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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 18345/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16096/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] con socio unico,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 366/2019depositata il 28/02/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Padova, con sentenza dell’8 marzo 2017, respinse l’opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale i fideiussori, odierni ricorrenti, erano stati condannati a pagare alla banca la somma di € 483.407,26, oltre interessi, con riguardo a contratti di anticipazioni su credito in conto corrente intercorsi con la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. e ad un mutuo chirografario.

Con sentenza del 28 febbraio 2019, n. 366, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’impugnazione, ritenendo, per quanto ancora rileva, che: a) il motivo di appello, concernente la ritenuta prova del credito di € 483.407,26 da parte del giudice di primo grado, propone soltanto questioni confuse e disorganiche, ripetendo unicamente le difese svolte in primo grado; in ogni caso, esso non è fondato, perché sussiste la prova piena del credito bancario, che non concerne in sé il saldo passivo di conto corrente, ma i finanziamenti concessi con anticipazione su fattura, mai contestati e provati documentalmente, oltretutto avendo il decreto monitorioconteggiato solo gli interessi al tasso legale; b) ogni questione diversa, non pertinente ai finanziamenti predetti e concernente, invece, il rapporto di conto corrente intercorso tra la banca e la società, riguarda solo le parti del medesimo, onde non sussiste per esse la legittimazione attiva dei fideiussori, essendo esclusa per il fideiussore la possibilità di far valere nel processo i diritti spettanti al debitore principale, come ritenuto dalla Cass. n. 12225/2003; c) circa la mancata ammissione di c.t.u. da parte del primo giudice, al fine di riscontrare gli interessi usurari, ha ritenuto sia carenti i fideiussori della legittimazione attiva a far valere le questioni concernenti il contratto di conto corrente concluso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., sia, quanto al contratto di mutuo, che la perizia di parte depositata dai fideiussori fosse, come già ritenuto dal primo giudice, del tutto indeterminata quanto ai criteri applicati per la verifica delle pretese condizioni usurarie, come ammesso in udienza dallo stesso procuratore delle parti; ha aggiunto che si giustificava pienamente la decisione del tribunale non disporre c.t.u., non essendo stati prodotti i decreti ministeriali da cui risulti il tasso soglia rilevante; d) le questioni, riproposte in appello, concernenti «la nullità delle garanzie fideiussorie, la nullità del contratto di mutuo chirografario per carenza delle clausole contrattuali in merito al costo dello stesso, la nullità delle clausole contrattuali che prevedono interessi legali, di mora, spese e cms usurari», sono aspecifiche, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per la completa assenza di argomentazioni critiche avverso la prima decisione; in particolare, quanto alla nullità del contratto di garanzia autonoma, così qualificato dal primo giudice con statuizione passata in giudicato, e di violazione dell’art. 1956 c.c., non essendo sufficienti le deduzioni contenute in comparsa conclusionale ed in memoria di replica; inoltre, ha ribadito la carenza di legittimazione attiva per ciò che attiene al contratto di conto corrente concluso dalla sola società.

Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione i soccombenti, sulla base di quattro motivi.

La banca intimata resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato anche la memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo, si deduce l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella circostanza – dagli appellanti dedotta in comparsa conclusionale di appello – che le fideiussioni riportano una clausola (la previsione secondo cui, se l’obbligazione garantita è invalida, la fideiussione comunque garantisce la restituzione dell’importo erogato) ricompresa fra quelle sanzionate da provvedimento di Banca d’Italia nello schema predisposto dall’ABI: dunque, la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su questa eccezione di nullità, che sarebbe stata assorbente di qualsiasi altro vizio.

Il motivo è inammissibile, sia perché non costituisce vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la dedotta mancata pronuncia su di una eccezione di parte, sia in quanto un tale vizio sarebbe precluso ex art. 348 - ter c.p.c., sia infine, per completo difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.

A ciò si aggiunga che, come espressamente dichiara il motivo medesimo, essa non faceva parte del thema decidendum, perché introdotta soltanto in comparsa conclusionale di appello, ed, altresì, non tiene conto neppure della affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa il passaggio in giudicato della qualificazionedel rapporto come di garanzia autonoma.

2. – Con il secondo motivo, si deduce sia l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, sia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1462 c.c., per avere la corte territoriale negato legittimazione attiva dei fideiussori rispetto ai rapporti che vincolano la debitrice principale alla banca, semplicemente riportando il convincimento del primo giudice al riguardo, in tal modo essendo viziata da omesso esame di fatto decisivo, e per avere mancato di sviluppare autonomi argomenti circa la domanda formulata dai fideiussori ai sensi dell’art. 1956 c.c.

Il motivo è inammissibile, sia perché precluso ex art. 348 - ter c.p.c., sia in quanto formulato in modo aspecifico in violazione dell’art. 366 c.p.c., sia in quanto non coglie e non censura la ratio decidendi esposta dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto al riguardo ogni motivo di appello proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c., attesa la formulazione del motivo medesimo, come sopra riportato al punto d) delle motivazioni della corte territoriale.

3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 210 c.p.c., perché la corte territoriale, come già il primo giudice, ha ritenuto che il credito vantato dalla banca in giudizio non fosse in sé scaturito dal saldo passivo del conto corrente, mentre il debito da finanziamento ben poteva “contaminare” i risultati del conto, ed ha ritenuto assolto l’onere probatorio della banca circa il proprio diritto di credito; inoltre, occorreva disporre una c.t.u. per accertare l’eventuale usura.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1419 e 1815, comma 2, c.c., perché la corte d’appello, così come il primo giudice, non ha disposto la c.t.u. per accertare l’interesse usurario applicato, mentre l’assunto degli opponenti meritava di essere rigorosamente verificato, risultando la condotta della banca oltremodo illegittima e gravatoria; mentre i decreti ministeriali rientrano tra le fonti a conoscenza del giudice.

I due motivi possono essere trattati insieme, in quanto vertono sulle medesime doglianze e sono affetti dal medesimo vizio di inammissibilità, sotto tutti i profili che deducono, posto che: - quanto alla riproposizione di un giudizio sul fatto, non può pretendersi dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta già scrutinata dai giudici del merito, perché l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); -con riguardo alla doglianza di mancata ammissione di c.t.u., il giudizio sulla necessità ed utilità di fare ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è di regola incensurabile in Cassazione, e, se è vero che il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione di un simile incombente proveniente da una delle parti (e multis, Cass. n. 21904/2020; Cass. n. 11267/2020; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 33230/2019; Cass. n. 21563/2019; Cass. n. 20899/2019; Cass. n. 12701/2019; Cass. n. 9896/2019; Cass. n. 25061/2018; Cass. n. 19840/2018; Cass. n. 18137/2018; Cass. n. 14290/2018; Cass. n. 6784/2018; Cass. n. 5492/2018; Cass. n. 5465/2018; Cass. n. 8521/2017; Cass. n. 7472/2017; Cass. n. 25732/2016; Cass. n. 17399/2015; Cass. n. 4853/2007), occorre prendere atto che nel caso di specie il rigetto dell’istanza è stata oggetto di motivazione, mentre non è sindacabile in questa sede il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine all’insufficienza degli elementi probatori che avrebbero consentito l’esperimento dell’indagine peritale; è inoltre da rilevare che è del pari principio consolidato come sia possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, solo quando essa verta su elementi già compiutamente allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. n. 13736/2020; Cass. n. 1190/2015, fra le altre); - la denunzia di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass.20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 24.1.2020, n. 1634; Cass. 23.10.2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 7.11.2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

Inammissibile, infine, la deduzione sulla natura dei d.m. concernenti la rilevazione del tasso soglia, dal momento che si appuntano contro una motivazione meramente ad abundantiam della corte territoriale, come sopra riportata al punto c) nell’ambito dei fatti di causa: noto essendo che è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (per tutte, Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840).

4. – Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16096/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] con socio unico,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 366/2019depositata il 28/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Padova, con sentenza dell’8 marzo 2017, respinse l’opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale i fideiussori, odierni ricorrenti, erano stati condannati a pagare alla banca la somma di € 483.407,26, oltre interessi, con riguardo a contratti di anticipazioni su credito in conto corrente intercorsi con la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. e ad un mutuo chirografario. Con sentenza del 28 febbraio 2019, n. 366, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’impugnazione, ritenendo, per quanto ancora rileva, che: a) il motivo di appello, concernente la ritenuta prova del credito di € 483.407,26 da parte del giudice di primo grado, propone soltanto questioni confuse e disorganiche, ripetendo unicamente le difese svolte in primo grado; in ogni caso, esso non è fondato, perché sussiste la prova piena del credito bancario, che non concerne in sé il saldo passivo di conto corrente, ma i finanziamenti concessi con anticipazione su fattura, mai contestati e provati documentalmente, oltretutto avendo il decreto monitorioconteggiato solo gli interessi al tasso legale; b) ogni questione diversa, non pertinente ai finanziamenti predetti e concernente, invece, il rapporto di conto corrente intercorso tra la banca e la società, riguarda solo le parti del medesimo, onde non sussiste per esse la legittimazione attiva dei fideiussori, essendo esclusa per il fideiussore la possibilità di far valere nel processo i diritti spettanti al debitore principale, come ritenuto dalla Cass. n. 12225/2003; c) circa la mancata ammissione di c.t.u. da parte del primo giudice, al fine di riscontrare gli interessi usurari, ha ritenuto sia carenti i fideiussori della legittimazione attiva a far valere le questioni concernenti il contratto di conto corrente concluso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., sia, quanto al contratto di mutuo, che la perizia di parte depositata dai fideiussori fosse, come già ritenuto dal primo giudice, del tutto indeterminata quanto ai criteri applicati per la verifica delle pretese condizioni usurarie, come ammesso in udienza dallo stesso procuratore delle parti; ha aggiunto che si giustificava pienamente la decisione del tribunale non disporre c.t.u., non essendo stati prodotti i decreti ministeriali da cui risulti il tasso soglia rilevante; d) le questioni, riproposte in appello, concernenti «la nullità delle garanzie fideiussorie, la nullità del contratto di mutuo chirografario per carenza delle clausole contrattuali in merito al costo dello stesso, la nullità delle clausole contrattuali che prevedono interessi legali, di mora, spese e cms usurari», sono aspecifiche, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per la completa assenza di argomentazioni critiche avverso la prima decisione; in particolare, quanto alla nullità del contratto di garanzia autonoma, così qualificato dal primo giudice con statuizione passata in giudicato, e di violazione dell’art. 1956 c.c., non essendo sufficienti le deduzioni contenute in comparsa conclusionale ed in memoria di replica; inoltre, ha ribadito la carenza di legittimazione attiva per ciò che attiene al contratto di conto corrente concluso dalla sola società. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione i soccombenti, sulla base di quattro motivi. La banca intimata resiste con controricorso. Le parti hanno depositato anche la memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, si deduce l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella circostanza – dagli appellanti dedotta in comparsa conclusionale di appello – che le fideiussioni riportano una clausola (la previsione secondo cui, se l’obbligazione garantita è invalida, la fideiussione comunque garantisce la restituzione dell’importo erogato) ricompresa fra quelle sanzionate da provvedimento di Banca d’Italia nello schema predisposto dall’ABI: dunque, la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su questa eccezione di nullità, che sarebbe stata assorbente di qualsiasi altro vizio. Il motivo è inammissibile, sia perché non costituisce vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la dedotta mancata pronuncia su di una eccezione di parte, sia in quanto un tale vizio sarebbe precluso ex art. 348 - ter c.p.c., sia infine, per completo difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. A ciò si aggiunga che, come espressamente dichiara il motivo medesimo, essa non faceva parte del thema decidendum, perché introdotta soltanto in comparsa conclusionale di appello, ed, altresì, non tiene conto neppure della affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa il passaggio in giudicato della qualificazionedel rapporto come di garanzia autonoma. 