CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdat-c-avvi-s-oal-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34408/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 5 maggio 2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti per due episodi rispettivamente di cessione e detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'apparecchio fotografico e dei telefoni cellulari. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.,è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni della confisca. Peraltro, nel caso in esame, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, la motivazione della confisca di due cellulari e del denaro (non risulta dalla sentenza la confisca della macchina fotografica) è ampia e immune da censure. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti osservato che i cellulari erano stati usati per l'attività illecita e l'imputato si era rifiutato di comunicare i codici di sblocco. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. RG 34408/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore residente