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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13631/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 38360/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge, anche per mancata assunzione di una prova decisiva, e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili, motivi in seguito sostanzialmente reiterati e arricchiti con motivi nuovi con una memoria trasmessa via pec; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità, nonché alla mancata rinnovazione per l'assunzione della prova mediante esame dell'imputato, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), anche con riferimento alla inammissibilità del motivo nuovo formulato ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., perché non connesso a temi oggetto dell'originario ricorso; pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 38360/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge, anche per mancata assunzione di una prova decisiva, e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili, motivi in seguito sostanzialmente reiterati e arricchiti con motivi nuovi con una memoria trasmessa via pec; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità, nonché alla mancata rinnovazione per l'assunzione della prova mediante esame dell'imputato, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), anche con riferimento alla inammissibilità del motivo nuovo formulato ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., perché non connesso a temi oggetto dell'originario ricorso; pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de