2. – Con il secondo motivo, si deduce sia l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, sia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1462 c.c., per avere la corte territoriale negato legittimazione attiva dei fideiussori rispetto ai rapporti che vincolano la debitrice principale alla banca, semplicemente riportando il convincimento del primo giudice al riguardo, in tal modo essendo viziata da omesso esame di fatto decisivo, e per avere mancato di sviluppare autonomi argomenti circa la domanda formulata dai fideiussori ai sensi dell’art. 1956 c.c. Il motivo è inammissibile, sia perché precluso ex art. 348 - ter c.p.c., sia in quanto formulato in modo aspecifico in violazione dell’art. 366 c.p.c., sia in quanto non coglie e non censura la ratio decidendi esposta dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto al riguardo ogni motivo di appello proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c., attesa la formulazione del motivo medesimo, come sopra riportato al punto d) delle motivazioni della corte territoriale. 3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 210 c.p.c., perché la corte territoriale, come già il primo giudice, ha ritenuto che il credito vantato dalla banca in giudizio non fosse in sé scaturito dal saldo passivo del conto corrente, mentre il debito da finanziamento ben poteva “contaminare” i risultati del conto, ed ha ritenuto assolto l’onere probatorio della banca circa il proprio diritto di credito; inoltre, occorreva disporre una c.t.u. per accertare l’eventuale usura. Con il quarto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1419 e 1815, comma 2, c.c., perché la corte d’appello, così come il primo giudice, non ha disposto la c.t.u. per accertare l’interesse usurario applicato, mentre l’assunto degli opponenti meritava di essere rigorosamente verificato, risultando la condotta della banca oltremodo illegittima e gravatoria; mentre i decreti ministeriali rientrano tra le fonti a conoscenza del giudice. I due motivi possono essere trattati insieme, in quanto vertono sulle medesime doglianze e sono affetti dal medesimo vizio di inammissibilità, sotto tutti i profili che deducono, posto che: - quanto alla riproposizione di un giudizio sul fatto, non può pretendersi dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta già scrutinata dai giudici del merito, perché l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); -con riguardo alla doglianza di mancata ammissione di c.t.u., il giudizio sulla necessità ed utilità di fare ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è di regola incensurabile in Cassazione, e, se è vero che il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione di un simile incombente proveniente da una delle parti (e multis, Cass. n. 21904/2020; Cass. n. 11267/2020; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 33230/2019; Cass. n. 21563/2019; Cass. n. 20899/2019; Cass. n. 12701/2019; Cass. n. 9896/2019; Cass. n. 25061/2018; Cass. n. 19840/2018; Cass. n. 18137/2018; Cass. n. 14290/2018; Cass. n. 6784/2018; Cass. n. 5492/2018; Cass. n. 5465/2018; Cass. n. 8521/2017; Cass. n. 7472/2017; Cass. n. 25732/2016; Cass. n. 17399/2015; Cass. n. 4853/2007), occorre prendere atto che nel caso di specie il rigetto dell’istanza è stata oggetto di motivazione, mentre non è sindacabile in questa sede il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine all’insufficienza degli elementi probatori che avrebbero consentito l’esperimento dell’indagine peritale; è inoltre da rilevare che è del pari principio consolidato come sia possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, solo quando essa verta su elementi già compiutamente allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. n. 13736/2020; Cass. n. 1190/2015, fra le altre); - la denunzia di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass.20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 24.1.2020, n. 1634; Cass. 23.10.2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 7.11.2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). Inammissibile, infine, la deduzione sulla natura dei d.m. concernenti la rilevazione del tasso soglia, dal momento che si appuntano contro una motivazione meramente ad abundantiam della corte territoriale, come sopra riportata al punto c) nell’ambito dei fatti di causa: noto essendo che è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (per tutte, Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840). 4. – Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti
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