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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22607/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 4186/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] - ASD (già Associazione polisportiva dilettantistica tempo libero mare) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: ASD – requisiti –art. 148 c. 8 TUIR Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 5265/08/20 depositata in data 07/10/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificato per IRES, IVA e IRAP riferite all’anno 2008, con il quale l’Ufficio disconosceva la qualifica di ente non commerciale ex legge n. 398/2011 rideterminando il reddito d’impresa prodotto e i conseguenti tributi dovuti; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Amministrazi one Finanziaria gravava talepronuncia di appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione ritenendo non concretamente rispettate le previsioni di legge riguardanti il principio di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati e il principio di democraticità nella gestione dell’ente, alla luce delle previsioni statutarie e della loro applicazione; - ricorre a questa Corte la contribuente ASD con atto affidato a tre motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: - va preliminarmente dato atto della superfluità della costituzione dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della partecipazione in udienza pubblica, stante la tempestiva costituzione in giudizio svolta con il controricorso precedentemente notificato e depositato: Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 10 e 11 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di riconoscere il difetto di sottoscrizione dell’atto di appello dell’Ufficio; -il motivo è infondato; -questa Corte ritiene con giurisprudenza costante ( tra molte, Cass. Sez.5, Sentenza n. 2138 del 25/01/2019 ) che nei gradi del merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere; - nel presente caso, in cui l’atto di appello risulta, come da quanto trascritto in ricorso, sottoscritto dal capo team , in difetto di contestazioni da parte del contribuente in ordine a quanto sopra riportato, la sottoscrizione dell’atto è quindi rispettosa della disciplina processuale vigente; - con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla circostanza che alla luce delle disposizioni statutarie l’attribuzione della qualità di socio partecipante non fosse frutto di una scelta discrezionale degli organi sociali ma della manifestazione della volontà del singolo associato, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; ritiene la ricorrente che la CTR avrebbe omesso di esaminare la circostanza che, secondo lo statuto, l’attribuzione della qualità di socio era frutto non della scelta discrezionale degli organi sociali ma della manifestazione di volontà del singolo associato; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - si sostiene che tal e profilo, se esaminato, in forza di t al e prospettazione, avrebbe fatto propendere il giudice dell’appello per il rispetto dei principi di eguaglianza e democraticità; -il motivo è inammissibile per più ragioni; -in primo luogo, con esso in realtà si denuncia il mancato esame di una questione o argomentazione, non di un fatto storico (Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 ); l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.

Lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo; - inoltre, secondariamente, dalla lettura della sentenza impugnata di evince come la CTR abbia in realtà valutato le circostanze che si assumono pretermesse nel contesto di complessivo esame dei fatti di causa; - in ultimo, il motivo, sotto un terzo e ul timo profilo, costituisce censura diretta a criticare la sufficiente motivazione della sentenza, come tale non ammessa (Cass.

SS.

UU.

Sent. n. 8053/2014); - il successivo terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 148 c. 8 TUIR e 90 c. 18 della L. n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto violati i principi relativi all’eguaglianza dei diritti degli associati e alla libera eleggibilità degli organi amministrativi stante la previsione statutaria di due categorie di associati, una delle quali (i partecipanti) non eleggibile; - il motivo risulta in primo luogo inammissibile perché nel concreto con esso, nel censurare l’errata interpretazione delle clausole dello statuto dell’ASD, la ricorrente avrebbe dovuto specificare quali Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] canoni di ermeneutica contrattuale erano stati violati, poiché (in termini Cass. n. 26683 del 2006) l'interpretazione dell'atto costitutivo e dellostatuto di una società, così come quella di ogni atto contrattuale, richiedendo l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, ed è pertanto censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle normeermeneutiche.

La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; -in ogni caso, il motivo è comunque privo di fondamento; - va premesso in diritto che l’art. 148 c. 8 TUIR vigente ratione temporis prevedeva tra i requisiti delle ASD alla lett. e) la “eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' articolo 2532, comma 2, del codice civile , sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] sempreché le stesse abbiano rilevanza a livellonazionale e siano prive di organizzazione a livello locale”; - a fronte di tal e disposto, la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui il socio poteva liberamente decidere di assumere la veste di semplice socio partecipante, non è dirimente o decisiva,in quanto, pur essendo lecita tale facoltà, nella specie era lo Statuto a prevedere due diverse figure di soci, con violazione del principio di uguaglianza dei soci e di democraticità, come correttamente eccepito in controricorso; - proprio la previsione di cui all’art. 6 dello Statuto, contestata dall’Ufficio, non risulta in effetti rispettosa della libera eleggibilità degli organi amministrativi, non permettendo ai soci partecipanti l’accesso ad alcuna carica sociale; in forza di tale previsione l’accesso al governo concreto dall’ASD, in concreto, è limitato ai soli soci ordinari; -costoro sono i soli soci che hanno costituito l’associazione e coloro i quali sono ammessi dal Consiglio Direttivo: poiché però possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci ordinari (stante il divieto per gli altri soci di cui si è detto) è chiaro che solo i soci ordinari –e fondatori - possono amministrare l’Ente: tal e riserva di amministrazione in capo a costoro (che quindi costituiscono e amministrano, dalla nascita dell’Ente, senza possibilità di esser sostituiti da altri in forza di elezioni) li rende i soli e unici domini dell’associazione; - questa Corte ha costantemente chiarito come gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nelle disposizioni surrichiamate ma anche dell'accertamento - che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. n.11456/10; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] 8623/12; n. 5931/2015; v. anche 4872 del 2015; più di recente Cass. Sez.5, Ordinanza n. 32119 del 12/12/2018); - la previsi one statutaria di cui si è detto, quindi, non è conforme alla disciplina normativa e preclude quindi l’accesso al regime delle ASD, come correttamente ritenuto dall’Ufficio; -per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccomb enza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compenso oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4186/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] - ASD (già Associazione polisportiva dilettantistica tempo libero mare) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: ASD – requisiti –art. 148 c. 8 TUIR Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 5265/08/20 depositata in data 07/10/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificato per IRES, IVA e IRAP riferite all’anno 2008, con il quale l’Ufficio disconosceva la qualifica di ente non commerciale ex legge n. 398/2011 rideterminando il reddito d’impresa prodotto e i conseguenti tributi dovuti; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Amministrazi one Finanziaria gravava talepronuncia di appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione ritenendo non concretamente rispettate le previsioni di legge riguardanti il principio di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati e il principio di democraticità nella gestione dell’ente, alla luce delle previsioni statutarie e della loro applicazione; - ricorre a questa Corte la contribuente ASD con atto affidato a tre motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: - va preliminarmente dato atto della superfluità della costituzione dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della partecipazione in udienza pubblica, stante la tempestiva costituzione in giudizio svolta con il controricorso precedentemente notificato e depositato: Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 10 e 11 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di riconoscere il difetto di sottoscrizione dell’atto di appello dell’Ufficio; -il motivo è infondato; -questa Corte ritiene con giurisprudenza costante ( tra molte, Cass. Sez.5, Sentenza n. 2138 del 25/01/2019 ) che nei gradi del merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere; - nel presente caso, in cui l’atto di appello risulta, come da quanto trascritto in ricorso, sottoscritto dal capo team , in difetto di contestazioni da parte del contribuente in ordine a quanto sopra riportato, la sottoscrizione dell’atto è quindi rispettosa della disciplina processuale vigente; - con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla circostanza che alla luce delle disposizioni statutarie l’attribuzione della qualità di socio partecipante non fosse frutto di una scelta discrezionale degli organi sociali ma della manifestazione della volontà del singolo associato, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; ritiene la ricorrente che la CTR avrebbe omesso di esaminare la circostanza che, secondo lo statuto, l’attribuzione della qualità di socio era frutto non della scelta discrezionale degli organi sociali ma della manifestazione di volontà del singolo associato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - si sostiene che tal e profilo, se esaminato, in forza di t al e prospettazione, avrebbe fatto propendere il giudice dell’appello per il rispetto dei principi di eguaglianza e democraticità; -il motivo è inammissibile per più ragioni; -in primo luogo, con esso in realtà si denuncia il mancato esame di una questione o argomentazione, non di un fatto storico (Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 ); l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d. Lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo; - inoltre, secondariamente, dalla lettura della sentenza impugnata di evince come la CTR abbia in realtà valutato le circostanze che si assumono pretermesse nel contesto di complessivo esame dei fatti di causa; - in ultimo, il motivo, sotto un terzo e ul timo profilo, costituisce censura diretta a criticare la sufficiente motivazione della sentenza, come tale non ammessa (Cass. SS. UU. Sent. n. 8053/2014); - il successivo terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 148 c. 8 TUIR e 90 c. 18 della L. n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto violati i principi relativi all’eguaglianza dei diritti degli associati e alla libera eleggibilità degli organi amministrativi stante la previsione statutaria di due categorie di associati, una delle quali (i partecipanti) non eleggibile; - il motivo risulta in primo luogo inammissibile perché nel concreto con esso, nel censurare l’errata interpretazione delle clausole dello statuto dell’ASD, la ricorrente avrebbe dovuto specificare quali Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] canoni di ermeneutica contrattuale erano stati violati, poiché (in termini Cass. n. 26683 del 2006) l'interpretazione dell'atto costitutivo e dellostatuto di una società, così come quella di ogni atto contrattuale, richiedendo l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, ed è pertanto censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle normeermeneutiche. La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; -in ogni caso, il motivo è comunque privo di fondamento; - va premesso in diritto che l’art. 148 c. 8 TUIR vigente ratione temporis prevedeva tra i requisiti delle ASD alla lett. e) la “eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' articolo 2532, comma 2, del codice civile , sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] sempreché le stesse abbiano rilevanza a livellonazionale e siano prive di organizzazione a livello locale”; - a fronte di tal e disposto, la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui il socio poteva liberamente decidere di assumere la veste di semplice socio partecipante, non è dirimente o decisiva,in quanto, pur essendo lecita tale facoltà, nella specie era lo Statuto a prevedere due diverse figure di soci, con violazione del principio di uguaglianza dei soci e di democraticità, come correttamente eccepito in controricorso; - proprio la previsione di cui all’art. 6 dello Statuto, contestata dall’Ufficio, non risulta in effetti rispettosa della libera eleggibilità degli organi amministrativi, non permettendo ai soci partecipanti l’accesso ad alcuna carica sociale; in forza di tale previsione l’accesso al governo concreto dall’ASD, in concreto, è limitato ai soli soci ordinari; -costoro sono i soli soci che hanno costituito l’associazione e coloro i quali sono ammessi dal Consiglio Direttivo: poiché però possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci ordinari (stante il divieto per gli altri soci di cui si è detto) è chiaro che solo i soci ordinari –e fondatori - possono amministrare l’Ente: tal e riserva di amministrazione in capo a costoro (che quindi costituiscono e amministrano, dalla nascita dell’Ente, senza possibilità di esser sostituiti da altri in forza di elezioni) li rende i soli e unici domini dell’associazione; - questa Corte ha costantemente chiarito come gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nelle disposizioni surrichiamate ma anche dell'accertamento - che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. n.11456/10; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 8623/12; n. 5931/2015; v. anche 4872 del 2015; più di recente Cass. Sez.5, Ordinanza n. 32119 del 12/12/2018); - la previsi one statutaria di cui si è detto, quindi, non è conforme alla disciplina normativa e preclude quindi l’accesso al regime delle ASD, come correttamente ritenuto dall’Ufficio; -per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccomb enza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compenso oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di con
Sentenza Cassazione n. 22607/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris