CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 38115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, l'impugnazione censura la sentenza di condanna per vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità dell'imputato nonostante l'assenza di dolo in capo all'imputato e per non avere applicato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che le relative doglianze siano state dedotte in maniera assolutamente generica e senza confrontarsi con la motivazione resa dalla sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente evidenziato, da un lato, come l'imputato fosse certamente consapevole che il suo ingresso, quand'anche finalizzato alla indimostrata volontà di chiedere il riconoscimento dell'asilo politico, avveniva senza alcuna autorizzazione: e, dall'altro lato, come la causa di non punibilità non potesse essere riconosciuta non essendosi al cospetto di un fatto di particolare tenuità, tenuto conto che il decreto prefettizio di espulsione era stato adottato a cagione dei non pochi precedenti penali dell'imputato e dal fatto che egli era stato destinatario di analogo provvedimento, rimasto ineseguito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec