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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 06507/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6507/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 725/2025* * * 22855/2025* * * Relatore* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi propostidal PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di NAPOLIdalla parte civile * * in proprio e per il figlio minore **nel procedimento a carico di* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che haconcluso chiedendo l annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezionedella Corte d Appello di Napoliudite le conclusioni dell * * * per la parte civile ** – costituita in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore ** che ha depositato conclusioni scritte e nota spese associandosi alle conclusionidel Procuratore generaleudite le conclusioni dell * * * che ha chiesto il rigetto dei ricorsi o insubordine la declaratoria di inammissibilità degli stessiRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 02/05/2023 il Tribunale di Napoli per quanto ora di interesse hadichiarato * * colpevole in concorso con * * dei delitti di cui agli artt. 56 575 577 n. 3 416 bis.1 cod. pen. per aver deliberato organizzato edeseguito un agguato in danno di * * esplodendo nei confronti dello stesso colpidi arma da fuoco calibro 45 uno dei quali lo attingeva all avambraccio sinistro e alla regioneoccipitale del cranio fatto realizzato con le aggravanti della premeditazione e dell esser statoposto in essere avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416 bis.1 cod. pen. derivanti dallapartecipazione all associazione camorristica denominata “De * *facente parte unitamente al clan * radicato nella contigua zona di * * a* e dei clan * e * attivi nel quartiere di * del cartello mafiosodenominato “Alleanza di * reato ascritto sub d della rubrica di cui agli artt. 10 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 416 bis.1 cod. pen. per averillegalmente detenuto e portato in luogo pubblico al fine di commettere il reato che precedeun arma da fuoco calibro 45 fatto commesso con la medesima aggravante mafiosa di cuisopra reato ascritto sub e della rubricae per l effetto – ritenuta la continuazione fra gli stessi nonché computata la contestatarecidiva specifica infraquinquennale ha condannato * * alla pena di anniquattordici di reclusione oltre spese processuali e cautelari con applicazione delle peneaccessorie dell interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell interdizione legale durante iltempo di espiazione della pena con condanna al risarcimento dei danni ed alla refusionedelle spese in favore della costituita parte civile con confisca e distruzione del materialebalistico in sequestro.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha assolto * *dai delitti a lui ascritti con l adozione della formula rito “per non aver commesso il fatto”revocando consequenzialmente le relative statuizioni civili.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napolideducendo due motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell art. 192 commi 1 e 3cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da* * oltre che per quanto attiene ai risultati delle intercettazioni ambientali del10/11/2020 e del 03/11/2020.* la scelta di collaborare con la giustizia * * ha dettagliatamentedescritto modalità e autori dell agguato posto in essere ai suoi danni indicandolinominativamente in * * e * * e mostrando incertezza soltanto inmerito alla partecipazione di * * in dibattimento poi * è stato ascoltato aisensi dell art. 210 cod. proc. pen. – quale imputato di reato connesso pur cumulando in talesede la veste di persona offesa – per essersi autoaccusato del tentato omicidio commessonei confronti di * * padre di * fatto maturato nell ambito della medesimaguerra deflagrata tra gruppi criminali attivi nello stesso ambito territoriale .

Tale accusa èriscontrata dal contenuto di intercettazioni telefoniche nel corso delle quali lo stesso *riferisce agli interlocutori l identità degli autori del gesto delittuoso posto in essere in suodanno ulteriore suffragio a tale dichiarazione eteroaccusatoria proviene anche da unacaptazione nell ambito della quale * * riferisce della responsabilità di * adaltri soggetti.La conversazione intercettata avvenuta mentre * era inconsapevoledell espletamento delle operazioni di intercettazione avrebbe potuto costituire provaautonoma quanto alla colpevolezza degli accusati la scelta collaborativa compiuta da* invece ha avuto secondo la Corte territoriale l effetto di eliderne ogni attitudinedimostrativa.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell art. 192 comma 3cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da * *ed ai riscontri costituiti dalle dichiarazioni di * * deducendosi anche travisamentodella prova ed illogicità della motivazione ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen.* la Corte nel ritenere affetta da circolarità anche la dichiarazione accusatoria resa da* * il quale ha riferito di aver appreso della commissione dell agguato ad operadi * * e * dai suoi amici * e * questi ultimi chiamati adeporre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere così rendendo impossibile giungereall individuazione della fonte primaria. * non autorizza però a ritenere provata unascaturigine comune delle suddette dichiarazioni e dunque a reputare l accusa mossa da* non utile quale riscontro esterno rispetto alle propalazioni di *Né appare conferente l affermazione che la stessa persona offesa possa aver riferitol identità degli esecutori del fatto a una pluralità di soggetti posto che egli al contrario si èsempre espresso in maniera dubitativa riguardo alla partecipazione di *3.

Ricorre per cassazione la parte civile * * – in proprio e nella qualità digenitore del figlio minore * * entrambi sottoposti a piano di protezione – con ilpatrocinio dell avv. * * deducendo tre motivi che vengono di seguito enunciatientro i limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen.3.1.

Con il primo motivo si denuncia vizio rilevante ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. per violazione dell art. 192 cod. proc. pen. atteso che la Corte di appellonon riscontrando elementi sufficienti all affermazione di colpevolezza di * * edunque mandandolo assolto dalle accuse formulate a suo carico con la contestuale revocadelle statuizioni risarcitorie assunte in primo grado ha mancato di esporre le ragioni in basealle quali è addivenuta all assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato.

Le unichesopravvenienze nel giudizio di appello sono rappresentate dalle dichiarazioni di un nuovocollaboratore di nome * e dall acquisizione delle affermazioni del coimputato* secondo il quale l autore del fatto sarebbe * De *3.2.

Con il secondo motivo ci si duole della violazione dell art. 606 comma 1 lett. e cod.proc. pen. perché la Corte di appello non riscontrando elementi sufficienti all affermazionedi colpevolezza di * * e dunque assolvendolo con la contestuale revoca dellestatuizioni civili ha mancato di esporre le ragioni in base alle quali è addivenutaall assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato.3.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc.pen. con riferimento alla richiesta di assegnazione di una provvisionale immediatamenteesecutiva formulata sia in sede di discussione sia a mezzo di una memoria contenenteconclusioni scritte per avere la Corte di appello mancato di accertare le ragioni poste afondamento di tale richiesta nonché di evidenziarle in sentenza.4.

Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento della sentenza impugnata con rinvio adaltra Sezione della Corte d Appello di *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati nei sensi e per le ragioni che si vanno a esporre.2.

A integrazione della sintesi esposta in parte narrativa è utile riportare una brevericostruzione storica e oggettiva degli avvenimenti per i quali si procede come ricavabiledalle sentenze di merito.* sottolinearsi dunque come si proceda in relazione a un tentato omicidioverificatosi in data 07 ottobre 2020 nel quartiere * in Napoli il fatto si inquadra nellalunga e sanguinosa lotta all epoca ancora in corso fra gruppi camorristici che sicontendevano il controllo delle attività illecite sul territorio.

In tale giorno * *mentre viaggiava a bordo della sua autovettura * venne affiancato da due vetture* che si accostarono rispettivamente ai due lati del veicolo. * occasione *ebbe modo di riconoscere nell odierno imputato * * il soggetto che era allaguida dell auto che lo aveva affiancato sul lato sinistro e poté anche individuare sedutoaccanto al guidatore tal * * alias “Peppe o * * dall autovetturacondotta da * il passeggero stese un braccio attraverso i finestrini delle due macchineormai tra loro ravvicinate ed esplose dei colpi di pistola mirando al petto all indirizzo di* quest ultimo però si abbassò prontamente sul sedile incassando la testa nellespalle e così miracolosamente ebbe salva la vita pur rimenendo ferito all avambracciosinistro e alla nuca.Nel corso delle indagini il luogo esatto che era stato teatro dell agguato venneidentificato con certezza grazie alle dichiarazioni rese da * * trattasi di unapersona che lavora quale operatore ecologico e che – per recarsi al lavoro – era al tempoaduso parcheggiare la propria autovettura in via * nei pressi del cavalcavia *all interno del quartiere di Napoli * .

E dunque * nella mattinata del02/11/2020 ebbe modo di udire dei colpi mentre era intento al suo lavoro nella pubblica viama non comprese immediatamente che si trattasse di pistolettate in seguito però rinvenneun proiettile conficcato nella carrozzeria della sua * * Il giorno successivo – unavolta avuta notizia di quanto era accaduto in zona ricollegò i fatti e si recò presso i* onde fornire l informazione in ordine alla precisa individuazione del luogo in cuisi era realizzato tale accadimento. * colpi segnatamente un ogiva e un bossolofurono repertati all interno della * * in uso alla vittima * * questi vennericoverato a * * alle ore 11.38 con una ferita d arma da fuoco.* tale fatto chiaramente inserito in un contesto malavitoso come desumibiledalle modalità esecutive che lo avevano connotato oltre che dalla personalità stessa dellavittima – vennero immediatamente attivate intercettazioni sia sull utenza mobile all epoca inuso a quest ultima sia all interno dell abitazione ubicata in * laddove il * altempo viveva unitamente alla moglie * * e al figlio di quattro anni.

A brevedistanza temporale da tale episodio infine * * avviò un percorso dicollaborazione con la giustizia e accusò l odierno imputato * * di aver fatto partedel gruppo di fuoco che lo aveva aggredito.3.

Secondo i * di merito * cumulerebbe in sé sotto il profilo processuale levesti tanto di persona offesa quanto di imputato di reato probatoriamente collegato.

Taleposizione deriverebbe al dichiarante dall essersi egli stesso autoaccusato di essere l autoredel tentato omicidio verificatosi appena tre giorni prima del fatto per il quale si procede indanno di * * padre di * In ragione di ciò si è proceduto all ascolto di *secondo il canone rafforzato di cui agli artt. 192 commi 3 e 4 371 comma 2 lett. b 210 cod.proc. pen.* al convincimento espresso dalla Corte di appello le propalazioni eteroaccusatorierese da * nella duplice veste processuale sopra chiarita risulterebbero nonriscontrate da elementi di natura genuinamente esterna ritenendo quindi essersi verificatoil fenomeno della unicità della fonte la Corte territoriale ha riformato la sentenza dicondanna emessa in primo grado ed ha mandato assolto * * dalle imputazioni alui mosse.3.1.

Su tale profilo si incentra sebbene articolato in due motivi tra loro formalmente distinti –l intero ricorso del Procuratore generale che adduce poter costituire riscontri sufficientirispetto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di * gli elementi che di seguito si vanno aenucleare.3.1.1.

In primo luogo vi sarebbero le dichiarazioni rese da un altro collaboratore di giustiziadi nome * * questi ha affermato di aver appreso della responsabilità dell attualeimputato dai suoi amici * e * ma tali soggetti chiamati a deporre in dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. * a carico di * inoltre ilcontenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all interno di una autovettura in uso a tal* * rit. 5440 del 3/12/2020 ore 18.35 .3.1.2. * conforto alle accuse rivolte da * ad * infine proverrebbe dalcontenuto di alcune intercettazioni telefoniche disposte su * in uso a * *Quanto a tali ultime captazioni trattasi di dialoghi risalenti a un momento antecedenterispetto all inizio da parte del conversante del percorso di collaborazione con la giustizia.Tali intercettazioni dovrebbero svolgere – secondo il ricorrente la funzione di validaredefinitivamente l affidabilità del riconoscimento degli autori del tentato omicidio per il quale siprocede ciò in quanto verrebbe in rilievo in tal caso una indicazione nominativa del tuttogenuina oltre che corredata da manifesti propositi di vendetta affidata da * ai proprifamiliari nell immediatezza del fatto e nella ignoranza dell esistenza di una attivitàintercettiva.3.2.

Quanto al ricorso della parte civile l impugnazione deve in primo luogo ritenersiammissibile visto che in primo grado l imputato era stato condannato al risarcimento deldanno in favore della stessa la legittimazione a proporre ricorso dinanzi alla Corte diCassazione quindi spetta alla parte civile anche in presenza di appello che è statoproposto come nella concreta fattispecie ad opera del solo imputato il principio èdeducibile a contrario dalla regola ermeneutica fissata da * 3 n. 32030 del 25/05/2022* * 283484 – 01 .La prima censura coltivata dalla parte civile poi è sostanzialmente sovrapponibile alleargomentazioni spese dal Procuratore generale circostanza che rende possibile unaagevole trattazione unitaria delle questioni dedotte.

Il secondo e il terzo motivodell impugnazione della parte civile ineriscono invece ad aspetti di matrice squisitamenterisarcitoria che resteranno assorbiti dall accoglimento della doglianza principale.3.3.

Per completare il quadro delle principali problematiche poste dalla vicenda ora condottaal vaglio di questo Collegio si può ricordare che – attenendosi all impostazione concettualeseguita dalla Corte territoriale si sarebbe verificato il fenomeno dell unicità della fonteinformativa per le ragioni di seguito riassunte.* il succitato * ha reso una dichiarazione de relato per aver egli appresoquanto accaduto dalla voce dello stesso * * * ultimo infatti già all epocaraccontò a tutti i soggetti organici al sodalizio camorristico del quale faceva parte iparticolari salienti dell aggressione che aveva subito.

Il fatto che * abbia fatto talenarrazione ai suoi sodali in un momento precedente rispetto all inizio della suacollaborazione con la giustizia però varrebbe secondo la Corte territoriale esclusivamentead attestarne la credibilità intrinseca ma non andrebbe ad incidere sul diverso profilo dellaunicità della fonte.Secondo la sentenza impugnata inoltre * De * nella già menzionataintercettazione n. 5440 avrebbe riportato a * * quanto confidatogli da ** il quale gli aveva indicato come lo sparatore dovesse identificarsi nelsummenzionato “Pepp o blob” sempre secondo la versione fornita da * a De *e poi da questi telefonicamente trasmessa a * il gesto delittuoso de quo avrebbedovuto rappresentare una vendetta per avere lo stesso * posto in essere un tentatoomicidio in danno del “parente del * ossia di * * padre dell odiernoimputato risulta che “Paglialone sia il soprannome con il quale è conosciuto ** padre di * * a sua volta convivente di * * .

In definitivasecondo la Corte territoriale si porrebbe ancora una volta la tematica della medesimezzadell origine dell informazione sebbene la stessa risulti veicolata nel processo attraversodiverse forme e modalità dichiarative.* i * di appello che le intercettazioni contenenti le accuse mosse da * collocabili in un tempo in cui questi non aveva ancora intrapreso il percorso collaborativone avvalorano certamente la intima attendibilità e ne attestano la genuinità ma non possonocostituire fonte autonoma proprio in quanto provengono sempre dalla medesima fonte ciòlascerebbe irrisolta comunque la questione inerente alla necessità di riscontri esterni eindividualizzanti.

La Corte territoriale quindi pone l accento sulla opportunità di fissare unanetta linea di demarcazione fra i due profili della genuinità e della attendibilità deldichiarante e invece della provenienza esterna della conoscenza di cui questi è portatore.A completamento dell apparato argomentativo posto a fondamento della pronunciaassolutoria la Corte distrettuale ha infine evidenziato come il collaboratore di giustizia * abbia escluso il coinvolgimento di * * peraver egli appreso di tale estraneità sia dal coimputato * * sia da ** quest ultimo gli avrebbe indicato tal * * quale terzo componente dellasquadra degli assalitori unitamente a lui e a * lo stesso * * abbia individuato quale terzo soggetto partecipante all azionenon già * * bensì * De * detto “cap e guerr”.3.4.

Il tema che ha percorso l intera trama processuale insomma è stato quello afferentealla sussistenza o meno di un fenomeno di circolarità delle informazioni e di unicità dellafonte dichiarativa.Tale punto ha costituito il fulcro dell impugnazione proposta dal Procuratore generale ilquale ha richiamato – a sostegno della prospettazione sussunta nel ricorso – il principio didiritto fissato da * 5 n. 27055 del 24/05/2021 * * 281541 – 01 a mente dellaquale ‹‹L intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimentoconnesso può costituire valido riscontro alla chiamata in correità effettuata dallo stesso ovenon sussistano elementi per ritenere che egli fosse consapevole della captazione››.

Talepronuncia atteneva a una vicenda processuale del tutto analoga a quella ora sottoposta alvaglio di questo Collegio nella parte motiva di tale pronuncia può testualmente leggersiquanto segue ‹‹Contrariamente a quanto assume il ricorrente non rileva che le dichiarazionidi … siano riscontrate dalle intercettazioni di una conversazione intrattenuta sempre daquest ultimo giacché la captazione del medesimo dichiarante inconsapevole costituisceun autonoma fonte di prova non abbisognevole di riscontri neanche quando il dichiarante èindagato in procedimento connesso pur dovendo essere attentamente interpretate evalutate * U n. 22471 del 26/02/2015 * * 263714 .

Ne consegue che sel intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimento connesso èsufficiente anche da sola come fonte di prova a fortiori essa può validamente costituire unriscontro alla chiamata di correo laddove il riscontro ha una funzione gregaria rispetto allaprova principale * U n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013 * e altri * 255143 inmotivazione .

Quanto alla comunanza della fonte giacché sia la prova principale che ilriscontro consistono nelle dichiarazioni di … deve dirsi che la spontaneità delladichiarazione captata — su cui neanche il ricorrente manifesta perplessità — contrassegnaprofondamente l autonomia dimostrativa dell intercettazione e la colloca su un piano diversorispetto alle propalazioni rese agli inquirenti lasciando escludere fenomeni di circolarità dellaprova››.Secondo tale regola ermeneutica dunque l intercettazione effettuata prima dell inizio dellacollaborazione con la giustizia nella quale risulti impegnato il medesimo conversante che inseguito avrebbe intrapreso il percorso collaborativo potrebbe fungere da riscontro allepropalazioni d accusa successivamente mosse da quest ultimo una volta assunta la veste dicollaboratore di giustizia sulla medesima direttrice interpretativa si è posta * 1 n. 39330del 24/09/2003 * * 225999 – 01 secondo la quale ‹‹Il contenuto di dichiarazionietero accusatorie registrate nel corso di conversazioni legittimamente intercettate puòcostituire riscontro ad analoghe dichiarazioni rese nel corso di rituale interrogatorio anchequando le une e le altre provengano dal medesimo soggetto›› .3.5. * peraltro ricordare per esigenze di completezza nell analisi e nell esposizione –l esistenza quanto allo specifico profilo di un orientamento di legittimità esattamentecontrario espresso principalmente da * 5 n. 14991 del 12/01/2012 * *252325 – 01 la quale ha così statuito ‹‹Le dichiarazioni del teste assistito necessitano peressere utilizzate come prova di riscontri esterni autonomi che non possono quindiconsistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante››.I fautori di tale opposto orientamento dunque ricordano come l art. 192 commi 3 e 4 cod.proc. pen. postuli l intervento di “altri elementi di prova” e di conseguenza sottolineanocome la giurisprudenza non abbia mai mostrato perplessità circa il fatto che – oltre adessere individualizzanti e non autosufficienti potendo costituire essi stessi in caso contrarioprova autonoma debba trattarsi di elementi dimostrativi del fatto che “la conoscenza delfatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare …” * 2n. 35923 del 11/07/2019 * * 276744 – 01 ciò “allo scopo di evitare che la verificasia circolare ed autoreferente” * 6 n. 1249 del 26/09/2013 dep. 2014 * *258759 – 01 .

Si è altresì precisato come debba sempre essere assicurata “… l autonomiagenetica delle chiamate vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse” * 1 n. 41238 del 26/06/2019 * * 277134 – 01 nello stesso senso anche *1 n. 36064 del 03/05/2024 * * 286948 – 01 quanto al concetto di“indipendenza delle fonti” si può richiamare * 3 n. 44882 del 18/07/2014 * *260607 –

01.4. * anzitutto ricordare il principio di diritto ripetutamente espresso da questa [OSCURATO:PERSONA] la quale il contenuto delle conversazioni fra terzi oggetto di captazione da cuiemergano elementi di accusa nei confronti di un determinato soggetto può rappresentarefonte probatoria diretta – autonoma e autosufficiente in ordine alla colpevolezza diquest ultimo.

In tal caso non sussiste infatti alcuna esigenza di individuazione di elementi diriscontro conformi alla disciplina dettata dall art. 192 comma 3 cod. proc. pen. gravandoesclusivamente l obbligo sul giudice di procedere a una interpretazione del significato edella valenza evocativa dei dialoghi intercettati secondo un canone di linearità logica siveda * 3 n. 10683 del 07/11/2023 dep. 2024 * * 286150 – 04 tale decisione sipone sul solco interpretativo tracciato da * U n. 22471 del 26/02/2015 * *263714 – 01 secondo la quale ‹‹Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nelcorso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoriae pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate non necessitano degli elementidi corroborazione previsti dall art. 192 comma terzo cod. proc. pen.›› .5.

In disparte tale puntualizzazione l aspetto davvero dirimente della complessa questionedogmatica è costituito dalla individuazione della corretta veste dichiarativa da attribuire a* questi è stato considerato come detto soggetto imputato di reato collegato sotto ilprofilo probatorio e pertanto è stato ascoltato secondo le regole indicate dagli artt. 192commi 3 e 4 371 comma 2 lett. b 210 cod. proc. pen.5.1. * Corte ha precisato però che il collegamento probatorio di cui all art. 371comma secondo lett. b cod. proc. pen. è individuabile esclusivamente nel caso in cui neidiversi procedimenti emerga una identità del fatto ovvero la sovrapponibilità di uno deglielementi di prova oppure allorquando possa essere ravvisata la diretta rilevanza di uno deidati probatori acquisiti in un dato procedimento su uno dei reati oggetto dell altroprocedimento * 2 n. 24570 del 14/05/2015 * * 264397 01 .Deve essere esclusa la sussistenza di tale connessione al contrario laddove resti carenteun diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione equello in cui il dichiarante è stato imputato o tale è ancora si vedano anche * 5 n.31170 del 20/05/2009 * * 244491 * 6 n. 16988 del 12/02/2009 ** 243255 – 01 secondo la quale ‹‹Il collegamento probatorio tra procedimenti che ècausa d incompatibilità con l ufficio di testimone si determina in forza di elementi oggettiviquali l identità del fatto oppure l identità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di provadei reati oggetto dei procedimenti stessi non potendo a tal fine dirsi sufficiente il solo statod imputato di un reato in danno della persona nei cui confronti si procede›› così anche *5 n. 37321 del 08/07/2008 * * 241636 e infine * 1 n. 20972 del 09/06/2020* * 279319 – 01 .Occorre peraltro che un unico elemento di fatto presenti la specifica attitudine a proiettareuna sua immediata efficacia dimostrativa su una pluralità di illeciti penali non essendonemmeno bastevole che la prova dei più fatti abbia origine dalla medesima fonte * 2 n.18241 del 26/01/2022 * * 283405 – 02 e * 5 n. 10445 del 14/12/2011 ** 252006 – 01 .5.2.

Il collegamento probatorio che ha portato ad attribuire a * la suddetta vestedichiarativa sarebbe costituito nella concreta vicenda dall asserita esistenza di unaspecifica causale improntata alla vendetta proprio l intento vendicativo infatti avrebbearmato la mano degli autori del tentato omicidio in danno di * per essere essi animatida uno spirito di rivalsa ricollegabile ad analoga aggressione perpetrata ad opera diquest ultimo in danno di * *Sul punto è allora utile richiamare il principio di diritto risalente e mai contrastato oltre chepienamente condiviso da questo Collegio – espresso dalla giurisprudenza di legittimità inpunto di valutazioni attinenti alla causale o movente di un determinato fatto illecito.

Esottolineare come sia pacifico che il movente in quanto mero elemento orientativo dellaricerca della prova rappresenti un valido profilo di natura soltanto sussidiaria in presenzadi una situazione di incertezza probatoria l individuazione della causale stessa però non èindispensabile allorquando sia stata raggiunta la prova certa in ordine alla responsabilitàdell imputato fra tante si vedano * * 1 n. 11807 del 12/02/2009 * * 243485 –01 e * 1 n. 6024 del 28/03/1995 * * 201431 – 01 . * la causale può puresvolgere la funzione di elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti afondamento di un giudizio di responsabilità a patto che questi ultimi all esitodell apprezzamento analitico nonché nel quadro di una valutazione globale di insieme –comunque si presentino anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente chiariprecisi e convergenti per la loro univoca significazione * 1 n. 17548 del 20/04/2012* * 252889 per una completa analisi esegetica circa il fatto che la causale nonpossa rappresentare elemento idoneo a fondare una affermazione di colpevolezzaconservando essa un ineliminabile margine di opinabilità e di vaghezza e potendo allastessa riconnettersi la sola funzione di chiave interpretativa da adoperare al fine disoppesare la valenza dimostrativa di altri elementi di prova militanti a carico dell imputato sipotrà vedere * 1 n. 14182 del 30/03/2010 * * 246752 nello stesso senso sivedano anche * U n. 45276 del 30/10/2003 * * 226094 – 01 e da ultimo* 1 n. 12217 del 30/01/2025 * * 287695 01 .La circostanza che il tentato omicidio per il quale si procede possa aver trovato scaturigineda un movente di vendetta da collegare al similare gesto delittuoso perpetrato ai danni di* * quindi non vale a instaurare il collegamento probatorio preteso dagli artt. 371 e210 cod. proc. pen. in vista dell attribuzione a * della veste di imputato di reatoprobatoriamente collegato consequenzialmente l errore commesso nei giudizi di merito siannida – a monte della questione attinente alla eventuale unicità della fonte di conoscenza –già nella individuazione in capo al dichiarante di una incompatibilità con l ufficio ditestimone derivante dal combinato disposto degli artt. 197 comma 1 lett. b e 371 comma 2lett. b cod. proc. pen.5.3.

Le dichiarazioni rese da * in realtà non integrano una chiamata in reitàprevalendo la qualità di persona offesa a questi attribuibile e risultando assente qualsiasiforma di connessione processualmente apprezzabile tra il reato per il quale si procede – enel cui ambito procedimentale egli ha reso le accuse a carico di * * – e il diversoprocedimento instaurato a suo carico in relazione al tentato omicidio in danno di **In conclusione a * deve attribuirsi la sola veste di persona offesa con tutte leconseguenze in tema di valutazione delle relative dichiarazioni.

