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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 11329/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7- letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la sussistenza dei costituti anche soggettivi dell'evasione allo stesso ascritta nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp e il peso ascritto alle generiche nella determinazione del trattamento sanzionatorio sulla base di una ricostruzione del fatto a giudizio non supportata dal tenore della decisione gravata né da travisamenti probatori, neppure affermati, e senza mettere validamente in crisi la motivazione su tali punti resa dalla Corte del merito, connotata da argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7- letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la sussistenza dei costituti anche soggettivi dell'evasione allo stesso ascritta nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp e il peso ascritto alle generiche nella determinazione del trattamento sanzionatorio sulla base di una ricostruzione del fatto a giudizio non supportata dal tenore della decisione gravata né da travisamenti probatori, neppure affermati, e senza mettere validamente in crisi la motivazione su tali punti resa dalla Corte del merito, connotata da argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 11329/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris