CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21269/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Catena,ricorrenti;nei confronti diBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nei confronti diSiena [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1193/2021 emessa dalla Corte di appello di Bari il 23giugno 2021.Numero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. — La M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - quale mandataria dellaBanca [OSCURATO:SOCIETA]., che l’ha successivamente incorporata -chiedeva al Tribunale di Bari di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] diPedote [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale, ed ai Sig.ri NicolaPedote, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, il pagamento della complessiva somma di€. 884.920,80 di cui €. 191.375,59 per anticipi su fatture e la restante parte perquattro cambiali agrarie scadute. La ricorrente, peraltro, precisava che l’importoazionato in sede monitoria non comprendeva l’ulteriore somma di €. 109.803,16asseritamente dovuta a fronte del saldo debitore del conto corrente n. 36694/86,per la quale riservava di agire in separato giudizio.Accolta dal Tribunale di Bari la domanda monitoria, gli ingiuntiproponevano opposizione avverso al relativo decreto, eccependo, tra l’altro e perquel che rileva in questa sede: 1) il difetto di prova del credito azionato,risultando “per tabulas” che tutte le “agevolazioni creditizie“ concesse dallaBanca all’[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. - ivi comprese le operazioni di“anticipazione su fatture” e “finanziamento agrario” - erano correlate ed eranostate regolate con accredito e/o addebito nell’ambito del rapporto di contocorrente (assistito da apertura di credito) n. 36694/86 di cui non erano statiprodotti i relativi estratti conto; 2) la mancanza di prova dell’effettiva erogazionedelle somme portate dalle cambiali agrarie e comunque, trattandosi di mutuo discopo legale ex art. 43 T.U.B., la nullità del contratto per essere stata destinata laprovvista del mutuo alla estinzione di pregresse passività del sovvenuto verso lostesso istituto mutuante; 3) l’insussistenza del saldo certificato e, al contrario, laesistenza di un saldo a credito della società correntista di €. 154.063,13; 4) lacompensazione legale ai sensi dell’art.1853 c.c. nell’ipotesi in cui fosse attribuitaall’operazione in questione una qualche autonomia; 5) la mancanza di una validapattuizione determinativa di interessi ultralegali e la nullità della clausola di rinvioNumero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026agli usi piazza; 6) la illiceità della capitalizzazione trimestrale; 7) l’illegittimitàdell’addebito di commissioni di massimo scoperto.Gli opponenti chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo e, invia riconvenzionale, l’accertamento del saldo del conto corrente n. 36694/86nella misura di €. 154.063,13 e la condanna dell’istituto di credito al pagamentodel relativo importo.Il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, ma, inparziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la nullità delcontratto di conto corrente limitatamente alle clausole relative alladeterminazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza, allacapitalizzazione trimestrale degli interessi ed alla commissione di massimoscoperto. Tuttavia, il Tribunale rigettava la domanda di accertamento del saldodel conto corrente non avendo prodotto gli opponenti, come sarebbe stato loroonere, tutti gli estratti conto dalla sua accensione fino alla sua chiusura.La Corte di appello di Bari, adita in sede di gravame, accoglievaparzialmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava lanullità dei prestiti agrari del 30 luglio 2004, confermando ogni altra statuizione eritenendo assorbito l’appello incidentale proposto dall’istituto di credito chelamentava l’illegittima compensazione delle spese legali da parte del giudice diprime cure.In particolare, la Corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto che, nellafattispecie in esame, «le domande devolute alla cognizione del giudice sono,infatti, da un lato, quella, della banca, di pagamento della somma di €884.920,80, di cui € 191.375, 57 per anticipi su fatture e la restante parte perquattro cambiali agrarie scadute, e, dall’altro, quella della correntista, diripetizione dell’indebito relativo al conto corrente n. 36694.86 dell’8.1.93. Ladomanda della banca, quindi, non ha ad oggetto il pagamento del saldo di contocorrente, per cui ha – in sede di ricorso monitorio – fatto espressa riserva diazione in separato giudizio, ma si fonda su due diversi titoli negoziali. Delle duecontrapposte domande giudiziali, quella principale azionata in via monitoria dallabanca e quella riconvenzionale della correntista, solo la seconda ha, dunque, adoggetto il pagamento del saldo di conto corrente. Bene ha fatto, quindi, ilNumero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026Tribunale ad applicare alla fattispecie in esame il principio, più affermato dallaS.C., e mai messo in discussione, secondo cui il correntista che agiscegiudizialmente per l’accertamento del saldo e la ripetizione delle sommeindebitamente riscosse dall’istituto di credito è gravato dell’onere di produrrel’intera serie degli estratti conto (in tema: Cass. 11543/19; 31187/18;30822/18; 24948/17; 20693/16; 9201/15). In tale evenienza - si è detto -l’incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda a danno delcorrentista, su cui grava l’onere di provare il fatto costitutivo della propriadomanda, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e averedeve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui siabbia evidenza (Cass. 23852/20; 11543/19, cit.; 30822/18, cit., nella cuimotivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare eavere “partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmenteriscontrato”). L’azzeramento del saldo iniziale a debito del correntista è, invece,ammissibile nella diversa ipotesi in cui entrambe le domande abbiano ad oggettoil pagamento del saldo di conto corrente, gravando su ciascuna delle parti l’oneredella prova delle operazioni da cui si origina il saldo (Cass. 23852/20, cit.).Ipotesi che, come già detto, non ricorre nel caso di specie, in cui – giova ribadirlo– la banca agisce per il pagamento di crediti aventi titolo non nel rapporto diconto corrente, ma in quattro cambiali agrarie ed in anticipi su fatture».Sotto altro profilo, la Corte di appello ha effettivamente ritenuto la nullitàdel contratto di mutuo agrario per deviazione dallo scopo legale per essere statele somme oggetto di esso utilizzate per il ripianamento di pregresse esposizionidebitorie e, tuttavia, ha rilevato che la accertata nullità, «come giustamenteaffermato dal primo giudice, “non esclude il diritto della banca di ottenere larestituzione delle somme erogate, sicché, avendo la MPS limitato la propriapretesa al solo capitale, la domanda [di restituzione del capitale mutuato] nonpuò essere accolta”. Erra, infatti, l’appellante nel ritenere che la nullità deiprestiti agrari faccia venir meno l’obbligo, da parte sua, di restituzione delcapitale: ciò che la caducazione del titolo negoziale non consente alla mutuantedi pretendere sono gli soltanto gli interessi, salvo che dalla domanda giudiziale aisensi dell’art.2033 c.c., ma, come già rilevato in primo grado ed invero noncontestato in appello, l’appellata ha limitato la sua pretesa al capitale».Numero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/20262. — Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] e Azienda AgricolaRipagnola di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e ricorrono, dunque, per cassazione,affidato a cinque mezzi. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] 2018s.r.l., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., resistono con controricorso.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 12 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — In via preliminare i ricorrenti lamentano l’inammissibilità dellacostituzione, nel giudizio di cassazione, di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata daDoValue, quale cessionaria del credito.L’eccezione non è fondata.Va premesso che, nel caso di specie “[OSCURATO:SOCIETA].“, nel controricorso siè qualificata cessionaria pro soluto di un insieme di crediti della [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di Siena giusta contratto di cessione del 20.12.2017 ai sensi e per glieffetti di cui agli artt.1 e 4 della L. n.130/1999 - con notizia datane mediantepubblicazione di “avviso di cessione” sulla [OSCURATO:PERSONA] della RepubblicaItaliana Parte Seconda n.151 del 23 dicembre 2017 – deducendo, inoltre, che: “idati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori cedutiche ne fanno richiesta, sono stati messi a disposizione sul sito internethttps://www.gruppomps.it/cessione-dei crediti.html e resteranno a disposizionefino all’estinzione del relativo credito ceduto”, e che tra “i crediti ceduti” sarebbe“ricompreso quello per cui è causa.”.La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel giudizio dicassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo diprendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento disoggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fattaeccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al qualetale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzionedel dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto dicessione. (Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774, Rv. 664106 - 01)Numero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sotto questo aspetto, l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. si presentaammissibile attesa la circostanza che l’atto di costituzione di detta società èantecedente a quello della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].Quanto, poi, alla problematica relativa alla ricomprensione del credito dicui è causa tra quelli oggetto di cessione, va osservato che questa Corte hastabilito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggettodel contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenzadi limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta involta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, sela questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o delcontroricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, alriguardo, del fatto processuale (da ultimo, Cass. Sez. 1, 24/12/2025, n. 33966,Rv. 676403 - 01).Ciò posto, nel caso di specie, gli elementi indicati dalla controricorrenteconsentono una agevole verifica in ordine alla ricomprensione del credito traquelli oggetto di cessione, con la conseguenza che, neppure sotto tale profilo, sipone alcun problema. In tale atto, viene specificato che costituiscono oggetto dicessione: «(I) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; (II) rapporti giuridicisorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sueforme; (III) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali ildebitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; (IV)rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 siaalla data del 20 dicembre 2017; (V) rapporti giuridici in relazione ai quali ildebitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercatoagricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio1987, come successivamente modificato e riorganizzato; (VI) rapporti giuridici inrelazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi ToscanaS.p.A.; (VII) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici dellagaranzia prestata da [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. (i "Crediti BMPS")».Ed allora, l’indicazione ora fedelmente riportata è senza dubbiosufficientemente dettagliata, giacché identifica: i) la tipologia dei crediti ceduti;Numero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026ii) la loro natura di crediti in sofferenza, secondo precisi parametri tecnici indicatidalla Banca d’Italia; iii) l’arco temporale di riferimento.Peraltro, che il rapporto in esame sia ricompreso tra quelli ceduti èconfermato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. che, nel propriocontroricorso (pag. 8), ha affermato espressamente che la titolarità del creditooggetto del presente giudizio «non è più in capo alla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a. bensì in capo a [OSCURATO:SOCIETA].».Segue il rigetto dell’eccezione sollevata da parte ricorrente.2. — Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza, aisensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c., per aver omesso di considerare il fatto decisivo(principale) del giudizio - oggetto di discussione tra le parti - per cui tutte le“agevolazioni creditizie” concesse dalla Banca all’[OSCURATO:PERSONA] RipagnolaS.n.c. erano state regolate nell’ambito del rapporto di conto corrente conapertura di credito n. 36694/86 ed erano, quindi, prive di autonomia, di talchénon era consentito alla Banca, al momento della chiusura del conto stesso, dipretendere singole poste creditorie, essendo esigibile soltanto il saldo del contocorrente medesimo.Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c., avendo la Corte distrettuale desunto che la domanda formulatadalla banca “si fonda su due diversi titoli negoziali” (anticipazioni su fatture ecambiali agrarie) e non sul contratto di conto corrente n. 36694/86, sulla basedella sola affermazione della Banca, che è priva dei requisiti di gravità, precisionee concordanza.Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diPedote [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. lamentano la violazione degli artt. 115, 116 e 132c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere la Corteterritoriale omesso di prendere in considerazione le risultanze probatorie decisiveacquisite in giudizio ed in particolare, per aver attribuito valore probatorio adelementi che non risultano da nessun atto e/documento versato in atti; nonchéper avere sic et simpliciter dato atto che la Banca resistente avesse agito sullabase di diversi titoli negoziali senza, però, indicazione delle prove in base allequali risultava la dimostrazione di un tale assunto.Numero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza ai sensidell’art. 360 n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. peravere la Corte territoriale, ritenuto che la Banca, al fine di provare il proprio(eventuale) credito derivante dalle anticipazioni delle fatture e delle cambialiagrarie, non fosse gravata anch’essa dall’onere di provare l’effettivo saldo delconto corrente ordinario n. 36694/86.Infine, con il quinto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Azienda AgricolaRipagnola di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. lamentano, ai sensi dell’art. 360,primo comma, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1343, 1418,1421 c.c. e 43 d.lgs. n. 385 del 1993 per avere la Corte, pur dichiarando nullo ilcontratto di mutuo agrario per deviazione dallo scopo legale, ritenuto dovuto ilcapitale erogato.3. — Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.I ricorrenti, rappresentata la diversità delle motivazioni poste a supportodella decisione da parte rispettivamente del giudice di primo grado e della Cortedi appello, lamentano un vizio di motivazione della sentenza della corteterritoriale la quale avrebbe valutato l’autonomia negoziale del rapporto di contocorrente da quelli di anticipi su fattura e di finanziamento mediante emissione dicambiali agrarie. In questo modo, la Corte di appello non avrebbe considerato unfatto storico decisivo per cui tutte le operazioni creditizie erano state regolate sulconto corrente n. 36694/86 confluendo, dunque, nell’ambito del rapporto didare/avere tra l’istituto di credito e la società correntista.La censura in esame, laddove lamenta una pretesa apparenza dimotivazione sulle corrispondenti questioni come decise dalla corte distrettuale,mostra di non tenere in alcun conto che, l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., nel testo già precedentemente richiamato, ha ormai ridotto al «minimocostituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiaritoche è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questaanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibileNumero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (cfr., Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv.629830 - 01 e, di recente, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01;Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01) o di sua«contraddittorietà».Un simile vizio - da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza dellasoluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamentesotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva – è, nella specie,insussistente, in quanto la Corte ha espressamente motivato in ordine alladiversità delle domande. Si legge nella sentenza impugnata: «erra l’appellantenel sostenere che la fattispecie in esame veda fronteggiarsi due contrappostedomande di ripetizione di indebito, entrambe fondate sul contratto di contocorrente intercorso tra le parti. Le domande devolute alla cognizione del giudicesono, infatti, da un lato, quella, della banca, di pagamento della somma di €884.920,80, di cui € 191.375,57 per anticipi su fatture e la restante parte perquattro cambiali agrarie scadute, e, dall’altro, quella della correntista, diripetizione dell’indebito relativo al conto corrente n. 36694.86 dell’8.1.93. Ladomanda della banca, quindi, non ha ad oggetto il pagamento del saldo di contocorrente, per cui ha - in sede di ricorso monitorio - fatto espressa riserva diazione in separato giudizio, ma si fonda su due diversi titoli negoziali. Delle duecontrapposte domande giudiziali, quella principale azionata in via monitoria dallabanca e quella riconvenzionale della correntista, solo la seconda ha, dunque, adoggetto il pagamento del saldo di conto corrente».Né la circostanza che tutte le operazioni creditizie siano state regolate sulconto corrente appare un elemento decisivo poiché tale circostanza non escludel’autonomia dei singoli rapporti, ciascuno sottoposto ad un diverso regime inordine alla prova da offrire in giudizio.4. — Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c. per non essersi avveduta la Corte di appello che tuttigli elementi emergenti dalla documentazione versata in atti depongono perl’unitarietà del rapporto di conto corrente sul quale erano confluiti gli addebitirelativi al conto anticipi ed alle cambiali agrarie.Numero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026Anche tale motivo è inammissibile.Come è noto, in sede di legittimità, è possibile censurare la violazione degliartt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi econcordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la provapresuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e nonconcordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass.Sez. 6, 13/02/2020, n. 3541, Rv. 657016 - 01)Ciò posto, sebbene formulato come violazione dell’art. 2727 c.c., il motivonon individua alcun errore di sussunzione, ma si limita a contestare lavalutazione del compendio indiziario operata dal giudice di merito, sollecitandouna diversa ricostruzione dei fatti. Tale operazione è, tuttavia, preclusa in sede dilegittimità, essendo riservato al giudice di merito l’apprezzamento della prova,anche presuntiva, e la selezione degli elementi ritenuti idonei a sorreggerel’inferenza logica (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). In questaprospettiva, perché possa configurarsi una violazione dell’art. 2727 c.c., ènecessario che la critica riguardi – diversamente da quanto accade nella specie –la corretta applicazione dei parametri normativi che governano il ragionamentopresuntivo, e non già l’attendibilità, la consistenza o il peso degli indizi (Cass., 13febbraio 2020, n. 3541; Cass., 30 giugno 2021, n. 18611).Nel caso in esame, invece, nessun rilievo di tal genere viene efficacementearticolato, in quanto la doglianza si risolve in una contestazione del percorsologico-valutativo seguito dal giudice territoriale: il ricorrente, contrapponendouna diversa lettura della prova presuntiva, mira a ottenere un nuovo giudizio dimerito, estraneo al sindacato di legittimità, che non consente la revisionedell’apprezzamento delle prove né del convincimento del giudice di merito (Cass.,19 luglio 2021, n. 20553; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).Ne deriva che il motivo, pur evocando l’art. 2727 c.c., è inammissibileperché diretto a far rivalutare il merito dell’inferenza presuntiva, senzadenunciare alcun effettivo vizio di sussunzione.5. — Anche il terzo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a dare atto che la bancaresistente aveva azionato un credito in via monitoria fondato su titoli diversi dalNumero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026contratto di conto corrente senza però l’indicazione della prova in base alla qualerisultava la dimostrazione di tale assunto - è manifestamente inammissibile.Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., merita di essere ricordato che,secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare cheil giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalleparti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037 – 01; Cass. Sez. 5, 09/06/2021, n.16016, Rv. 661360 - 01; ma si veda anche Cass. Sez. 3, 26/04/2022, n. 12971,Rv. 664816 - 01 secondo la quale in tema di ricorso per cassazione, può esserededotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione conla prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione proveinesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova maiacquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata trattaun'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversadall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede dilegittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di unaspecifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), acondizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenutiinformativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudiziodi detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini dimera probabilità, bensì di assoluta certezza.Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è principioconsolidato quello secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ladoglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suoNumero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026«prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la provasia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione. (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv.659037 – 02; Cass. Sez. 5, 09/06/2021, n. 16016, Rv. 661360 - 02).Ciò posto, le norme ora richiamate, gli artt. 115 e 116 c.p.c., risultano deltutto eccentriche rispetto alla censura in esame: d’altra parte, appare evidenteche l’autonomia dei diversi rapporti giuridici intercorsi tra le parti si ricava, comemostra di aver fatto correttamente la Corte di appello, direttamente dai titolinegoziali.6. — Il quarto motivo di ricorso risulta infondato.Come già evidenziato, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2697c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la Banca, al fine di provare ilproprio (eventuale) credito derivante dalle anticipazioni delle fatture e dellecambiali agrarie, non fosse gravata anch’essa dall’onere di provare l’effettivosaldo del conto corrente ordinario n. 36694/86.Sotto un primo profilo, va evidenziato che la violazione del precetto di cuiall'art. 2697 c.c. si configura, infatti, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbiaapplicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che laparte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per ilvizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L., 19/08/2020, n. 17313, Rv.658541 - 01).Inoltre, la circostanza assunta dalla corte che non era la banca a dovereprovare l’effettivo saldo del conto corrente è coerente con l’assunto, più volteevidenziato, circa l’autonomia dei rapporti: la banca, secondo la Corte di appello,Numero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026ha posto a fondamento della sua domanda il conto anticipi e le cambiali agrariee, dunque, era onerata di provare detti rapporti. Conseguentemente, erano gliopponenti che, proponendo domanda riconvenzionale, avevano fatto valere(anche) il rapporto di conto corrente a dovere provare l’andamento del suddettoconto.E va da sé che tale motivazione si sottrae alle critiche svolte con il motivoin esame.7. — Anche il quinto motivo - con il quale [OSCURATO:PERSONA] e AziendaAgricola Ripagnola di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. lamentano la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 1343, 1418, 1421 c.c. e 43 d.lgs. n. 385 del 1993per avere la Corte, pur dichiarando nullo il contratto di mutuo agrario perdeviazione dallo scopo legale, ritenuto dovuto il capitale erogato - èmanifestamente infondato.Infatti, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema dicontratti bancari, la nullità di un contratto di finanziamento comporta il venirmeno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguenteapplicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che, da un lato,deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente,non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, labanca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza delcontratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che comunque le deve essererestituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato (Cass.Sez. 1, 26/09/2023, n. 27390, Rv. 669134 - 01; Cass. Sez. 2, 31/01/2019, n.2993, Rv. 652438 - 01).Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata - e non è contestatodai ricorrenti - che l’istituto di credito ha limitato la propria domanda allarestituzione del capitale oggetto di mutuo: e, alla luce dei principi ora riportati, aquella restituzione la banca, una volta dichiarata la nullità del contratto, hapienamente diritto.8. — Alla luce delle precedenti considerazioni il ricorso per cassazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere rigettato, con conseguente condanna della parteNumero registro generale 3267/2022Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 21269/2026Data pubblicazione 23/06/2026ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della societàintervenuta, [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito.Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale dellespese del giudizio di legittimità nei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a. e la ricorrente in ragione della circostanza che la costituzione didetta banca è intervenuta successivamente alla cessione del credito. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] 2018s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin €. 200,00 ed agli accessori di legge;compensa le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra partericorrente e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione dellaCorte di cassazione, il 12 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]