CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2021, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza pronunciata in data 8 giugno 2021 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, alla pena di mesi sei di reclusione e duecento euro di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n.2 cod. pen. Il Tribunale concedeva al Molonia il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'accusa attiene al furto di energia elettrica, posto in essere mediante l'allaccio diretto alla rete E.N.E.L. con l'aggravante di avere commesso il fatto con mezzo fraudolento, accertato in Messina il 10 ottobre 2014. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione della legge processuale per omesso accoglimento del Tribunale all'udienza dell'8 Giugno 2021 della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato a seguito della dichiarazione del difensore dello stato di detenzione del suo assistito in regime di arresti domiciliari per altra causa, rappresentato in udienza, rigetto condiviso dalla Corte territoriale a seguito di motivo di gravame proposto sullo specifico punto. 2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione della legge processuale per omessa rinnovazione istruttoria in appello in relazione alla escussione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], per la quale a seguito di mutamento del giudice in primo grado era stata respinta la richiesta di nuovo esame, e del teste [OSCURATO:PERSONA], la cui richiesta di escussione era già stata respinta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. in quanto ritenuta superflua ai fini del decidere. 2.3.Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di affermazione della penale responsabilità del ricorrente in relazione alla imputazione a lui ascritta. In particolare la Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la consapevolezza dell'illecito da parte del Molonia in base alla apposizione da parte di quest'ultimo della sua firma in calce al verbale di verifica degli operanti. La motivazione risulterebbe inoltre illogica laddove ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'allaccio abusivo possa essere stato effettuato da persona diversa dall'imputato. 2.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen e all'art.131-bis cod. pen. e carenza di motivazione. La Corte territoriale ha escluso la applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n. 4 cod. pen e l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto operando un generico richiamo ad un complessivo valore di energia elettrica sottratta, valore che non è stato peraltro oggetto di specifico accertamento dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), e precisamente dall'esame del verbale redatto in forma riassuntiva e del verbale di trascrizione stenotipico dell'udienza dell'8 giugno 2021 nel corso del giudizio di primo grado, risulta che, dovendosi procedere all'esame dell'imputato per il quale era stata formulata espressa richiesta all'udienza del 20 gennaio 2021, il difensore rappresentava che il proprio assistito, detenuto per altra causa, era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per motivi di salute in tempi recenti. Il Pubblico ministero esprimeva la non opposizione ad un eventuale rinvio per consentire l'esame. [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza pronunziata in udienza rigettava la richiesta di rinvio, non ritenendo la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in assenza di prova documentale che attestasse lo stato detentivo e, acquisito ai sensi dell'art.513 cod. proc. pen., il verbale di interrogatorio reso nel corso delle indagini, invitava le parti a formulare le conclusioni. La eccezione era riproposta in sede di appello, ma egualmente respinta dalla Corte territoriale che, nel condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, evidenziava non solo la mancata presentazione di documentazione attestante l'impedimento, ma anche la intempestività della richiesta. 2.2. Il motivo di ricorso è fondato alla luce della recente decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U. n.7635 del 30/09/2021 (dep.2022), ric. Costantino) che ha fissato il seguente principio di diritto: "La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione". Secondo la richiamata decisione sussiste in capo all'imputato che abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico. La natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo è chiarita in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali ed in particolare dall'art. 6, § 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, nell'elencare i diritti dell'imputato presuppone l'essenzialità della sua partecipazione al processo, come univocamente ritenuto, anche nella giurisprudenza della Corte Edu. La sentenza delle Sezioni unite prosegue affermando che le medesime garanzie sono richiamate dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.881, ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978) che, nel suo art. 14, terzo comma, lett. d), e) , t), riconosce all'imputato i diritti di essere presente e di difesa; di interrogare i testimoni e di farsi assistere da un interprete, diritti tutti che presuppongono la presenza dell'interessato al suo processo. Anche le pronunce della Corte Edu succedutesi nel tempo in argomento (X c. Olanda, 3/11/2021; G.C. Seydovic c. Italia, 01/03/2006; Somogyi c. Italia, 10/11/2004; F.C.B. c. Italia, 28/8/1991; Colozza c. Italia, 12/2/1985) hanno ribadito che "la facoltà per l'accusato di prendere parte all'udienza discende dall'oggetto e dalla ratio dell'insieme dell'articolo[..]." Si è, quindi, rilevato che "né la lettera né la ratio dell'art. 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare volontariamente alle garanzie di un processo equo in maniera espressa o tacita, ma tale rinuncia deve essere non equivoca e non deve porsi in conflitto con alcun interesse pubblico significativo", e da ultimo, che la conoscenza da parte dell'imputato dell'apertura di un processo penale a suo carico non consente di concludere che egli abbia rinunciato in maniera non equivoca al suo diritto a comparire all'udienza. Alla luce delle norme convenzionali nonché di quelle costituzionali sul giusto processo la celebrazione del giudizio in assenza presuppone rigorose condizioni quali: a) certezza della conoscenza del processo, della data e del luogo fissati per il suo svolgimento; b) inequivocità della rinuncia a comparire nel giorno fissato. Sulla base di tali principi si può concludere che il procedimento in assenza, è legittimo solo qualora vi sia certezza della conoscenza dell'accusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato e vi sia stato a cura del giudice, inoltre, un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell'interessato di sottrarsi al procedimento; in caso contrario il giudice deve disporre la sua traduzione al processo. Ne consegue che la conoscenza da parte del giudicante della presenza di una limitazione alla libertà, imposta da altra autorità giudiziaria, su cui sia possibile intervenire, non può essere ignorata; in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare, incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissione dell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso. Nel caso in cui, invece, tale condizione non emerga dagli atti non può che farsi carico all'imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza. Conferma della utilità della comunicazione eseguita in udienza, nel termine indicato, si trae dalla mancanza di un obbligo di tempestività della segnalazione dell'impedimento, previsto dall'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. solo con riferimento all'impedimento del difensore. A tutela della tenuta complessiva delle garanzie, il sistema prevede rimedi all'assenza dell'imputato, anche nelle fasi processuali successive, che gli consentono il recupero dei diritti di partecipazione. Se l'esplicitazione di tale impedimento, sia preesistente che sopraggiunto nel corso del processo, emerga dagli atti o sia comunicato, dall'interessato o dal difensore, in un momento successivo a quello della costituzione delle parti, fermo l'obbligo per il giudicante di disporre la traduzione, per consentire la partecipazione alle udienze successive alla notizia acquisita, l'imputato parteciperà al processo senza possibilità di recuperare le facoltà cui ha rinunciato non intervenendo, in quanto in tal caso non emerge che la decisione di non comparire alla prima udienza non sia stata libera. Come già posto in luce in precedente della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.2021, Lovric, Rv. 280931 - 02), la legittimità del giudizio in assenza viene assicurata, oltre che dai rigorosi accertamenti iniziali, dalla presenza di verifiche costanti sull'effettiva volontà dell'interessato di non partecipare, nel corso del giudizio di merito, che conducono al riconoscimento di specifiche forme di tutela del diritto di partecipazione. 2.3. Nell'ipotesi di specie il giudice di primo grado, a fronte della indicazione fornita in udienza dal difensore dello stato di restrizione per altra causa del Molonia, avrebbe dovuto valutare come legittimo l'impedimento dell'imputato a comparire per rendere l'esame. L'accoglimento del motivo comporta l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Messina al quale andranno trasmessi gli atti per un nuovo giudizio. 2.4.L'accoglinnento del motivo inoltre rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di censura contenuti nel ricorso. 5 q PQM Annulla la sentenza impugnata e quella del tribunale di Messina e dispone rimettersi gli atti al tribunale di Messina per il giudizio. Così deciso in Roma in data 11 ap