CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 34857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28818/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PZZNRC46 H10 G224A), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]a Padova (PD) ed ivi residente, al Viale della Regione Veneto n. 6, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (C.F. e P. IVA: 00841320 28 6), con sede inPadova (PD), alla [OSCURATO:PERSONA] de Gasperi n. 32/b; [OSCURATO:PERSONA],in proprio (C.F.: PZZNRC46 H 02 G224A), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Padova (PD) ed ivi residente, alViale della Regione Veneto n. 6; Correzione errore materiale [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PZZIN 8 4 H02G224 E), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Padova (PD),ivi residente, al Viale della Regione Veneto n. 6; [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] a Padova (PD) ed ivi residente, alViale della Regione Veneto n. 6; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giuste procure speciali in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 69/c; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore; -intimata – -avverso la ordinanza n. 30117/2021 emessa dalla C orte di Cassazione il 26/10/2021; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] a nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto e in diritto [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione dell’ordinanza n. 30177/2021 emessa da questa Corte in data 26.10.2021 nella parte in cui ha individuato, quale giudice di rinvio, la “[OSCURATO:PERSONA] della Campania”, anziché la “[OSCURATO:PERSONA] del Veneto”. L’istanza è fondata. In tema di designazione,da parte della Corte di cassazione, del giudice di rinvio, la ragione della immodificabilità della stessa, al di fuori dell'ipotesi di errore materiale cui può sopperire il rimedio della correzione, non risiede nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento l'impugnazione delle sentenze della Suprema Corte, eccetto l'ipotesi di revocazione di cui agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., la suddetta designazione, quale parte della statuizione della Corte, non è suscettibile di essere messa in discussione, essendosi formata su di essa la cosa giudicata formale (Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007; conf. Sez. L, Sentenza n. 1553 del 20/01/2017). Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000; conf. Sez. 2, Sentenza n. 5196 del 11/04/2002, Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019 e Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020). Nel caso di specie, risulta ex actische, all’esito della sentenza della CTP di Padova, era stata impugnata in Cassazione, dall’Agenzia delle Entrate, la pronuncia n. 1122/2/2017 adottata dalla CTR Veneto, sicchè, a seguito della sua cassazione, la causa andava rinviata, in accoglimento del ricorso principale, a quest’ultima. Poiché alla relazione nessuna delle parti potenzialmente controinteressate ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione, ai sensi degli artt. 380- bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto conformemente alla proposta ivi contenuta e nei sensi di cui in dispositivo. Non può, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese; P.Q.M. dispone correggersi la propria ordinanza n. 30177 del 26 ottobre 2021, mediante inserimento della locuzione "alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto" nel dispositivo, in luogo delle parole "alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedi