CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31295/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto separato, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando di non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 8 (per quest'ultimo reato, limitatamente al furto della [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]) per mancanza di querela e rideterminando in mitius le pene, e ha confermato nel resto la stessa decisione, segnatamente nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (capi 4, 6, 7, 9, 11, 13), artt. 56 e 629 cod. pen. (capo 10), 648 cod. pen. (capi 12 e 14), art. 424, 648 cod. pen. (capo 16. solo per [OSCURATO:PERSONA]) e 416 cod. pen. (capo 18); considerato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la sistematicità e la gravità dei precedenti penali, anche specifici, dell'imputato ed evidenziandone il ruolo di coordinatore delle attività criminose; considerato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si denuncia il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 18), ritenendo che, nonostante l'intervenuta rinuncia sul motivo di appello, la Corte avesse comunque l'obbligo di motivare circa il proprio convincimento sulla ritenuta sussistenza del delitto - è manifestamente infondato in quanto con il ricorso in cassazione non possono essere ritualmente dedotte censure relative ai motivi oggetto di rinuncia innanzi alla Corte di appello (cfr. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 - dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 03); considerato, quanto all'impugnazione del Quaranta, che: - il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 18. - difetta della necessaria specificità poiché si è limitato a trascrivere il motivo di appello, dando conto solo in parte della motivazione spesa dalla Corte territoriale (la quale non solo ha espressamente condiviso e riportato la motivazione del primo Giudice, ma ha argomentato su di essa facendo riferimento alla struttura dell'associazione, al vincolo associativo e alla sua stabilità nel tempo e al periodo in cui ha operato: cfr. spec. p. 14 della sentenza impugnata) e non evidenziando in alcun modo le ragioni per cui la prospettazione difensiva non possa dirsi compiutamente disattesa in forza del detto richiamo e dell'argomentazione qui compendiata; - il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano, in relazione al capo 10, la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione, in particolare poiché la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la vettura de qua fosse stata restituita - non contiene una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che, con argomentazione congrua e logica (qui non sindacabile: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto comunque sussistente il reato (segnatamente, in quanto il ritrovamento anticipato della vettura non ha determinato il venir meno della richiesta estorsiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass