Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33066/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LIVORNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di LIVORNO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. ascrittole, per mancanza della condizione di procedibilità) lamentando erronea applicazione della legge penale, perché il reato era procedibile d'ufficio, e comunque perché, prima dell'emanata declaratoria d'improcedibilità, sarebbe stato necessario informare la p.o. della possibilità di esercitare il diritto di querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi infondati, va rigettato.

1. Il capo d'imputazione non reca menzione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen., che, a parere del ricorrente, renderebbe il reato contestato all'imputata procedibile d'ufficio.

D'altro canto, l'entità non particolarmente elevata degli importi de quibus non consente di ritenere che la predetta circostanza aggravante sia stata implicitamente contestata pur in difetto di riferimenti specifici ad essa.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo, emergendo dagli atti inequivocabilmente che la p.o. legittimata all'esercizio del diritto di querela era a conoscenza dei fatti e ciononostante non si era attivata per sporgere querela (cfr. espressamente pag. 6 dell'atto di denuncia querela del dott. [OSCURATO:PERSONA], soggetto non legittimato, quanto alla consapevole, protratta, inerzia del soggetto legittimato, sig. [OSCURATO:PERSONA]).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LIVORNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di LIVORNO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. ascrittole, per mancanza della condizione di procedibilità) lamentando erronea applicazione della legge penale, perché il reato era procedibile d'ufficio, e comunque perché, prima dell'emanata declaratoria d'improcedibilità, sarebbe stato necessario informare la p.o. della possibilità di esercitare il diritto di querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi infondati, va rigettato. 1. Il capo d'imputazione non reca menzione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen., che, a parere del ricorrente, renderebbe il reato contestato all'imputata procedibile d'ufficio. D'altro canto, l'entità non particolarmente elevata degli importi de quibus non consente di ritenere che la predetta circostanza aggravante sia stata implicitamente contestata pur in difetto di riferimenti specifici ad essa. 2. Parimenti infondato è il secondo motivo, emergendo dagli atti inequivocabilmente che la p.o. legittimata all'esercizio del diritto di querela era a conoscenza dei fatti e ciononostante non si era attivata per sporgere querela (cfr. espressamente pag. 6 dell'atto di denuncia querela del dott. [OSCURATO:PERSONA], soggetto non legittimato, quanto alla consapevole, protratta, inerzia del soggetto legittimato, sig. [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.M. Rigetta il ricorso. C
Sentenza Cassazione n. 33066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris