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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1981

Cassazione n. 49881/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1981 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k OSSERVA Rilevato che l'imputato BELFIORE Giovanni ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Brindisi di condanna del predetto per il reato di cui agli all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita coltivazione di 22 piantine di cannabis indica); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applic:arsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta, sia con riferimento alla affermazione della penale responsabilità (valorizzando le evidenze probatorie acquisite); che avuto riguardo al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., decisione basata su elementi certamente valorizzabili a tal fine (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021); ma anche con riferimento al diniego delle generiche (sul punto, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/201.3, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1981 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k OSSERVA Rilevato che l'imputato BELFIORE Giovanni ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Brindisi di condanna del predetto per il reato di cui agli all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita coltivazione di 22 piantine di cannabis indica); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applic:arsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta, sia con riferimento alla affermazione della penale responsabilità (valorizzando le evidenze probatorie acquisite); che avuto riguardo al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., decisione basata su elementi certamente valorizzabili a tal fine (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021); ma anche con riferimento al diniego delle generiche (sul punto, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/201.3, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di
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