I due elementi di accusasopra ampiamente richiamati ossia la dichiarazione eteroaccusatoria resa quale vittima delreato di tentato omicidio e il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione quindidevono essere tenuti tra loro nettamente distinti stante la già chiarita carenza dellaipotizzata connessione probatoria tali elementi poi devono essere considerati quali fontiautonome di conoscenza da sottoporre alle ordinarie verifiche in punto di logicità5.4. * precisare infine come l attribuzione a un propalante di una errata vestedichiarativa concretizzi un vizio riconducibile alla sfera della violazione di legge processualetale violazione nel caso di specie è stata oggetto di specifica deduzione – sebbene sottodifferente angolo prospettico – mediante la denuncia del mancato rispetto dei criteri divalutazione dettati dall art. 192 cod. proc. pen. * tale tipologia di devoluzione attenendocome detto al rispetto della legge processuale non può non inglobare anche la questioneinerente alla veste dichiarativa da attribuire al dichiarante.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio – ovviamente con piena libertà negli esiti ad altra Sezione della Corte di appello di * * le condizioni infine deveessere disposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno2003 n. 196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6507/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 725/2025* * * 22855/2025* * * Relatore* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi propostidal PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di NAPOLIdalla parte civile * * in proprio e per il figlio minore **nel procedimento a carico di* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che haconcluso chiedendo l annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezionedella Corte d Appello di Napoliudite le conclusioni dell * * * per la parte civile ** – costituita in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore ** che ha depositato conclusioni scritte e nota spese associandosi alle conclusionidel Procuratore generaleudite le conclusioni dell * * * che ha chiesto il rigetto dei ricorsi o insubordine la declaratoria di inammissibilità degli stessiRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 02/05/2023 il Tribunale di Napoli per quanto ora di interesse hadichiarato * * colpevole in concorso con * * dei delitti di cui agli artt. 56 575 577 n. 3 416 bis.1 cod. pen. per aver deliberato organizzato edeseguito un agguato in danno di * * esplodendo nei confronti dello stesso colpidi arma da fuoco calibro 45 uno dei quali lo attingeva all avambraccio sinistro e alla regioneoccipitale del cranio fatto realizzato con le aggravanti della premeditazione e dell esser statoposto in essere avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416 bis.1 cod. pen. derivanti dallapartecipazione all associazione camorristica denominata “De * *facente parte unitamente al clan * radicato nella contigua zona di * * a* e dei clan * e * attivi nel quartiere di * del cartello mafiosodenominato “Alleanza di * reato ascritto sub d della rubrica di cui agli artt. 10 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 416 bis.1 cod. pen. per averillegalmente detenuto e portato in luogo pubblico al fine di commettere il reato che precedeun arma da fuoco calibro 45 fatto commesso con la medesima aggravante mafiosa di cuisopra reato ascritto sub e della rubricae per l effetto – ritenuta la continuazione fra gli stessi nonché computata la contestatarecidiva specifica infraquinquennale ha condannato * * alla pena di anniquattordici di reclusione oltre spese processuali e cautelari con applicazione delle peneaccessorie dell interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell interdizione legale durante iltempo di espiazione della pena con condanna al risarcimento dei danni ed alla refusionedelle spese in favore della costituita parte civile con confisca e distruzione del materialebalistico in sequestro.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha assolto * *dai delitti a lui ascritti con l adozione della formula rito “per non aver commesso il fatto”revocando consequenzialmente le relative statuizioni civili.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napolideducendo due motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell art. 192 commi 1 e 3cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da* * oltre che per quanto attiene ai risultati delle intercettazioni ambientali del10/11/2020 e del 03/11/2020.* la scelta di collaborare con la giustizia * * ha dettagliatamentedescritto modalità e autori dell agguato posto in essere ai suoi danni indicandolinominativamente in * * e * * e mostrando incertezza soltanto inmerito alla partecipazione di * * in dibattimento poi * è stato ascoltato aisensi dell art. 210 cod. proc. pen. – quale imputato di reato connesso pur cumulando in talesede la veste di persona offesa – per essersi autoaccusato del tentato omicidio commessonei confronti di * * padre di * fatto maturato nell ambito della medesimaguerra deflagrata tra gruppi criminali attivi nello stesso ambito territoriale .

Tale accusa èriscontrata dal contenuto di intercettazioni telefoniche nel corso delle quali lo stesso *riferisce agli interlocutori l identità degli autori del gesto delittuoso posto in essere in suodanno ulteriore suffragio a tale dichiarazione eteroaccusatoria proviene anche da unacaptazione nell ambito della quale * * riferisce della responsabilità di * adaltri soggetti.La conversazione intercettata avvenuta mentre * era inconsapevoledell espletamento delle operazioni di intercettazione avrebbe potuto costituire provaautonoma quanto alla colpevolezza degli accusati la scelta collaborativa compiuta da* invece ha avuto secondo la Corte territoriale l effetto di eliderne ogni attitudinedimostrativa.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell art. 192 comma 3cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da * *ed ai riscontri costituiti dalle dichiarazioni di * * deducendosi anche travisamentodella prova ed illogicità della motivazione ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen.* la Corte nel ritenere affetta da circolarità anche la dichiarazione accusatoria resa da* * il quale ha riferito di aver appreso della commissione dell agguato ad operadi * * e * dai suoi amici * e * questi ultimi chiamati adeporre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere così rendendo impossibile giungereall individuazione della fonte primaria. * non autorizza però a ritenere provata unascaturigine comune delle suddette dichiarazioni e dunque a reputare l accusa mossa da* non utile quale riscontro esterno rispetto alle propalazioni di *Né appare conferente l affermazione che la stessa persona offesa possa aver riferitol identità degli esecutori del fatto a una pluralità di soggetti posto che egli al contrario si èsempre espresso in maniera dubitativa riguardo alla partecipazione di *3.

Ricorre per cassazione la parte civile * * – in proprio e nella qualità digenitore del figlio minore * * entrambi sottoposti a piano di protezione – con ilpatrocinio dell avv. * * deducendo tre motivi che vengono di seguito enunciatientro i limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen.3.1.

Con il primo motivo si denuncia vizio rilevante ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. per violazione dell art. 192 cod. proc. pen. atteso che la Corte di appellonon riscontrando elementi sufficienti all affermazione di colpevolezza di * * edunque mandandolo assolto dalle accuse formulate a suo carico con la contestuale revocadelle statuizioni risarcitorie assunte in primo grado ha mancato di esporre le ragioni in basealle quali è addivenuta all assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato.

Le unichesopravvenienze nel giudizio di appello sono rappresentate dalle dichiarazioni di un nuovocollaboratore di nome * e dall acquisizione delle affermazioni del coimputato* secondo il quale l autore del fatto sarebbe * De *3.2.

Con il secondo motivo ci si duole della violazione dell art. 606 comma 1 lett. e cod.proc. pen. perché la Corte di appello non riscontrando elementi sufficienti all affermazionedi colpevolezza di * * e dunque assolvendolo con la contestuale revoca dellestatuizioni civili ha mancato di esporre le ragioni in base alle quali è addivenutaall assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato.3.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc.pen. con riferimento alla richiesta di assegnazione di una provvisionale immediatamenteesecutiva formulata sia in sede di discussione sia a mezzo di una memoria contenenteconclusioni scritte per avere la Corte di appello mancato di accertare le ragioni poste afondamento di tale richiesta nonché di evidenziarle in sentenza.4.

Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento della sentenza impugnata con rinvio adaltra Sezione della Corte d Appello di *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati nei sensi e per le ragioni che si vanno a esporre.2.

A integrazione della sintesi esposta in parte narrativa è utile riportare una brevericostruzione storica e oggettiva degli avvenimenti per i quali si procede come ricavabiledalle sentenze di merito.* sottolinearsi dunque come si proceda in relazione a un tentato omicidioverificatosi in data 07 ottobre 2020 nel quartiere * in Napoli il fatto si inquadra nellalunga e sanguinosa lotta all epoca ancora in corso fra gruppi camorristici che sicontendevano il controllo delle attività illecite sul territorio.

In tale giorno * *mentre viaggiava a bordo della sua autovettura * venne affiancato da due vetture* che si accostarono rispettivamente ai due lati del veicolo. * occasione *ebbe modo di riconoscere nell odierno imputato * * il soggetto che era allaguida dell auto che lo aveva affiancato sul lato sinistro e poté anche individuare sedutoaccanto al guidatore tal * * alias “Peppe o * * dall autovetturacondotta da * il passeggero stese un braccio attraverso i finestrini delle due macchineormai tra loro ravvicinate ed esplose dei colpi di pistola mirando al petto all indirizzo di* quest ultimo però si abbassò prontamente sul sedile incassando la testa nellespalle e così miracolosamente ebbe salva la vita pur rimenendo ferito all avambracciosinistro e alla nuca.Nel corso delle indagini il luogo esatto che era stato teatro dell agguato venneidentificato con certezza grazie alle dichiarazioni rese da * * trattasi di unapersona che lavora quale operatore ecologico e che – per recarsi al lavoro – era al tempoaduso parcheggiare la propria autovettura in via * nei pressi del cavalcavia *all interno del quartiere di Napoli * .

E dunque * nella mattinata del02/11/2020 ebbe modo di udire dei colpi mentre era intento al suo lavoro nella pubblica viama non comprese immediatamente che si trattasse di pistolettate in seguito però rinvenneun proiettile conficcato nella carrozzeria della sua * * Il giorno successivo – unavolta avuta notizia di quanto era accaduto in zona ricollegò i fatti e si recò presso i* onde fornire l informazione in ordine alla precisa individuazione del luogo in cuisi era realizzato tale accadimento. * colpi segnatamente un ogiva e un bossolofurono repertati all interno della * * in uso alla vittima * * questi vennericoverato a * * alle ore 11.38 con una ferita d arma da fuoco.* tale fatto chiaramente inserito in un contesto malavitoso come desumibiledalle modalità esecutive che lo avevano connotato oltre che dalla personalità stessa dellavittima – vennero immediatamente attivate intercettazioni sia sull utenza mobile all epoca inuso a quest ultima sia all interno dell abitazione ubicata in * laddove il * altempo viveva unitamente alla moglie * * e al figlio di quattro anni.

A brevedistanza temporale da tale episodio infine * * avviò un percorso dicollaborazione con la giustizia e accusò l odierno imputato * * di aver fatto partedel gruppo di fuoco che lo aveva aggredito.3.

Secondo i * di merito * cumulerebbe in sé sotto il profilo processuale levesti tanto di persona offesa quanto di imputato di reato probatoriamente collegato.

Taleposizione deriverebbe al dichiarante dall essersi egli stesso autoaccusato di essere l autoredel tentato omicidio verificatosi appena tre giorni prima del fatto per il quale si procede indanno di * * padre di * In ragione di ciò si è proceduto all ascolto di *secondo il canone rafforzato di cui agli artt. 192 commi 3 e 4 371 comma 2 lett. b 210 cod.proc. pen.* al convincimento espresso dalla Corte di appello le propalazioni eteroaccusatorierese da * nella duplice veste processuale sopra chiarita risulterebbero nonriscontrate da elementi di natura genuinamente esterna ritenendo quindi essersi verificatoil fenomeno della unicità della fonte la Corte territoriale ha riformato la sentenza dicondanna emessa in primo grado ed ha mandato assolto * * dalle imputazioni alui mosse.3.1.

Su tale profilo si incentra sebbene articolato in due motivi tra loro formalmente distinti –l intero ricorso del Procuratore generale che adduce poter costituire riscontri sufficientirispetto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di * gli elementi che di seguito si vanno aenucleare.3.1.1.

In primo luogo vi sarebbero le dichiarazioni rese da un altro collaboratore di giustiziadi nome * * questi ha affermato di aver appreso della responsabilità dell attualeimputato dai suoi amici * e * ma tali soggetti chiamati a deporre in dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. * a carico di * inoltre ilcontenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all interno di una autovettura in uso a tal* * rit. 5440 del 3/12/2020 ore 18.35 .3.1.2. * conforto alle accuse rivolte da * ad * infine proverrebbe dalcontenuto di alcune intercettazioni telefoniche disposte su * in uso a * *Quanto a tali ultime captazioni trattasi di dialoghi risalenti a un momento antecedenterispetto all inizio da parte del conversante del percorso di collaborazione con la giustizia.Tali intercettazioni dovrebbero svolgere – secondo il ricorrente la funzione di validaredefinitivamente l affidabilità del riconoscimento degli autori del tentato omicidio per il quale siprocede ciò in quanto verrebbe in rilievo in tal caso una indicazione nominativa del tuttogenuina oltre che corredata da manifesti propositi di vendetta affidata da * ai proprifamiliari nell immediatezza del fatto e nella ignoranza dell esistenza di una attivitàintercettiva.3.2.

Quanto al ricorso della parte civile l impugnazione deve in primo luogo ritenersiammissibile visto che in primo grado l imputato era stato condannato al risarcimento deldanno in favore della stessa la legittimazione a proporre ricorso dinanzi alla Corte diCassazione quindi spetta alla parte civile anche in presenza di appello che è statoproposto come nella concreta fattispecie ad opera del solo imputato il principio èdeducibile a contrario dalla regola ermeneutica fissata da * 3 n. 32030 del 25/05/2022* * 283484 – 01 .La prima censura coltivata dalla parte civile poi è sostanzialmente sovrapponibile alleargomentazioni spese dal Procuratore generale circostanza che rende possibile unaagevole trattazione unitaria delle questioni dedotte.

Il secondo e il terzo motivodell impugnazione della parte civile ineriscono invece ad aspetti di matrice squisitamenterisarcitoria che resteranno assorbiti dall accoglimento della doglianza principale.3.3.

Per completare il quadro delle principali problematiche poste dalla vicenda ora condottaal vaglio di questo Collegio si può ricordare che – attenendosi all impostazione concettualeseguita dalla Corte territoriale si sarebbe verificato il fenomeno dell unicità della fonteinformativa per le ragioni di seguito riassunte.* il succitato * ha reso una dichiarazione de relato per aver egli appresoquanto accaduto dalla voce dello stesso * * * ultimo infatti già all epocaraccontò a tutti i soggetti organici al sodalizio camorristico del quale faceva parte iparticolari salienti dell aggressione che aveva subito.

Il fatto che * abbia fatto talenarrazione ai suoi sodali in un momento precedente rispetto all inizio della suacollaborazione con la giustizia però varrebbe secondo la Corte territoriale esclusivamentead attestarne la credibilità intrinseca ma non andrebbe ad incidere sul diverso profilo dellaunicità della fonte.Secondo la sentenza impugnata inoltre * De * nella già menzionataintercettazione n. 5440 avrebbe riportato a * * quanto confidatogli da ** il quale gli aveva indicato come lo sparatore dovesse identificarsi nelsummenzionato “Pepp o blob” sempre secondo la versione fornita da * a De *e poi da questi telefonicamente trasmessa a * il gesto delittuoso de quo avrebbedovuto rappresentare una vendetta per avere lo stesso * posto in essere un tentatoomicidio in danno del “parente del * ossia di * * padre dell odiernoimputato risulta che “Paglialone sia il soprannome con il quale è conosciuto ** padre di * * a sua volta convivente di * * .

In definitivasecondo la Corte territoriale si porrebbe ancora una volta la tematica della medesimezzadell origine dell informazione sebbene la stessa risulti veicolata nel processo attraversodiverse forme e modalità dichiarative.* i * di appello che le intercettazioni contenenti le accuse mosse da * collocabili in un tempo in cui questi non aveva ancora intrapreso il percorso collaborativone avvalorano certamente la intima attendibilità e ne attestano la genuinità ma non possonocostituire fonte autonoma proprio in quanto provengono sempre dalla medesima fonte ciòlascerebbe irrisolta comunque la questione inerente alla necessità di riscontri esterni eindividualizzanti.

La Corte territoriale quindi pone l accento sulla opportunità di fissare unanetta linea di demarcazione fra i due profili della genuinità e della attendibilità deldichiarante e invece della provenienza esterna della conoscenza di cui questi è portatore.A completamento dell apparato argomentativo posto a fondamento della pronunciaassolutoria la Corte distrettuale ha infine evidenziato come il collaboratore di giustizia * abbia escluso il coinvolgimento di * * peraver egli appreso di tale estraneità sia dal coimputato * * sia da ** quest ultimo gli avrebbe indicato tal * * quale terzo componente dellasquadra degli assalitori unitamente a lui e a * lo stesso * * abbia individuato quale terzo soggetto partecipante all azionenon già * * bensì * De * detto “cap e guerr”.3.4.

Il tema che ha percorso l intera trama processuale insomma è stato quello afferentealla sussistenza o meno di un fenomeno di circolarità delle informazioni e di unicità dellafonte dichiarativa.Tale punto ha costituito il fulcro dell impugnazione proposta dal Procuratore generale ilquale ha richiamato – a sostegno della prospettazione sussunta nel ricorso – il principio didiritto fissato da * 5 n. 27055 del 24/05/2021 * * 281541 – 01 a mente dellaquale ‹‹L intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimentoconnesso può costituire valido riscontro alla chiamata in correità effettuata dallo stesso ovenon sussistano elementi per ritenere che egli fosse consapevole della captazione››.

Talepronuncia atteneva a una vicenda processuale del tutto analoga a quella ora sottoposta alvaglio di questo Collegio nella parte motiva di tale pronuncia può testualmente leggersiquanto segue ‹‹Contrariamente a quanto assume il ricorrente non rileva che le dichiarazionidi … siano riscontrate dalle intercettazioni di una conversazione intrattenuta sempre daquest ultimo giacché la captazione del medesimo dichiarante inconsapevole costituisceun autonoma fonte di prova non abbisognevole di riscontri neanche quando il dichiarante èindagato in procedimento connesso pur dovendo essere attentamente interpretate evalutate * U n. 22471 del 26/02/2015 * * 263714 .

Ne consegue che sel intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimento connesso èsufficiente anche da sola come fonte di prova a fortiori essa può validamente costituire unriscontro alla chiamata di correo laddove il riscontro ha una funzione gregaria rispetto allaprova principale * U n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013 * e altri * 255143 inmotivazione .

Quanto alla comunanza della fonte giacché sia la prova principale che ilriscontro consistono nelle dichiarazioni di … deve dirsi che la spontaneità delladichiarazione captata — su cui neanche il ricorrente manifesta perplessità — contrassegnaprofondamente l autonomia dimostrativa dell intercettazione e la colloca su un piano diversorispetto alle propalazioni rese agli inquirenti lasciando escludere fenomeni di circolarità dellaprova››.Secondo tale regola ermeneutica dunque l intercettazione effettuata prima dell inizio dellacollaborazione con la giustizia nella quale risulti impegnato il medesimo conversante che inseguito avrebbe intrapreso il percorso collaborativo potrebbe fungere da riscontro allepropalazioni d accusa successivamente mosse da quest ultimo una volta assunta la veste dicollaboratore di giustizia sulla medesima direttrice interpretativa si è posta * 1 n. 39330del 24/09/2003 * * 225999 – 01 secondo la quale ‹‹Il contenuto di dichiarazionietero accusatorie registrate nel corso di conversazioni legittimamente intercettate puòcostituire riscontro ad analoghe dichiarazioni rese nel corso di rituale interrogatorio anchequando le une e le altre provengano dal medesimo soggetto›› .3.5. * peraltro ricordare per esigenze di completezza nell analisi e nell esposizione –l esistenza quanto allo specifico profilo di un orientamento di legittimità esattamentecontrario espresso principalmente da * 5 n. 14991 del 12/01/2012 * *252325 – 01 la quale ha così statuito ‹‹Le dichiarazioni del teste assistito necessitano peressere utilizzate come prova di riscontri esterni autonomi che non possono quindiconsistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante››.I fautori di tale opposto orientamento dunque ricordano come l art. 192 commi 3 e 4 cod.proc. pen. postuli l intervento di “altri elementi di prova” e di conseguenza sottolineanocome la giurisprudenza non abbia mai mostrato perplessità circa il fatto che – oltre adessere individualizzanti e non autosufficienti potendo costituire essi stessi in caso contrarioprova autonoma debba trattarsi di elementi dimostrativi del fatto che “la conoscenza delfatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare …” * 2n. 35923 del 11/07/2019 * * 276744 – 01 ciò “allo scopo di evitare che la verificasia circolare ed autoreferente” * 6 n. 1249 del 26/09/2013 dep. 2014 * *258759 – 01 .

Si è altresì precisato come debba sempre essere assicurata “… l autonomiagenetica delle chiamate vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse” * 1 n. 41238 del 26/06/2019 * * 277134 – 01 nello stesso senso anche *1 n. 36064 del 03/05/2024 * * 286948 – 01 quanto al concetto di“indipendenza delle fonti” si può richiamare * 3 n. 44882 del 18/07/2014 * *260607 –

01.4. * anzitutto ricordare il principio di diritto ripetutamente espresso da questa [OSCURATO:PERSONA] la quale il contenuto delle conversazioni fra terzi oggetto di captazione da cuiemergano elementi di accusa nei confronti di un determinato soggetto può rappresentarefonte probatoria diretta – autonoma e autosufficiente in ordine alla colpevolezza diquest ultimo.

In tal caso non sussiste infatti alcuna esigenza di individuazione di elementi diriscontro conformi alla disciplina dettata dall art. 192 comma 3 cod. proc. pen. gravandoesclusivamente l obbligo sul giudice di procedere a una interpretazione del significato edella valenza evocativa dei dialoghi intercettati secondo un canone di linearità logica siveda * 3 n. 10683 del 07/11/2023 dep. 2024 * * 286150 – 04 tale decisione sipone sul solco interpretativo tracciato da * U n. 22471 del 26/02/2015 * *263714 – 01 secondo la quale ‹‹Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nelcorso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoriae pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate non necessitano degli elementidi corroborazione previsti dall art. 192 comma terzo cod. proc. pen.›› .5.

In disparte tale puntualizzazione l aspetto davvero dirimente della complessa questionedogmatica è costituito dalla individuazione della corretta veste dichiarativa da attribuire a* questi è stato considerato come detto soggetto imputato di reato collegato sotto ilprofilo probatorio e pertanto è stato ascoltato secondo le regole indicate dagli artt. 192commi 3 e 4 371 comma 2 lett. b 210 cod. proc. pen.5.1. * Corte ha precisato però che il collegamento probatorio di cui all art. 371comma secondo lett. b cod. proc. pen. è individuabile esclusivamente nel caso in cui neidiversi procedimenti emerga una identità del fatto ovvero la sovrapponibilità di uno deglielementi di prova oppure allorquando possa essere ravvisata la diretta rilevanza di uno deidati probatori acquisiti in un dato procedimento su uno dei reati oggetto dell altroprocedimento * 2 n. 24570 del 14/05/2015 * * 264397 01 .Deve essere esclusa la sussistenza di tale connessione al contrario laddove resti carenteun diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione equello in cui il dichiarante è stato imputato o tale è ancora si vedano anche * 5 n.31170 del 20/05/2009 * * 244491 * 6 n. 16988 del 12/02/2009 ** 243255 – 01 secondo la quale ‹‹Il collegamento probatorio tra procedimenti che ècausa d incompatibilità con l ufficio di testimone si determina in forza di elementi oggettiviquali l identità del fatto oppure l identità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di provadei reati oggetto dei procedimenti stessi non potendo a tal fine dirsi sufficiente il solo statod imputato di un reato in danno della persona nei cui confronti si procede›› così anche *5 n. 37321 del 08/07/2008 * * 241636 e infine * 1 n. 20972 del 09/06/2020* * 279319 – 01 .Occorre peraltro che un unico elemento di fatto presenti la specifica attitudine a proiettareuna sua immediata efficacia dimostrativa su una pluralità di illeciti penali non essendonemmeno bastevole che la prova dei più fatti abbia origine dalla medesima fonte * 2 n.18241 del 26/01/2022 * * 283405 – 02 e * 5 n. 10445 del 14/12/2011 ** 252006 – 01 .5.2.

Il collegamento probatorio che ha portato ad attribuire a * la suddetta vestedichiarativa sarebbe costituito nella concreta vicenda dall asserita esistenza di unaspecifica causale improntata alla vendetta proprio l intento vendicativo infatti avrebbearmato la mano degli autori del tentato omicidio in danno di * per essere essi animatida uno spirito di rivalsa ricollegabile ad analoga aggressione perpetrata ad opera diquest ultimo in danno di * *Sul punto è allora utile richiamare il principio di diritto risalente e mai contrastato oltre chepienamente condiviso da questo Collegio – espresso dalla giurisprudenza di legittimità inpunto di valutazioni attinenti alla causale o movente di un determinato fatto illecito.

Esottolineare come sia pacifico che il movente in quanto mero elemento orientativo dellaricerca della prova rappresenti un valido profilo di natura soltanto sussidiaria in presenzadi una situazione di incertezza probatoria l individuazione della causale stessa però non èindispensabile allorquando sia stata raggiunta la prova certa in ordine alla responsabilitàdell imputato fra tante si vedano * * 1 n. 11807 del 12/02/2009 * * 243485 –01 e * 1 n. 6024 del 28/03/1995 * * 201431 – 01 . * la causale può puresvolgere la funzione di elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti afondamento di un giudizio di responsabilità a patto che questi ultimi all esitodell apprezzamento analitico nonché nel quadro di una valutazione globale di insieme –comunque si presentino anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente chiariprecisi e convergenti per la loro univoca significazione * 1 n. 17548 del 20/04/2012* * 252889 per una completa analisi esegetica circa il fatto che la causale nonpossa rappresentare elemento idoneo a fondare una affermazione di colpevolezzaconservando essa un ineliminabile margine di opinabilità e di vaghezza e potendo allastessa riconnettersi la sola funzione di chiave interpretativa da adoperare al fine disoppesare la valenza dimostrativa di altri elementi di prova militanti a carico dell imputato sipotrà vedere * 1 n. 14182 del 30/03/2010 * * 246752 nello stesso senso sivedano anche * U n. 45276 del 30/10/2003 * * 226094 – 01 e da ultimo* 1 n. 12217 del 30/01/2025 * * 287695 01 .La circostanza che il tentato omicidio per il quale si procede possa aver trovato scaturigineda un movente di vendetta da collegare al similare gesto delittuoso perpetrato ai danni di* * quindi non vale a instaurare il collegamento probatorio preteso dagli artt. 371 e210 cod. proc. pen. in vista dell attribuzione a * della veste di imputato di reatoprobatoriamente collegato consequenzialmente l errore commesso nei giudizi di merito siannida – a monte della questione attinente alla eventuale unicità della fonte di conoscenza –già nella individuazione in capo al dichiarante di una incompatibilità con l ufficio ditestimone derivante dal combinato disposto degli artt. 197 comma 1 lett. b e 371 comma 2lett. b cod. proc. pen.5.3.

Le dichiarazioni rese da * in realtà non integrano una chiamata in reitàprevalendo la qualità di persona offesa a questi attribuibile e risultando assente qualsiasiforma di connessione processualmente apprezzabile tra il reato per il quale si procede – enel cui ambito procedimentale egli ha reso le accuse a carico di * * – e il diversoprocedimento instaurato a suo carico in relazione al tentato omicidio in danno di **In conclusione a * deve attribuirsi la sola veste di persona offesa con tutte leconseguenze in tema di valutazione delle relative dichiarazioni.

I due elementi di accusasopra ampiamente richiamati ossia la dichiarazione eteroaccusatoria resa quale vittima delreato di tentato omicidio e il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione quindidevono essere tenuti tra loro nettamente distinti stante la già chiarita carenza dellaipotizzata connessione probatoria tali elementi poi devono essere considerati quali fontiautonome di conoscenza da sottoporre alle ordinarie verifiche in punto di logicità5.4. * precisare infine come l attribuzione a un propalante di una errata vestedichiarativa concretizzi un vizio riconducibile alla sfera della violazione di legge processualetale violazione nel caso di specie è stata oggetto di specifica deduzione – sebbene sottodifferente angolo prospettico – mediante la denuncia del mancato rispetto dei criteri divalutazione dettati dall art. 192 cod. proc. pen. * tale tipologia di devoluzione attenendocome detto al rispetto della legge processuale non può non inglobare anche la questioneinerente alla veste dichiarativa da attribuire al dichiarante.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio – ovviamente con piena libertà negli esiti ad altra Sezione della Corte di appello di * * le condizioni infine deveessere disposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno2003 n. 196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di *Così è deciso 27/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di *Così è deciso 27/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6507/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 725/2025* * * 22855/2025* * * Relatore* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi propostidal PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di NAPOLIdalla parte civile * * in proprio e per il figlio minore **nel procedimento a carico di* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che haconcluso chiedendo l annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezionedella Corte d Appello di Napoliudite le conclusioni dell * * * per la parte civile ** – costituita in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore ** che ha depositato conclusioni scritte e nota spese associandosi alle conclusionidel Procuratore generaleudite le conclusioni dell * * * che ha chiesto il rigetto dei ricorsi o insubordine la declaratoria di inammissibilità degli stessiRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 02/05/2023 il Tribunale di Napoli per quanto ora di interesse hadichiarato * * colpevole in concorso con * * dei delitti di cui agli artt. 56 575 577 n. 3 416 bis.1 cod. pen. per aver deliberato organizzato edeseguito un agguato in danno di * * esplodendo nei confronti dello stesso colpidi arma da fuoco calibro 45 uno dei quali lo attingeva all avambraccio sinistro e alla regioneoccipitale del cranio fatto realizzato con le aggravanti della premeditazione e dell esser statoposto in essere avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416 bis.1 cod. pen. derivanti dallapartecipazione all associazione camorristica denominata “De * *facente parte unitamente al clan * radicato nella contigua zona di * * a* e dei clan * e * attivi nel quartiere di * del cartello mafiosodenominato “Alleanza di * reato ascritto sub d della rubrica di cui agli artt. 10 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 416 bis.1 cod. pen. per averillegalmente detenuto e portato in luogo pubblico al fine di commettere il reato che precedeun arma da fuoco calibro 45 fatto commesso con la medesima aggravante mafiosa di cuisopra reato ascritto sub e della rubricae per l effetto – ritenuta la continuazione fra gli stessi nonché computata la contestatarecidiva specifica infraquinquennale ha condannato * * alla pena di anniquattordici di reclusione oltre spese processuali e cautelari con applicazione delle peneaccessorie dell interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell interdizione legale durante iltempo di espiazione della pena con condanna al risarcimento dei danni ed alla refusionedelle spese in favore della costituita parte civile con confisca e distruzione del materialebalistico in sequestro.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha assolto * *dai delitti a lui ascritti con l adozione della formula rito “per non aver commesso il fatto”revocando consequenzialmente le relative statuizioni civili.2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napolideducendo due motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell art. 192 commi 1 e 3cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da* * oltre che per quanto attiene ai risultati delle intercettazioni ambientali del10/11/2020 e del 03/11/2020.* la scelta di collaborare con la giustizia * * ha dettagliatamentedescritto modalità e autori dell agguato posto in essere ai suoi danni indicandolinominativamente in * * e * * e mostrando incertezza soltanto inmerito alla partecipazione di * * in dibattimento poi * è stato ascoltato aisensi dell art. 210 cod. proc. pen. – quale imputato di reato connesso pur cumulando in talesede la veste di persona offesa – per essersi autoaccusato del tentato omicidio commessonei confronti di * * padre di * fatto maturato nell ambito della medesimaguerra deflagrata tra gruppi criminali attivi nello stesso ambito territoriale . Tale accusa èriscontrata dal contenuto di intercettazioni telefoniche nel corso delle quali lo stesso *riferisce agli interlocutori l identità degli autori del gesto delittuoso posto in essere in suodanno ulteriore suffragio a tale dichiarazione eteroaccusatoria proviene anche da unacaptazione nell ambito della quale * * riferisce della responsabilità di * adaltri soggetti.La conversazione intercettata avvenuta mentre * era inconsapevoledell espletamento delle operazioni di intercettazione avrebbe potuto costituire provaautonoma quanto alla colpevolezza degli accusati la scelta collaborativa compiuta da* invece ha avuto secondo la Corte territoriale l effetto di eliderne ogni attitudinedimostrativa.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell art. 192 comma 3cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da * *ed ai riscontri costituiti dalle dichiarazioni di * * deducendosi anche travisamentodella prova ed illogicità della motivazione ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen.* la Corte nel ritenere affetta da circolarità anche la dichiarazione accusatoria resa da* * il quale ha riferito di aver appreso della commissione dell agguato ad operadi * * e * dai suoi amici * e * questi ultimi chiamati adeporre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere così rendendo impossibile giungereall individuazione della fonte primaria. * non autorizza però a ritenere provata unascaturigine comune delle suddette dichiarazioni e dunque a reputare l accusa mossa da* non utile quale riscontro esterno rispetto alle propalazioni di *Né appare conferente l affermazione che la stessa persona offesa possa aver riferitol identità degli esecutori del fatto a una pluralità di soggetti posto che egli al contrario si èsempre espresso in maniera dubitativa riguardo alla partecipazione di *3. Ricorre per cassazione la parte civile * * – in proprio e nella qualità digenitore del figlio minore * * entrambi sottoposti a piano di protezione – con ilpatrocinio dell avv. * * deducendo tre motivi che vengono di seguito enunciatientro i limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen.3.1. Con il primo motivo si denuncia vizio rilevante ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. per violazione dell art. 192 cod. proc. pen. atteso che la Corte di appellonon riscontrando elementi sufficienti all affermazione di colpevolezza di * * edunque mandandolo assolto dalle accuse formulate a suo carico con la contestuale revocadelle statuizioni risarcitorie assunte in primo grado ha mancato di esporre le ragioni in basealle quali è addivenuta all assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato. Le unichesopravvenienze nel giudizio di appello sono rappresentate dalle dichiarazioni di un nuovocollaboratore di nome * e dall acquisizione delle affermazioni del coimputato* secondo il quale l autore del fatto sarebbe * De *3.2. Con il secondo motivo ci si duole della violazione dell art. 606 comma 1 lett. e cod.proc. pen. perché la Corte di appello non riscontrando elementi sufficienti all affermazionedi colpevolezza di * * e dunque assolvendolo con la contestuale revoca dellestatuizioni civili ha mancato di esporre le ragioni in base alle quali è addivenutaall assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato.3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc.pen. con riferimento alla richiesta di assegnazione di una provvisionale immediatamenteesecutiva formulata sia in sede di discussione sia a mezzo di una memoria contenenteconclusioni scritte per avere la Corte di appello mancato di accertare le ragioni poste afondamento di tale richiesta nonché di evidenziarle in sentenza.4. Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento della sentenza impugnata con rinvio adaltra Sezione della Corte d Appello di *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei sensi e per le ragioni che si vanno a esporre.2. A integrazione della sintesi esposta in parte narrativa è utile riportare una brevericostruzione storica e oggettiva degli avvenimenti per i quali si procede come ricavabiledalle sentenze di merito.* sottolinearsi dunque come si proceda in relazione a un tentato omicidioverificatosi in data 07 ottobre 2020 nel quartiere * in Napoli il fatto si inquadra nellalunga e sanguinosa lotta all epoca ancora in corso fra gruppi camorristici che sicontendevano il controllo delle attività illecite sul territorio. In tale giorno * *mentre viaggiava a bordo della sua autovettura * venne affiancato da due vetture* che si accostarono rispettivamente ai due lati del veicolo. * occasione *ebbe modo di riconoscere nell odierno imputato * * il soggetto che era allaguida dell auto che lo aveva affiancato sul lato sinistro e poté anche individuare sedutoaccanto al guidatore tal * * alias “Peppe o * * dall autovetturacondotta da * il passeggero stese un braccio attraverso i finestrini delle due macchineormai tra loro ravvicinate ed esplose dei colpi di pistola mirando al petto all indirizzo di* quest ultimo però si abbassò prontamente sul sedile incassando la testa nellespalle e così miracolosamente ebbe salva la vita pur rimenendo ferito all avambracciosinistro e alla nuca.Nel corso delle indagini il luogo esatto che era stato teatro dell agguato venneidentificato con certezza grazie alle dichiarazioni rese da * * trattasi di unapersona che lavora quale operatore ecologico e che – per recarsi al lavoro – era al tempoaduso parcheggiare la propria autovettura in via * nei pressi del cavalcavia *all interno del quartiere di Napoli * . E dunque * nella mattinata del02/11/2020 ebbe modo di udire dei colpi mentre era intento al suo lavoro nella pubblica viama non comprese immediatamente che si trattasse di pistolettate in seguito però rinvenneun proiettile conficcato nella carrozzeria della sua * * Il giorno successivo – unavolta avuta notizia di quanto era accaduto in zona ricollegò i fatti e si recò presso i* onde fornire l informazione in ordine alla precisa individuazione del luogo in cuisi era realizzato tale accadimento. * colpi segnatamente un ogiva e un bossolofurono repertati all interno della * * in uso alla vittima * * questi vennericoverato a * * alle ore 11.38 con una ferita d arma da fuoco.* tale fatto chiaramente inserito in un contesto malavitoso come desumibiledalle modalità esecutive che lo avevano connotato oltre che dalla personalità stessa dellavittima – vennero immediatamente attivate intercettazioni sia sull utenza mobile all epoca inuso a quest ultima sia all interno dell abitazione ubicata in * laddove il * altempo viveva unitamente alla moglie * * e al figlio di quattro anni. A brevedistanza temporale da tale episodio infine * * avviò un percorso dicollaborazione con la giustizia e accusò l odierno imputato * * di aver fatto partedel gruppo di fuoco che lo aveva aggredito.3. Secondo i * di merito * cumulerebbe in sé sotto il profilo processuale levesti tanto di persona offesa quanto di imputato di reato probatoriamente collegato. Taleposizione deriverebbe al dichiarante dall essersi egli stesso autoaccusato di essere l autoredel tentato omicidio verificatosi appena tre giorni prima del fatto per il quale si procede indanno di * * padre di * In ragione di ciò si è proceduto all ascolto di *secondo il canone rafforzato di cui agli artt. 192 commi 3 e 4 371 comma 2 lett. b 210 cod.proc. pen.* al convincimento espresso dalla Corte di appello le propalazioni eteroaccusatorierese da * nella duplice veste processuale sopra chiarita risulterebbero nonriscontrate da elementi di natura genuinamente esterna ritenendo quindi essersi verificatoil fenomeno della unicità della fonte la Corte territoriale ha riformato la sentenza dicondanna emessa in primo grado ed ha mandato assolto * * dalle imputazioni alui mosse.3.1. Su tale profilo si incentra sebbene articolato in due motivi tra loro formalmente distinti –l intero ricorso del Procuratore generale che adduce poter costituire riscontri sufficientirispetto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di * gli elementi che di seguito si vanno aenucleare.3.1.1. In primo luogo vi sarebbero le dichiarazioni rese da un altro collaboratore di giustiziadi nome * * questi ha affermato di aver appreso della responsabilità dell attualeimputato dai suoi amici * e * ma tali soggetti chiamati a deporre in dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. * a carico di * inoltre ilcontenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all interno di una autovettura in uso a tal* * rit. 5440 del 3/12/2020 ore 18.35 .3.1.2. * conforto alle accuse rivolte da * ad * infine proverrebbe dalcontenuto di alcune intercettazioni telefoniche disposte su * in uso a * *Quanto a tali ultime captazioni trattasi di dialoghi risalenti a un momento antecedenterispetto all inizio da parte del conversante del percorso di collaborazione con la giustizia.Tali intercettazioni dovrebbero svolgere – secondo il ricorrente la funzione di validaredefinitivamente l affidabilità del riconoscimento degli autori del tentato omicidio per il quale siprocede ciò in quanto verrebbe in rilievo in tal caso una indicazione nominativa del tuttogenuina oltre che corredata da manifesti propositi di vendetta affidata da * ai proprifamiliari nell immediatezza del fatto e nella ignoranza dell esistenza di una attivitàintercettiva.3.2. Quanto al ricorso della parte civile l impugnazione deve in primo luogo ritenersiammissibile visto che in primo grado l imputato era stato condannato al risarcimento deldanno in favore della stessa la legittimazione a proporre ricorso dinanzi alla Corte diCassazione quindi spetta alla parte civile anche in presenza di appello che è statoproposto come nella concreta fattispecie ad opera del solo imputato il principio èdeducibile a contrario dalla regola ermeneutica fissata da * 3 n. 32030 del 25/05/2022* * 283484 – 01 .La prima censura coltivata dalla parte civile poi è sostanzialmente sovrapponibile alleargomentazioni spese dal Procuratore generale circostanza che rende possibile unaagevole trattazione unitaria delle questioni dedotte. Il secondo e il terzo motivodell impugnazione della parte civile ineriscono invece ad aspetti di matrice squisitamenterisarcitoria che resteranno assorbiti dall accoglimento della doglianza principale.3.3. Per completare il quadro delle principali problematiche poste dalla vicenda ora condottaal vaglio di questo Collegio si può ricordare che – attenendosi all impostazione concettualeseguita dalla Corte territoriale si sarebbe verificato il fenomeno dell unicità della fonteinformativa per le ragioni di seguito riassunte.* il succitato * ha reso una dichiarazione de relato per aver egli appresoquanto accaduto dalla voce dello stesso * * * ultimo infatti già all epocaraccontò a tutti i soggetti organici al sodalizio camorristico del quale faceva parte iparticolari salienti dell aggressione che aveva subito. Il fatto che * abbia fatto talenarrazione ai suoi sodali in un momento precedente rispetto all inizio della suacollaborazione con la giustizia però varrebbe secondo la Corte territoriale esclusivamentead attestarne la credibilità intrinseca ma non andrebbe ad incidere sul diverso profilo dellaunicità della fonte.Secondo la sentenza impugnata inoltre * De * nella già menzionataintercettazione n. 5440 avrebbe riportato a * * quanto confidatogli da ** il quale gli aveva indicato come lo sparatore dovesse identificarsi nelsummenzionato “Pepp o blob” sempre secondo la versione fornita da * a De *e poi da questi telefonicamente trasmessa a * il gesto delittuoso de quo avrebbedovuto rappresentare una vendetta per avere lo stesso * posto in essere un tentatoomicidio in danno del “parente del * ossia di * * padre dell odiernoimputato risulta che “Paglialone sia il soprannome con il quale è conosciuto ** padre di * * a sua volta convivente di * * . In definitivasecondo la Corte territoriale si porrebbe ancora una volta la tematica della medesimezzadell origine dell informazione sebbene la stessa risulti veicolata nel processo attraversodiverse forme e modalità dichiarative.* i * di appello che le intercettazioni contenenti le accuse mosse da * collocabili in un tempo in cui questi non aveva ancora intrapreso il percorso collaborativone avvalorano certamente la intima attendibilità e ne attestano la genuinità ma non possonocostituire fonte autonoma proprio in quanto provengono sempre dalla medesima fonte ciòlascerebbe irrisolta comunque la questione inerente alla necessità di riscontri esterni eindividualizzanti. La Corte territoriale quindi pone l accento sulla opportunità di fissare unanetta linea di demarcazione fra i due profili della genuinità e della attendibilità deldichiarante e invece della provenienza esterna della conoscenza di cui questi è portatore.A completamento dell apparato argomentativo posto a fondamento della pronunciaassolutoria la Corte distrettuale ha infine evidenziato come il collaboratore di giustizia * abbia escluso il coinvolgimento di * * peraver egli appreso di tale estraneità sia dal coimputato * * sia da ** quest ultimo gli avrebbe indicato tal * * quale terzo componente dellasquadra degli assalitori unitamente a lui e a * lo stesso * * abbia individuato quale terzo soggetto partecipante all azionenon già * * bensì * De * detto “cap e guerr”.3.4. Il tema che ha percorso l intera trama processuale insomma è stato quello afferentealla sussistenza o meno di un fenomeno di circolarità delle informazioni e di unicità dellafonte dichiarativa.Tale punto ha costituito il fulcro dell impugnazione proposta dal Procuratore generale ilquale ha richiamato – a sostegno della prospettazione sussunta nel ricorso – il principio didiritto fissato da * 5 n. 27055 del 24/05/2021 * * 281541 – 01 a mente dellaquale ‹‹L intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimentoconnesso può costituire valido riscontro alla chiamata in correità effettuata dallo stesso ovenon sussistano elementi per ritenere che egli fosse consapevole della captazione››. Talepronuncia atteneva a una vicenda processuale del tutto analoga a quella ora sottoposta alvaglio di questo Collegio nella parte motiva di tale pronuncia può testualmente leggersiquanto segue ‹‹Contrariamente a quanto assume il ricorrente non rileva che le dichiarazionidi … siano riscontrate dalle intercettazioni di una conversazione intrattenuta sempre daquest ultimo giacché la captazione del medesimo dichiarante inconsapevole costituisceun autonoma fonte di prova non abbisognevole di riscontri neanche quando il dichiarante èindagato in procedimento connesso pur dovendo essere attentamente interpretate evalutate * U n. 22471 del 26/02/2015 * * 263714 . Ne consegue che sel intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimento connesso èsufficiente anche da sola come fonte di prova a fortiori essa può validamente costituire unriscontro alla chiamata di correo laddove il riscontro ha una funzione gregaria rispetto allaprova principale * U n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013 * e altri * 255143 inmotivazione . Quanto alla comunanza della fonte giacché sia la prova principale che ilriscontro consistono nelle dichiarazioni di … deve dirsi che la spontaneità delladichiarazione captata — su cui neanche il ricorrente manifesta perplessità — contrassegnaprofondamente l autonomia dimostrativa dell intercettazione e la colloca su un piano diversorispetto alle propalazioni rese agli inquirenti lasciando escludere fenomeni di circolarità dellaprova››.Secondo tale regola ermeneutica dunque l intercettazione effettuata prima dell inizio dellacollaborazione con la giustizia nella quale risulti impegnato il medesimo conversante che inseguito avrebbe intrapreso il percorso collaborativo potrebbe fungere da riscontro allepropalazioni d accusa successivamente mosse da quest ultimo una volta assunta la veste dicollaboratore di giustizia sulla medesima direttrice interpretativa si è posta * 1 n. 39330del 24/09/2003 * * 225999 – 01 secondo la quale ‹‹Il contenuto di dichiarazionietero accusatorie registrate nel corso di conversazioni legittimamente intercettate puòcostituire riscontro ad analoghe dichiarazioni rese nel corso di rituale interrogatorio anchequando le une e le altre provengano dal medesimo soggetto›› .3.5. * peraltro ricordare per esigenze di completezza nell analisi e nell esposizione –l esistenza quanto allo specifico profilo di un orientamento di legittimità esattamentecontrario espresso principalmente da * 5 n. 14991 del 12/01/2012 * *252325 – 01 la quale ha così statuito ‹‹Le dichiarazioni del teste assistito necessitano peressere utilizzate come prova di riscontri esterni autonomi che non possono quindiconsistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante››.I fautori di tale opposto orientamento dunque ricordano come l art. 192 commi 3 e 4 cod.proc. pen. postuli l intervento di “altri elementi di prova” e di conseguenza sottolineanocome la giurisprudenza non abbia mai mostrato perplessità circa il fatto che – oltre adessere individualizzanti e non autosufficienti potendo costituire essi stessi in caso contrarioprova autonoma debba trattarsi di elementi dimostrativi del fatto che “la conoscenza delfatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare …” * 2n. 35923 del 11/07/2019 * * 276744 – 01 ciò “allo scopo di evitare che la verificasia circolare ed autoreferente” * 6 n. 1249 del 26/09/2013 dep. 2014 * *258759 – 01 . Si è altresì precisato come debba sempre essere assicurata “… l autonomiagenetica delle chiamate vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse” * 1 n. 41238 del 26/06/2019 * * 277134 – 01 nello stesso senso anche *1 n. 36064 del 03/05/2024 * * 286948 – 01 quanto al concetto di“indipendenza delle fonti” si può richiamare * 3 n. 44882 del 18/07/2014 * *260607 – 01.4. * anzitutto ricordare il principio di diritto ripetutamente espresso da questa [OSCURATO:PERSONA] la quale il contenuto delle conversazioni fra terzi oggetto di captazione da cuiemergano elementi di accusa nei confronti di un determinato soggetto può rappresentarefonte probatoria diretta – autonoma e autosufficiente in ordine alla colpevolezza diquest ultimo. In tal caso non sussiste infatti alcuna esigenza di individuazione di elementi diriscontro conformi alla disciplina dettata dall art. 192 comma 3 cod. proc. pen. gravandoesclusivamente l obbligo sul giudice di procedere a una interpretazione del significato edella valenza evocativa dei dialoghi intercettati secondo un canone di linearità logica siveda * 3 n. 10683 del 07/11/2023 dep. 2024 * * 286150 – 04 tale decisione sipone sul solco interpretativo tracciato da * U n. 22471 del 26/02/2015 * *263714 – 01 secondo la quale ‹‹Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nelcorso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoriae pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate non necessitano degli elementidi corroborazione previsti dall art. 192 comma terzo cod. proc. pen.›› .5. In disparte tale puntualizzazione l aspetto davvero dirimente della complessa questionedogmatica è costituito dalla individuazione della corretta veste dichiarativa da attribuire a* questi è stato considerato come detto soggetto imputato di reato collegato sotto ilprofilo probatorio e pertanto è stato ascoltato secondo le regole indicate dagli artt. 192commi 3 e 4 371 comma 2 lett. b 210 cod. proc. pen.5.1. * Corte ha precisato però che il collegamento probatorio di cui all art. 371comma secondo lett. b cod. proc. pen. è individuabile esclusivamente nel caso in cui neidiversi procedimenti emerga una identità del fatto ovvero la sovrapponibilità di uno deglielementi di prova oppure allorquando possa essere ravvisata la diretta rilevanza di uno deidati probatori acquisiti in un dato procedimento su uno dei reati oggetto dell altroprocedimento * 2 n. 24570 del 14/05/2015 * * 264397 01 .Deve essere esclusa la sussistenza di tale connessione al contrario laddove resti carenteun diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione equello in cui il dichiarante è stato imputato o tale è ancora si vedano anche * 5 n.31170 del 20/05/2009 * * 244491 * 6 n. 16988 del 12/02/2009 ** 243255 – 01 secondo la quale ‹‹Il collegamento probatorio tra procedimenti che ècausa d incompatibilità con l ufficio di testimone si determina in forza di elementi oggettiviquali l identità del fatto oppure l identità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di provadei reati oggetto dei procedimenti stessi non potendo a tal fine dirsi sufficiente il solo statod imputato di un reato in danno della persona nei cui confronti si procede›› così anche *5 n. 37321 del 08/07/2008 * * 241636 e infine * 1 n. 20972 del 09/06/2020* * 279319 – 01 .Occorre peraltro che un unico elemento di fatto presenti la specifica attitudine a proiettareuna sua immediata efficacia dimostrativa su una pluralità di illeciti penali non essendonemmeno bastevole che la prova dei più fatti abbia origine dalla medesima fonte * 2 n.18241 del 26/01/2022 * * 283405 – 02 e * 5 n. 10445 del 14/12/2011 ** 252006 – 01 .5.2. Il collegamento probatorio che ha portato ad attribuire a * la suddetta vestedichiarativa sarebbe costituito nella concreta vicenda dall asserita esistenza di unaspecifica causale improntata alla vendetta proprio l intento vendicativo infatti avrebbearmato la mano degli autori del tentato omicidio in danno di * per essere essi animatida uno spirito di rivalsa ricollegabile ad analoga aggressione perpetrata ad opera diquest ultimo in danno di * *Sul punto è allora utile richiamare il principio di diritto risalente e mai contrastato oltre chepienamente condiviso da questo Collegio – espresso dalla giurisprudenza di legittimità inpunto di valutazioni attinenti alla causale o movente di un determinato fatto illecito. Esottolineare come sia pacifico che il movente in quanto mero elemento orientativo dellaricerca della prova rappresenti un valido profilo di natura soltanto sussidiaria in presenzadi una situazione di incertezza probatoria l individuazione della causale stessa però non èindispensabile allorquando sia stata raggiunta la prova certa in ordine alla responsabilitàdell imputato fra tante si vedano * * 1 n. 11807 del 12/02/2009 * * 243485 –01 e * 1 n. 6024 del 28/03/1995 * * 201431 – 01 . * la causale può puresvolgere la funzione di elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti afondamento di un giudizio di responsabilità a patto che questi ultimi all esitodell apprezzamento analitico nonché nel quadro di una valutazione globale di insieme –comunque si presentino anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente chiariprecisi e convergenti per la loro univoca significazione * 1 n. 17548 del 20/04/2012* * 252889 per una completa analisi esegetica circa il fatto che la causale nonpossa rappresentare elemento idoneo a fondare una affermazione di colpevolezzaconservando essa un ineliminabile margine di opinabilità e di vaghezza e potendo allastessa riconnettersi la sola funzione di chiave interpretativa da adoperare al fine disoppesare la valenza dimostrativa di altri elementi di prova militanti a carico dell imputato sipotrà vedere * 1 n. 14182 del 30/03/2010 * * 246752 nello stesso senso sivedano anche * U n. 45276 del 30/10/2003 * * 226094 – 01 e da ultimo* 1 n. 12217 del 30/01/2025 * * 287695 01 .La circostanza che il tentato omicidio per il quale si procede possa aver trovato scaturigineda un movente di vendetta da collegare al similare gesto delittuoso perpetrato ai danni di* * quindi non vale a instaurare il collegamento probatorio preteso dagli artt. 371 e210 cod. proc. pen. in vista dell attribuzione a * della veste di imputato di reatoprobatoriamente collegato consequenzialmente l errore commesso nei giudizi di merito siannida – a monte della questione attinente alla eventuale unicità della fonte di conoscenza –già nella individuazione in capo al dichiarante di una incompatibilità con l ufficio ditestimone derivante dal combinato disposto degli artt. 197 comma 1 lett. b e 371 comma 2lett. b cod. proc. pen.5.3. Le dichiarazioni rese da * in realtà non integrano una chiamata in reitàprevalendo la qualità di persona offesa a questi attribuibile e risultando assente qualsiasiforma di connessione processualmente apprezzabile tra il reato per il quale si procede – enel cui ambito procedimentale egli ha reso le accuse a carico di * * – e il diversoprocedimento instaurato a suo carico in relazione al tentato omicidio in danno di **In conclusione a * deve attribuirsi la sola veste di persona offesa con tutte leconseguenze in tema di valutazione delle relative dichiarazioni. I due elementi di accusasopra ampiamente richiamati ossia la dichiarazione eteroaccusatoria resa quale vittima delreato di tentato omicidio e il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione quindidevono essere tenuti tra loro nettamente distinti stante la già chiarita carenza dellaipotizzata connessione probatoria tali elementi poi devono essere considerati quali fontiautonome di conoscenza da sottoporre alle ordinarie verifiche in punto di logicità5.4. * precisare infine come l attribuzione a un propalante di una errata vestedichiarativa concretizzi un vizio riconducibile alla sfera della violazione di legge processualetale violazione nel caso di specie è stata oggetto di specifica deduzione – sebbene sottodifferente angolo prospettico – mediante la denuncia del mancato rispetto dei criteri divalutazione dettati dall art. 192 cod. proc. pen. * tale tipologia di devoluzione attenendocome detto al rispetto della legge processuale non può non inglobare anche la questioneinerente alla veste dichiarativa da attribuire al dichiarante.6. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio – ovviamente con piena libertà negli esiti ad altra Sezione della Corte di appello di * * le condizioni infine deveessere disposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno2003 n. 196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6507/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 725/2025* * * 22855/2025* * * Relatore* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi propostidal PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di NAPOLIdalla parte civile * * in proprio e per il figlio minore **nel procedimento a carico di* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che haconcluso chiedendo l annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezionedella Corte d Appello di Napoliudite le conclusioni dell * * * per la parte civile ** – costituita in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore ** che ha depositato conclusioni scritte e nota spese associandosi alle conclusionidel Procuratore generaleudite le conclusioni dell * * * che ha chiesto il rigetto dei ricorsi o insubordine la declaratoria di inammissibilità degli stessiRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 02/05/2023 il Tribunale di Napoli per quanto ora di interesse hadichiarato * * colpevole in concorso con * * dei delitti di cui agli artt. 56 575 577 n. 3 416 bis.1 cod. pen. per aver deliberato organizzato edeseguito un agguato in danno di * * esplodendo nei confronti dello stesso colpidi arma da fuoco calibro 45 uno dei quali lo attingeva all avambraccio sinistro e alla regioneoccipitale del cranio fatto realizzato con le aggravanti della premeditazione e dell esser statoposto in essere avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416 bis.1 cod. pen. derivanti dallapartecipazione all associazione camorristica denominata “De * *facente parte unitamente al clan * radicato nella contigua zona di * * a* e dei clan * e * attivi nel quartiere di * del cartello mafiosodenominato “Alleanza di * reato ascritto sub d della rubrica di cui agli artt. 10 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 416 bis.1 cod. pen. per averillegalmente detenuto e portato in luogo pubblico al fine di commettere il reato che precedeun arma da fuoco calibro 45 fatto commesso con la medesima aggravante mafiosa di cuisopra reato ascritto sub e della rubricae per l effetto – ritenuta la continuazione fra gli stessi nonché computata la contestatarecidiva specifica infraquinquennale ha condannato * * alla pena di anniquattordici di reclusione oltre spese processuali e cautelari con applicazione delle peneaccessorie dell interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell interdizione legale durante iltempo di espiazione della pena con condanna al risarcimento dei danni ed alla refusionedelle spese in favore della costituita parte civile con confisca e distruzione del materialebalistico in sequestro.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha assolto * *dai delitti a lui ascritti con l adozione della formula rito “per non aver commesso il fatto”revocando consequenzialmente le relative statuizioni civili.2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napolideducendo due motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell art. 192 commi 1 e 3cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da* * oltre che per quanto attiene ai risultati delle intercettazioni ambientali del10/11/2020 e del 03/11/2020.* la scelta di collaborare con la giustizia * * ha dettagliatamentedescritto modalità e autori dell agguato posto in essere ai suoi danni indicandolinominativamente in * * e * * e mostrando incertezza soltanto inmerito alla partecipazione di * * in dibattimento poi * è stato ascoltato aisensi dell art. 210 cod. proc. pen. – quale imputato di reato connesso pur cumulando in talesede la veste di persona offesa – per essersi autoaccusato del tentato omicidio commessonei confronti di * * padre di * fatto maturato nell ambito della medesimaguerra deflagrata tra gruppi criminali attivi nello stesso ambito territoriale . Tale accusa èriscontrata dal contenuto di intercettazioni telefoniche nel corso delle quali lo stesso *riferisce agli interlocutori l identità degli autori del gesto delittuoso posto in essere in suodanno ulteriore suffragio a tale dichiarazione eteroaccusatoria proviene anche da unacaptazione nell ambito della quale * * riferisce della responsabilità di * adaltri soggetti.La conversazione intercettata avvenuta mentre * era inconsapevoledell espletamento delle operazioni di intercettazione avrebbe potuto costituire provaautonoma quanto alla colpevolezza degli accusati la scelta collaborativa compiuta da* invece ha avuto secondo la Corte territoriale l effetto di eliderne ogni attitudinedimostrativa.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell art. 192 comma 3cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da * *ed ai riscontri costituiti dalle dichiarazioni di * * deducendosi anche travisamentodella prova ed illogicità della motivazione ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen.* la Corte nel ritenere affetta da circolarità anche la dichiarazione accusatoria resa da* * il quale ha riferito di aver appreso della commissione dell agguato ad operadi * * e * dai suoi amici * e * questi ultimi chiamati adeporre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere così rendendo impossibile giungereall individuazione della fonte primaria. * non autorizza però a ritenere provata unascaturigine comune delle suddette dichiarazioni e dunque a reputare l accusa mossa da* non utile quale riscontro esterno rispetto alle propalazioni di *Né appare conferente l affermazione che la stessa persona offesa possa aver riferitol identità degli esecutori del fatto a una pluralità di soggetti posto che egli al contrario si èsempre espresso in maniera dubitativa riguardo alla partecipazione di *3. Ricorre per cassazione la parte civile * * – in proprio e nella qualità digenitore del figlio minore * * entrambi sottoposti a piano di protezione – con ilpatrocinio dell avv. * * deducendo tre motivi che vengono di seguito enunciatientro i limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen.3.1. Con il primo motivo si denuncia vizio rilevante ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. per violazione dell art. 192 cod. proc. pen. atteso che la Corte di appellonon riscontrando elementi sufficienti all affermazione di colpevolezza di * * edunque mandandolo assolto dalle accuse formulate a suo carico con la contestuale revocadelle statuizioni risarcitorie assunte in primo grado ha mancato di esporre le ragioni in basealle quali è addivenuta all assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato. Le unichesopravvenienze nel giudizio di appello sono rappresentate dalle dichiarazioni di un nuovocollaboratore di nome * e dall acquisizione delle affermazioni del coimputato* secondo il quale l autore del fatto sarebbe * De *3.2. Con il secondo motivo ci si duole della violazione dell art. 606 comma 1 lett. e cod.proc. pen. perché la Corte di appello non riscontrando elementi sufficienti all affermazionedi colpevolezza di * * e dunque assolvendolo con la contestuale revoca dellestatuizioni civili ha mancato di esporre le ragioni in base alle quali è addivenutaall assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato.3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc.pen. con riferimento alla richiesta di assegnazione di una provvisionale immediatamenteesecutiva formulata sia in sede di discussione sia a mezzo di una memoria contenenteconclusioni scritte per avere la Corte di appello mancato di accertare le ragioni poste afondamento di tale richiesta nonché di evidenziarle in sentenza.4. Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento della sentenza impugnata con rinvio adaltra Sezione della Corte d Appello di *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei sensi e per le ragioni che si vanno a esporre.2. A integrazione della sintesi esposta in parte narrativa è utile riportare una brevericostruzione storica e oggettiva degli avvenimenti per i quali si procede come ricavabiledalle sentenze di merito.* sottolinearsi dunque come si proceda in relazione a un tentato omicidioverificatosi in data 07 ottobre 2020 nel quartiere * in Napoli il fatto si inquadra nellalunga e sanguinosa lotta all epoca ancora in corso fra gruppi camorristici che sicontendevano il controllo delle attività illecite sul territorio. In tale giorno * *mentre viaggiava a bordo della sua autovettura * venne affiancato da due vetture* che si accostarono rispettivamente ai due lati del veicolo. * occasione *ebbe modo di riconoscere nell odierno imputato * * il soggetto che era allaguida dell auto che lo aveva affiancato sul lato sinistro e poté anche individuare sedutoaccanto al guidatore tal * * alias “Peppe o * * dall autovetturacondotta da * il passeggero stese un braccio attraverso i finestrini delle due macchineormai tra loro ravvicinate ed esplose dei colpi di pistola mirando al petto all indirizzo di* quest ultimo però si abbassò prontamente sul sedile incassando la testa nellespalle e così miracolosamente ebbe salva la vita pur rimenendo ferito all avambracciosinistro e alla nuca.Nel corso delle indagini il luogo esatto che era stato teatro dell agguato venneidentificato con certezza grazie alle dichiarazioni rese da * * trattasi di unapersona che lavora quale operatore ecologico e che – per recarsi al lavoro – era al tempoaduso parcheggiare la propria autovettura in via * nei pressi del cavalcavia *all interno del quartiere di Napoli * . E dunque * nella mattinata del02/11/2020 ebbe modo di udire dei colpi mentre era intento al suo lavoro nella pubblica viama non comprese immediatamente che si trattasse di pistolettate in seguito però rinvenneun proiettile conficcato nella carrozzeria della sua * * Il giorno successivo – unavolta avuta notizia di quanto era accaduto in zona ricollegò i fatti e si recò presso i* onde fornire l informazione in ordine alla precisa individuazione del luogo in cuisi era realizzato tale accadimento. * colpi segnatamente un ogiva e un bossolofurono repertati all interno della * * in uso alla vittima * * questi vennericoverato a * * alle ore 11.38 con una ferita d arma da fuoco.* tale fatto chiaramente inserito in un contesto malavitoso come desumibiledalle modalità esecutive che lo avevano connotato oltre che dalla personalità stessa dellavittima – vennero immediatamente attivate intercettazioni sia sull utenza mobile all epoca inuso a quest ultima sia all interno dell abitazione ubicata in * laddove il * altempo viveva unitamente alla moglie * * e al figlio di quattro anni. A brevedistanza temporale da tale episodio infine * * avviò un percorso dicollaborazione con la giustizia e accusò l odierno imputato * * di aver fatto partedel gruppo di fuoco che lo aveva aggredito.3. Secondo i * di merito * cumulerebbe in sé sotto il profilo processuale levesti tanto di persona offesa quanto di imputato di reato probatoriamente collegato. Taleposizione deriverebbe al dichiarante dall essersi egli stesso autoaccusato di essere l autoredel tentato omicidio verificatosi appena tre giorni prima del fatto per il quale si procede indanno di * * padre di * In ragione di ciò si è proceduto all ascolto di *secondo il canone rafforzato di cui agli artt. 192 commi 3 e 4 371 comma 2 lett. b 210 cod.proc. pen.* al convincimento espresso dalla Corte di appello le propalazioni eteroaccusatorierese da * nella duplice veste processuale sopra chiarita risulterebbero nonriscontrate da elementi di natura genuinamente esterna ritenendo quindi essersi verificatoil fenomeno della unicità della fonte la Corte territoriale ha riformato la sentenza dicondanna emessa in primo grado ed ha mandato assolto * * dalle imputazioni alui mosse.3.1. Su tale profilo si incentra sebbene articolato in due motivi tra loro formalmente distinti –l intero ricorso del Procuratore generale che adduce poter costituire riscontri sufficientirispetto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di * gli elementi che di seguito si vanno aenucleare.3.1.1. In primo luogo vi sarebbero le dichiarazioni rese da un altro collaboratore di giustiziadi nome * * questi ha affermato di aver appreso della responsabilità dell attualeimputato dai suoi amici * e * ma tali soggetti chiamati a deporre in dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. * a carico di * inoltre ilcontenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all interno di una autovettura in uso a tal* * rit. 5440 del 3/12/2020 ore 18.35 .3.1.2. * conforto alle accuse rivolte da * ad * infine proverrebbe dalcontenuto di alcune intercettazioni telefoniche disposte su * in uso a * *Quanto a tali ultime captazioni trattasi di dialoghi risalenti a un momento antecedenterispetto all inizio da parte del conversante del percorso di collaborazione con la giustizia.Tali intercettazioni dovrebbero svolgere – secondo il ricorrente la funzione di validaredefinitivamente l affidabilità del riconoscimento degli autori del tentato omicidio per il quale siprocede ciò in quanto verrebbe in rilievo in tal caso una indicazione nominativa del tuttogenuina oltre che corredata da manifesti propositi di vendetta affidata da * ai proprifamiliari nell immediatezza del fatto e nella ignoranza dell esistenza di una attivitàintercettiva.3.2. Quanto al ricorso della parte civile l impugnazione deve in primo luogo ritenersiammissibile visto che in primo grado l imputato era stato condannato al risarcimento deldanno in favore della stessa la legittimazione a proporre ricorso dinanzi alla Corte diCassazione quindi spetta alla parte civile anche in presenza di appello che è statoproposto come nella concreta fattispecie ad opera del solo imputato il principio èdeducibile a contrario dalla regola ermeneutica fissata da * 3 n. 32030 del 25/05/2022* * 283484 – 01 .La prima censura coltivata dalla parte civile poi è sostanzialmente sovrapponibile alleargomentazioni spese dal Procuratore generale circostanza che rende possibile unaagevole trattazione unitaria delle questioni dedotte. Il secondo e il terzo motivodell impugnazione della parte civile ineriscono invece ad aspetti di matrice squisitamenterisarcitoria che resteranno assorbiti dall accoglimento della doglianza principale.3.3. Per completare il quadro delle principali problematiche poste dalla vicenda ora condottaal vaglio di questo Collegio si può ricordare che – attenendosi all impostazione concettualeseguita dalla Corte territoriale si sarebbe verificato il fenomeno dell unicità della fonteinformativa per le ragioni di seguito riassunte.* il succitato * ha reso una dichiarazione de relato per aver egli appresoquanto accaduto dalla voce dello stesso * * * ultimo infatti già all epocaraccontò a tutti i soggetti organici al sodalizio camorristico del quale faceva parte iparticolari salienti dell aggressione che aveva subito. Il fatto che * abbia fatto talenarrazione ai suoi sodali in un momento precedente rispetto all inizio della suacollaborazione con la giustizia però varrebbe secondo la Corte territoriale esclusivamentead attestarne la credibilità intrinseca ma non andrebbe ad incidere sul diverso profilo dellaunicità della fonte.Secondo la sentenza impugnata inoltre * De * nella già menzionataintercettazione n. 5440 avrebbe riportato a * * quanto confidatogli da ** il quale gli aveva indicato come lo sparatore dovesse identificarsi nelsummenzionato “Pepp o blob” sempre secondo la versione fornita da * a De *e poi da questi telefonicamente trasmessa a * il gesto delittuoso de quo avrebbedovuto rappresentare una vendetta per avere lo stesso * posto in essere un tentatoomicidio in danno del “parente del * ossia di * * padre dell odiernoimputato risulta che “Paglialone sia il soprannome con il quale è conosciuto ** padre di * * a sua volta convivente di * * . In definitivasecondo la Corte territoriale si porrebbe ancora una volta la tematica della medesimezzadell origine dell informazione sebbene la stessa risulti veicolata nel processo attraversodiverse forme e modalità dichiarative.* i * di appello che le intercettazioni contenenti le accuse mosse da * collocabili in un tempo in cui questi non aveva ancora intrapreso il percorso collaborativone avvalorano certamente la intima attendibilità e ne attestano la genuinità ma non possonocostituire fonte autonoma proprio in quanto provengono sempre dalla medesima fonte ciòlascerebbe irrisolta comunque la questione inerente alla necessità di riscontri esterni eindividualizzanti. La Corte territoriale quindi pone l accento sulla opportunità di fissare unanetta linea di demarcazione fra i due profili della genuinità e della attendibilità deldichiarante e invece della provenienza esterna della conoscenza di cui questi è portatore.A completamento dell apparato argomentativo posto a fondamento della pronunciaassolutoria la Corte distrettuale ha infine evidenziato come il collaboratore di giustizia * abbia escluso il coinvolgimento di * * peraver egli appreso di tale estraneità sia dal coimputato * * sia da ** quest ultimo gli avrebbe indicato tal * * quale terzo componente dellasquadra degli assalitori unitamente a lui e a * lo stesso * * abbia individuato quale terzo soggetto partecipante all azionenon già * * bensì * De * detto “cap e guerr”.3.4. Il tema che ha percorso l intera trama processuale insomma è stato quello afferentealla sussistenza o meno di un fenomeno di circolarità delle informazioni e di unicità dellafonte dichiarativa.Tale punto ha costituito il fulcro dell impugnazione proposta dal Procuratore generale ilquale ha richiamato – a sostegno della prospettazione sussunta nel ricorso – il principio didiritto fissato da * 5 n. 27055 del 24/05/2021 * * 281541 – 01 a mente dellaquale ‹‹L intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimentoconnesso può costituire valido riscontro alla chiamata in correità effettuata dallo stesso ovenon sussistano elementi per ritenere che egli fosse consapevole della captazione››. Talepronuncia atteneva a una vicenda processuale del tutto analoga a quella ora sottoposta alvaglio di questo Collegio nella parte motiva di tale pronuncia può testualmente leggersiquanto segue ‹‹Contrariamente a quanto assume il ricorrente non rileva che le dichiarazionidi … siano riscontrate dalle intercettazioni di una conversazione intrattenuta sempre daquest ultimo giacché la captazione del medesimo dichiarante inconsapevole costituisceun autonoma fonte di prova non abbisognevole di riscontri neanche quando il dichiarante èindagato in procedimento connesso pur dovendo essere attentamente interpretate evalutate * U n. 22471 del 26/02/2015 * * 263714 . Ne consegue che sel intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimento connesso èsufficiente anche da sola come fonte di prova a fortiori essa può validamente costituire unriscontro alla chiamata di correo laddove il riscontro ha una funzione gregaria rispetto allaprova principale * U n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013 * e altri * 255143 inmotivazione . Quanto alla comunanza della fonte giacché sia la prova principale che ilriscontro consistono nelle dichiarazioni di … deve dirsi che la spontaneità delladichiarazione captata — su cui neanche il ricorrente manifesta perplessità — contrassegnaprofondamente l autonomia dimostrativa dell intercettazione e la colloca su un piano diversorispetto alle propalazioni rese agli inquirenti lasciando escludere fenomeni di circolarità dellaprova››.Secondo tale regola ermeneutica dunque l intercettazione effettuata prima dell inizio dellacollaborazione con la giustizia nella quale risulti impegnato il medesimo conversante che inseguito avrebbe intrapreso il percorso collaborativo potrebbe fungere da riscontro allepropalazioni d accusa successivamente mosse da quest ultimo una volta assunta la veste dicollaboratore di giustizia sulla medesima direttrice interpretativa si è posta * 1 n. 39330del 24/09/2003 * * 225999 – 01 secondo la quale ‹‹Il contenuto di dichiarazionietero accusatorie registrate nel corso di conversazioni legittimamente intercettate puòcostituire riscontro ad analoghe dichiarazioni rese nel corso di rituale interrogatorio anchequando le une e le altre provengano dal medesimo soggetto›› .3.5. * peraltro ricordare per esigenze di completezza nell analisi e nell esposizione –l esistenza quanto allo specifico profilo di un orientamento di legittimità esattamentecontrario espresso principalmente da * 5 n. 14991 del 12/01/2012 * *252325 – 01 la quale ha così statuito ‹‹Le dichiarazioni del teste assistito necessitano peressere utilizzate come prova di riscontri esterni autonomi che non possono quindiconsistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante››.I fautori di tale opposto orientamento dunque ricordano come l art. 192 commi 3 e 4 cod.proc. pen. postuli l intervento di “altri elementi di prova” e di conseguenza sottolineanocome la giurisprudenza non abbia mai mostrato perplessità circa il fatto che – oltre adessere individualizzanti e non autosufficienti potendo costituire essi stessi in caso contrarioprova autonoma debba trattarsi di elementi dimostrativi del fatto che “la conoscenza delfatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare …” * 2n. 35923 del 11/07/2019 * * 276744 – 01 ciò “allo scopo di evitare che la verificasia circolare ed autoreferente” * 6 n. 1249 del 26/09/2013 dep. 2014 * *258759 – 01 . Si è altresì precisato come debba sempre essere assicurata “… l autonomiagenetica delle chiamate vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse” * 1 n. 41238 del 26/06/2019 * * 277134 – 01 nello stesso senso anche *1 n. 36064 del 03/05/2024 * * 286948 – 01 quanto al concetto di“indipendenza delle fonti” si può richiamare * 3 n. 44882 del 18/07/2014 * *260607 – 01.4. * anzitutto ricordare il principio di diritto ripetutamente espresso da questa [OSCURATO:PERSONA] la quale il contenuto delle conversazioni fra terzi oggetto di captazione da cuiemergano elementi di accusa nei confronti di un determinato soggetto può rappresentarefonte probatoria diretta – autonoma e autosufficiente in ordine alla colpevolezza diquest ultimo. In tal caso non sussiste infatti alcuna esigenza di individuazione di elementi diriscontro conformi alla disciplina dettata dall art. 192 comma 3 cod. proc. pen. gravandoesclusivamente l obbligo sul giudice di procedere a una interpretazione del significato edella valenza evocativa dei dialoghi intercettati secondo un canone di linearità logica siveda * 3 n. 10683 del 07/11/2023 dep. 2024 * * 286150 – 04 tale decisione sipone sul solco interpretativo tracciato da * U n. 22471 del 26/02/2015 * *263714 – 01 secondo la quale ‹‹Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nelcorso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoriae pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate non necessitano degli elementidi corroborazione previsti dall art. 192 comma terzo cod. proc. pen.›› .5. In disparte tale puntualizzazione l aspetto davvero dirimente della complessa questionedogmatica è costituito dalla individuazione della corretta veste dichiarativa da attribuire a* questi è stato considerato come detto soggetto imputato di reato collegato sotto ilprofilo probatorio e pertanto è stato ascoltato secondo le regole indicate dagli artt. 192commi 3 e 4 371 comma 2 lett. b 210 cod. proc. pen.5.1. * Corte ha precisato però che il collegamento probatorio di cui all art. 371comma secondo lett. b cod. proc. pen. è individuabile esclusivamente nel caso in cui neidiversi procedimenti emerga una identità del fatto ovvero la sovrapponibilità di uno deglielementi di prova oppure allorquando possa essere ravvisata la diretta rilevanza di uno deidati probatori acquisiti in un dato procedimento su uno dei reati oggetto dell altroprocedimento * 2 n. 24570 del 14/05/2015 * * 264397 01 .Deve essere esclusa la sussistenza di tale connessione al contrario laddove resti carenteun diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione equello in cui il dichiarante è stato imputato o tale è ancora si vedano anche * 5 n.31170 del 20/05/2009 * * 244491 * 6 n. 16988 del 12/02/2009 ** 243255 – 01 secondo la quale ‹‹Il collegamento probatorio tra procedimenti che ècausa d incompatibilità con l ufficio di testimone si determina in forza di elementi oggettiviquali l identità del fatto oppure l identità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di provadei reati oggetto dei procedimenti stessi non potendo a tal fine dirsi sufficiente il solo statod imputato di un reato in danno della persona nei cui confronti si procede›› così anche *5 n. 37321 del 08/07/2008 * * 241636 e infine * 1 n. 20972 del 09/06/2020* * 279319 – 01 .Occorre peraltro che un unico elemento di fatto presenti la specifica attitudine a proiettareuna sua immediata efficacia dimostrativa su una pluralità di illeciti penali non essendonemmeno bastevole che la prova dei più fatti abbia origine dalla medesima fonte * 2 n.18241 del 26/01/2022 * * 283405 – 02 e * 5 n. 10445 del 14/12/2011 ** 252006 – 01 .5.2. Il collegamento probatorio che ha portato ad attribuire a * la suddetta vestedichiarativa sarebbe costituito nella concreta vicenda dall asserita esistenza di unaspecifica causale improntata alla vendetta proprio l intento vendicativo infatti avrebbearmato la mano degli autori del tentato omicidio in danno di * per essere essi animatida uno spirito di rivalsa ricollegabile ad analoga aggressione perpetrata ad opera diquest ultimo in danno di * *Sul punto è allora utile richiamare il principio di diritto risalente e mai contrastato oltre chepienamente condiviso da questo Collegio – espresso dalla giurisprudenza di legittimità inpunto di valutazioni attinenti alla causale o movente di un determinato fatto illecito. Esottolineare come sia pacifico che il movente in quanto mero elemento orientativo dellaricerca della prova rappresenti un valido profilo di natura soltanto sussidiaria in presenzadi una situazione di incertezza probatoria l individuazione della causale stessa però non èindispensabile allorquando sia stata raggiunta la prova certa in ordine alla responsabilitàdell imputato fra tante si vedano * * 1 n. 11807 del 12/02/2009 * * 243485 –01 e * 1 n. 6024 del 28/03/1995 * * 201431 – 01 . * la causale può puresvolgere la funzione di elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti afondamento di un giudizio di responsabilità a patto che questi ultimi all esitodell apprezzamento analitico nonché nel quadro di una valutazione globale di insieme –comunque si presentino anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente chiariprecisi e convergenti per la loro univoca significazione * 1 n. 17548 del 20/04/2012* * 252889 per una completa analisi esegetica circa il fatto che la causale nonpossa rappresentare elemento idoneo a fondare una affermazione di colpevolezzaconservando essa un ineliminabile margine di opinabilità e di vaghezza e potendo allastessa riconnettersi la sola funzione di chiave interpretativa da adoperare al fine disoppesare la valenza dimostrativa di altri elementi di prova militanti a carico dell imputato sipotrà vedere * 1 n. 14182 del 30/03/2010 * * 246752 nello stesso senso sivedano anche * U n. 45276 del 30/10/2003 * * 226094 – 01 e da ultimo* 1 n. 12217 del 30/01/2025 * * 287695 01 .La circostanza che il tentato omicidio per il quale si procede possa aver trovato scaturigineda un movente di vendetta da collegare al similare gesto delittuoso perpetrato ai danni di* * quindi non vale a instaurare il collegamento probatorio preteso dagli artt. 371 e210 cod. proc. pen. in vista dell attribuzione a * della veste di imputato di reatoprobatoriamente collegato consequenzialmente l errore commesso nei giudizi di merito siannida – a monte della questione attinente alla eventuale unicità della fonte di conoscenza –già nella individuazione in capo al dichiarante di una incompatibilità con l ufficio ditestimone derivante dal combinato disposto degli artt. 197 comma 1 lett. b e 371 comma 2lett. b cod. proc. pen.5.3. Le dichiarazioni rese da * in realtà non integrano una chiamata in reitàprevalendo la qualità di persona offesa a questi attribuibile e risultando assente qualsiasiforma di connessione processualmente apprezzabile tra il reato per il quale si procede – enel cui ambito procedimentale egli ha reso le accuse a carico di * * – e il diversoprocedimento instaurato a suo carico in relazione al tentato omicidio in danno di **In conclusione a * deve attribuirsi la sola veste di persona offesa con tutte leconseguenze in tema di valutazione delle relative dichiarazioni. I due elementi di accusasopra ampiamente richiamati ossia la dichiarazione eteroaccusatoria resa quale vittima delreato di tentato omicidio e il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione quindidevono essere tenuti tra loro nettamente distinti stante la già chiarita carenza dellaipotizzata connessione probatoria tali elementi poi devono essere considerati quali fontiautonome di conoscenza da sottoporre alle ordinarie verifiche in punto di logicità5.4. * precisare infine come l attribuzione a un propalante di una errata vestedichiarativa concretizzi un vizio riconducibile alla sfera della violazione di legge processualetale violazione nel caso di specie è stata oggetto di specifica deduzione – sebbene sottodifferente angolo prospettico – mediante la denuncia del mancato rispetto dei criteri divalutazione dettati dall art. 192 cod. proc. pen. * tale tipologia di devoluzione attenendocome detto al rispetto della legge processuale non può non inglobare anche la questioneinerente alla veste dichiarativa da attribuire al dichiarante.6. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio – ovviamente con piena libertà negli esiti ad altra Sezione della Corte di appello di * * le condizioni infine deveessere disposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno2003 n. 196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di *Così è deciso 27/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di *Così è deciso 27/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 06507/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris