CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 2019
Cassazione n. 26645/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro, in veste di giudice dell’esecuzione, a seguitodell’annullamento con rinvio da parte della sentenza n. 36677 del 2025 dellaPrima Sezione penale di questa Corte, ha revocato la sospensione condizionaledella pena al Veneziano per aver rilevato un’ulteriore condanna dello stesso perun fatto successivo a quello per il quale il beneficio era stato concesso.2. Avverso la richiamata ordinanza il Veneziano propone ricorso percassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo, conil quale deduce violazione degli artt. 168, primo comma, n. 1) e 164, ultimocomma, cod. pen., nonché motivazione apparente e illogica atteso che il giudicedell’esecuzione aveva omesso di valutare se la seconda sentenza avessecomminato una pena che, cumulata alla prima, rientrasse nei limiti di cui all’art.163 del medesimo codice, e se, per tale condanna, fosse stata concessa unanuova sospensione condizionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con rilevanza assorbente rispetto alsecondo, per le ragioni di seguito esposte.Alla stregua di quanto puntualizzato nella giurisprudenza di questa Corte,infatti, l’art. 168 cod. pen. impone la revoca di diritto a fronte della sussistenzadelle condizioni ivi contemplate, facendo salva l'ipotesi che ricorra quantoprevisto dall'art. 164 cod. pen., il quale, all'ultimo comma, ammette la possibilitàche la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo una primacondanna quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino illimite di due anni di reclusione. Tanto comporta che il successivo reato, purcommesso nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza dicondanna a pena sospesa, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficiose il giudice ritenga di dover sospendere l'esecuzione della relativa pena: in talsenso milita la clausola di riserva contenuta nella parte iniziale del primo commadell'art. 168 cod. pen., che riguarda per l'appunto l'ipotesi in cui a venire inconsiderazione quale possibile causa di revoca sia soltanto una secondacondanna a pena condizionalmente sospesa, non già un'altra ancora (Sez. 1 n.15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980, in motivazione).2. Nel caso di specie, in violazione dei superiori principi, il provvedimentoimpugnato ha revocato il beneficio solo perché il ricorrente è stato condannatouna seconda volta, con pronuncia irrevocabile, nel quinquennio, omettendo dicompiere la necessaria verifica concreta circa il superamento, o meno, dei dueanni di reclusione attraverso il cumulo della nuova condanna con quellaprecedente e di vagliare, dunque, per l’ipotesi in cui tale limite non fosse statosuperato, la sussistenza degli ulteriori presupposti per la permanenza delbeneficio stesso.3. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio pernuovo esame al Tribunale di Catanzaro. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale diCatanzaro.Così è deciso, 10 giugno 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]