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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 19831/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

159. R.G. 37220 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva ed a quella di prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sull'aggravante contestata, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 159. R.G. 37220 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva ed a quella di prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sull'aggravante contestata, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19831/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris