CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43042/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Uomo, [OSCURATO:PERSONA]Uomo e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza dello stesso Ufficio del 10/10/2001, irrevocabile il 27/4/2002. 2. Propone ricorso per cassazione la Reale, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Si lamenta, innanzitutto, l'illegittimità dell'ordine in oggetto, che non indicherebbe gli elementi necessari ad identificare il bene, né la relativa sentenza, con evidente violazione del diritto di difesa e di contraddittorio. La motivazione dell'ordinanza, inoltre, sarebbe viziata, in quanto il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure relative all'illegittimità dell'ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, ne appare evidente la genericità ed il carattere del tutto eventuale; in particolare, si lamenta che l'ordine di demolizione non consentirebbe di individuare la sentenza da eseguire, né l'immobile di riferimento, senza tuttavia neppure accennare a differenti sentenze irrevocabili - oltre a quella del Tribunale di Velletri del 10/10/2001, menzionata nell'ordinanza - pronunciate a carico della ricorrente, né ad ulteriori immobili - oltre a quello in esame - dei quali la stessa sarebbe proprietaria, o sui quali vanterebbe un diritto reale o una relazione comunque qualificata. 5. In ordine, poi, alla seconda censura proposta, si riscontra ancora carenza di specificità. La ricorrente, infatti, lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni inerenti all'illegittimità dell'ingiunzione e sulle "ulteriori doglianze sollevate", senza tuttavia specificarne il contenuto (se diverso da quello di cui al motivo precedente) e soprattutto il rilievo, nell'ottica dell'incidente di esecuzione. 6. Neppure una considerazione, infine, è mossa sulla motivazione dello stesso provvedimento impugnato, che evidenzia - con rilevo decisivo - che l'immobile in esame non era stato sanato, né fatto oggetto di provvedimenti amministrativi comunali incompatibili con l'ingiunzione a demolire. 7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della