CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.120/2025 depositata il 07/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 15468/2025Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 8218/2026Data pubblicazione 02/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Il consigliere delegatoStefania Billi