CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto pronunciata dal Tribunale di Marsala il 5/5/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 75, comma 1 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reto di cui all'art. 75 D.Lvo 159/2011 e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto nel caso di specie il ricorrente, con la condotta tenuta (si è posto alla guida di un motoveicolo in orario notturno), ha violato sia la specifica prescrizione di cui all'art. 73 D.Lvo 159/2011 sia (uscendo di notte) quella di cui all'art. 75 D.Lvo 159/2011 sotto il profilo della violazione dell'obbligo di cui all'art. 8 della medesima legge e non per il generico riferimento di rispettare le leggi, oggetto della declaratoria di incostituzionalità (cfr. il capo di imputazione nel quale le due violazioni/contestazioni sono indicate in termini specifici in quanto il ricorrente aveva l'espresso divieto di uscire dell'abitazione nell'orario in cui è stato fermato); Rilevato che la doglianza afferente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con i riferimenti alla condotto complessivamente tenuta e al disvalore della stessa, pure in assenza di elementi positivi di valutazione, ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen