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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 14584/2026

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al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 20/11/2025 il Tribunale di Roma, in funzione diriesame, dichiarava inammissibile – perché aspecifico – l’appello propostoavverso l’ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale di Roma del08/08/2025, che aveva sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredel divieto di dimora in Roma con quella della custodia in carcere.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273 cod. proc.pen., nonché illogicità della motivazione.

Rileva, in particolare, che l’art. 276,comma 1-ter, cod. proc. pen. impedisce l’aggravamento della misura cautelare inesecuzione con quella della custodia in carcere, se il fatto è di lieve entità; che,nel caso di specie, il fatto è stato sussunto dal giudice del merito nell’ipotesi lievedi cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; che, dunque, l’ordinanzaimpugnata è illogica, in quanto non considera il dato ponderale della sostanzastupefacente, che è elemento centrale nell’ambito della valutazione del fatto dilieve entità, incidendo significativamente sulla qualificazione giuridica; che, nelcaso di specie, è contestata la detenzione di 25 grammi lordi di sostanzastupefacente del tipo cocaina, con la conseguenza che la condotta ben puòrientrare nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990,dato questo che il Tribunale del riesame non tiene in considerazione, ai fini di cuiall’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.3.

Il ricorso è inammissibile, per essere aspecifico l’unico motivo cui èaffidato.3.1.

Giova premettere, innanzitutto, che il comma 1-ter dell’art. 276 cod.proc. pen., evocato dalla difesa, disciplina specificamente il caso dellatrasgressione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare degli arrestidomiciliari, imponendo al giudice di valutarne la gravità ed impedendo la revocadella misura autocustodiale e la conseguente sostituzione con la custodiacautelare in carcere, quando il fatto sia di lieve entità; che, in secondo luogo, ilgiudizio sulla lieve entità riguarda la violazione delle prescrizioni e non il reatoper il quale è stata applicata la misura cautelare poi violata; che, dunque, ilrichiamo a detta disposizione è del tutto fuori fuoco.3.2.

Fatta questa necessaria premessa, ritiene il Collegio che le circostanzedi fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dalTribunale del riesame, che con motivazione congrua e immune da vizi logici, leha ritenute non rilevanti, essendo stata la lieve entità del fatto per cui eraintervenuta la primigenia misura cautelare già accertata nel giudizio abbreviato,conclusosi con la condanna dell’odierno ricorrente alla pena di un anno direclusione ed euro millequattrocento di multa.

Dunque, il motivo di ricorso, cheinsiste sulla qualificazione del fatto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] nei termini di cui all’art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, lungi dal costituire una critica argomentata alprovvedimento impugnato, si risolve nella pedissequa e sterile reiterazione dellemedesime doglianze già avanzate al giudice dell’impugnazione cautelare e daquesto ritenute non pertinenti.Ed invero, il provvedimento impugnato ha valorizzato innanzitutto lapersonalità fortemente trasgressiva del [OSCURATO:PERSONA] – desunta dalla circostanza chequesti, non solo avesse violato la misura cautelare del divieto di dimora cui erasottoposto, ma come avesse anche reiterato la condotta criminosa commettendoun reato analogo a quello per il quale era intervenuta la misura non custodiale –ed ha evidenziato come non cogliesse nel segno l’appello, che insisteva su unacircostanza pacifica per essere stata accertata nel giudizio di merito di primogrado, senza confrontarsi con i motivi posti dal giudice a fondamentodell’aggravamento della misura cautelare.Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato,che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera –come si è evidenziato – le stesse doglianze mosse in sede di appello cautelare,senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorsoargomentativo seguito nel provvedimento impugnato, con ciò condannandosiall’inammissibilitàCome reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese,Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).4.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 20/11/2025 il Tribunale di Roma, in funzione diriesame, dichiarava inammissibile – perché aspecifico – l’appello propostoavverso l’ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale di Roma del08/08/2025, che aveva sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredel divieto di dimora in Roma con quella della custodia in carcere.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273 cod. proc.pen., nonché illogicità della motivazione. Rileva, in particolare, che l’art. 276,comma 1-ter, cod. proc. pen. impedisce l’aggravamento della misura cautelare inesecuzione con quella della custodia in carcere, se il fatto è di lieve entità; che,nel caso di specie, il fatto è stato sussunto dal giudice del merito nell’ipotesi lievedi cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; che, dunque, l’ordinanzaimpugnata è illogica, in quanto non considera il dato ponderale della sostanzastupefacente, che è elemento centrale nell’ambito della valutazione del fatto dilieve entità, incidendo significativamente sulla qualificazione giuridica; che, nelcaso di specie, è contestata la detenzione di 25 grammi lordi di sostanzastupefacente del tipo cocaina, con la conseguenza che la condotta ben puòrientrare nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990,dato questo che il Tribunale del riesame non tiene in considerazione, ai fini di cuiall’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile, per essere aspecifico l’unico motivo cui èaffidato.3.1. Giova premettere, innanzitutto, che il comma 1-ter dell’art. 276 cod.proc. pen., evocato dalla difesa, disciplina specificamente il caso dellatrasgressione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare degli arrestidomiciliari, imponendo al giudice di valutarne la gravità ed impedendo la revocadella misura autocustodiale e la conseguente sostituzione con la custodiacautelare in carcere, quando il fatto sia di lieve entità; che, in secondo luogo, ilgiudizio sulla lieve entità riguarda la violazione delle prescrizioni e non il reatoper il quale è stata applicata la misura cautelare poi violata; che, dunque, ilrichiamo a detta disposizione è del tutto fuori fuoco.3.2. Fatta questa necessaria premessa, ritiene il Collegio che le circostanzedi fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dalTribunale del riesame, che con motivazione congrua e immune da vizi logici, leha ritenute non rilevanti, essendo stata la lieve entità del fatto per cui eraintervenuta la primigenia misura cautelare già accertata nel giudizio abbreviato,conclusosi con la condanna dell’odierno ricorrente alla pena di un anno direclusione ed euro millequattrocento di multa. Dunque, il motivo di ricorso, cheinsiste sulla qualificazione del fatto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] nei termini di cui all’art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, lungi dal costituire una critica argomentata alprovvedimento impugnato, si risolve nella pedissequa e sterile reiterazione dellemedesime doglianze già avanzate al giudice dell’impugnazione cautelare e daquesto ritenute non pertinenti.Ed invero, il provvedimento impugnato ha valorizzato innanzitutto lapersonalità fortemente trasgressiva del [OSCURATO:PERSONA] – desunta dalla circostanza chequesti, non solo avesse violato la misura cautelare del divieto di dimora cui erasottoposto, ma come avesse anche reiterato la condotta criminosa commettendoun reato analogo a quello per il quale era intervenuta la misura non custodiale –ed ha evidenziato come non cogliesse nel segno l’appello, che insisteva su unacircostanza pacifica per essere stata accertata nel giudizio di merito di primogrado, senza confrontarsi con i motivi posti dal giudice a fondamentodell’aggravamento della misura cautelare.Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato,che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera –come si è evidenziato – le stesse doglianze mosse in sede di appello cautelare,senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorsoargomentativo seguito nel provvedimento impugnato, con ciò condannandosiall’inammissibilitàCome reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese,Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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