CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 luglio 1948
Cassazione n. 12869/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALERMO il 01/07/1948Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]';1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, per un errore materiale nel processamento deidati, interno all'applicativo denominato "desk penale", utilizzato per il depositotelematico delle sentenze, non è stata pubblicata la sentenza numero di raccoltagenerale 5026/2026 emessa su ricorso n.r.g. 32659/2025 di [OSCURATO:PERSONA], purse debitamente compilata dal relatore e controllata dal presidente.2. L’errore, e pertanto la mancata corrispondenza della sentenza - documentoinserita nell’applicativo al numero di procedimento cui era riferita non è statorilevato nella procedura di deposito telematico, né è stato segnalato dal sistema.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, l’erroremateriale rappresenta il frutto di una svista da cui deriva il divario tra la volontàdel giudice e la mera rappresentazione grafica della stessa, ovvero la difformitàtra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione meramente formale dello stesso(SU, n.16102 del 27/3/2002, Rv. 221279).Non vi è dubbio che nel caso in esame non ricorre alcun vizio nella formazionedella volontà decisionale del [OSCURATO:PERSONA] quanto piuttosto una mera svista correlataall’inserimento meccanico, nell’applicativo Desk, di una sentenza – documento noncorrispondente al procedimento cui era riferita.3. La sentenza su indicata, resa all’ udienza del 14 gennaio 2026 della Cortedi Cassazione, Quarta Sezione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è, pertanto, affettada errore materiale per cui occorre procedere alla sua correzione come indicato indispositivo. P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza numero diraccolta generale 5026/2026 data di pubblicazione 6 febbraio 2026 su ricorso r.g.32659/25 proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel senso che detta sentenza deveintendersi sostituita come da foglio allegato alla presente ordinanza.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLOREDANA [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] MONTAGNIAllegato all’ordinanza n.sez. 455/2026 R.G.N. 7934/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 46/2026DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - 14/01/2026LOREDANA [OSCURATO:PERSONA]' - Relatore - R.G.N. 36259/2025ANNA [OSCURATO:PERSONA] LAUROha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1948Ministero Dell'economia e Delle Finanzeavverso l'ordinanza del 09/07/2025 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]';lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con ordinanza depositata il 10agosto 2025, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiustadetenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale era statosottoposto, con ordinanza del 21 gennaio 2019, eseguita il 22gennaio 2019, alla misura cautelare della custodia in carcere, e poidegli arresti domiciliari dal 25 gennaio 2019, per il reato di cuiall’art.416 bis cod. pen. e tentativo di estorsione aggravata ai sensidell’art. 416 bis 1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto in primo gradodal reato di tentativo di estorsione aggravata e condannato perconcorso esterno nell’associazione mafiosa; era stato poidefinitivamente assolto anche dal reato di concorso esterno consentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo il 20 dicembre2023, divenuta irrevocabile il 20 maggio 2024. Ha quindi richiestola riparazione a fronte della ingiusta detenzione subita, pari a gg. 4di custodia carceraria e giorni 1789 trascorsi agli arresti domiciliari.2. La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento tenuto dalricorrente fosse idoneo a integrare un’ipotesi di colpa grave,incompatibile con l’accoglimento della richiesta avanzata. Il LoSicco aveva infatti tenuto, in più occasioni, condotte tali da essereragionevolmente interpretate quali indizi di reità, manifestandoeffettiva contiguità con il sodalizio mafioso.3. Ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensoredi fiducia, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e viziodi motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa ostativa. I Giudicidel merito avevano erroneamente ed illogicamente qualificatocome gravemente colpose ed idonee a essere interpretate qualiindizi di reità le condotte emerse dal materiale istruttorio laddovegli elementi a disposizione dell’autorità giudiziaria dimostravanol’assoluta estraneità dal contesto criminale, tale da condurre,infatti, alla definitiva assoluzione.4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.5. L’Avvocatura generale dello stato ha depositato memoria in cui haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Come noto, la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1,cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiustadetenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altririsultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza,imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti onorme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta,ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che sisostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimentorestrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo ilragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice dellariparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti eprecisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima chedopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, convalutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tuttoautonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non setale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata ilpresupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilitàcome illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di“causa ed effetto” (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, Rv.268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Rv. 259082; Sez.Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, Rv. 222263).3. Secondo l'insegnamento di questa Corte la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere ilrichiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrataanche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con isoggetti coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazionefornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essereinterpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualitàdei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto menoin una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivoadottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 Rv.274498;Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019,Rv. 277475 - 01). Ciò inparticolare nei reati associativi, ove si ritiene che integri la condizioneostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenutocomportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità alsodalizio criminale, mantenendo con gli appartenentiall'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare ildiretto coinvolgimento nelle attività illecite ( Sez. 4, n. 37528 del24/06/2008, Rv. 241218-01; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Rv.249237-01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996-01; daultimo Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287302 - 01).4. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principiesposti e si sottrae alle censure articolate nel ricorso. In ossequio allaregola di giudizio illustrata, gli elementi indizianti che hanno portatoall’adozione ed al mantenimento delle misure non sono stati ritenutisufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale liha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo. Inparticolare, l’ordinanza impugnata riporta significativi passaggi dellasentenza assolutoria evidenziando come siano stati accertati, nelgiudizio di merito, stretti rapporti di frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] conappartenenti alla consorteria mafiosa, quali [OSCURATO:PERSONA] e LoBello Erasmo, uomini d’onore di Capaci e Isola delle Femmine,finalizzati alla conclusione di affari aventi ad oggetto la realizzazionedi un complesso residenziale nella zona di Capaci, gestito dalla societàTortiglione ( affari poi non concretamente realizzatisi). L’ordinanzaimpugnata sottolinea che, se nel giudizio di merito conclusosi conesito assolutorio non era stata ritenuta sufficiente la prova circa lasussistenza del concorso esterno, non essendo emerso, al di là di ogniragionevole dubbio, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto attività produttivedi vantaggi ed effetti favorevoli per la consorteria mafiosa, restavatuttavia pienamente accertata la stabile frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] noti esponenti dell’associazione criminale, della cui qualità egliera pienamente consapevole. Stesse considerazioni sono riproposte,nel tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata, in ordine airapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con il mafioso [OSCURATO:PERSONA],conosciuto nell’ambito della comune detenzione in carcere, cui il LoSicco aveva addirittura richiesto un diretto intervento al fine direcuperare un credito dovutogli da tale [OSCURATO:PERSONA],mostrando, pertanto, piena contezza delle efficacia e finalità di unintervento in tal senso perpetrato da un soggetto di certa caraturacriminale.5. La Corte territoriale evidenzia dunque, in ossequio ai principi soprarichiamati, la stretta contiguità del [OSCURATO:PERSONA] al contesto criminale ela certa consapevolezza riguardo all’attività criminosa svolta dagliassociati alla consorteria mafiosa da lui stabilmente frequentati efinanco contattati al fine di rivolgere loro richieste di aiuto nelrecupero di pretese creditorie. A fronte di tali incensurabiliargomentazioni della ordinanza impugnata, il ricorso si limita adopporre una diversa lettura degli elementi di fatto inequivocabilmenteaccertati ( appunto, le accertate frequentazioni con gli appartenentialla consorteria mafiosa), non contestando i rapporti tra il lo [OSCURATO:PERSONA] egli esponenti dell’associazione mafiosa sopra richiamati, maadducendo semplicemente ininfluenti ragioni personali o lacircostanza, del tutto priva di rilievo, che in ordine all’affare cd“Tortiglione”, gestito dal [OSCURATO:PERSONA] insieme ai mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e LoBello, non erano emersi profili di illiceità.6. Si impone conseguentemente il rigetto del ricorso. Segue per leggela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.7. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spesesostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, silimita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazioneper ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso,sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamenteesplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta acontrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimentoalle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, daultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez.U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv.281713).P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per spese in favore del ministero resistente.Così è deciso, 14 gennaio 2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Loredana [OSCURATO:PERSONA]