CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, il quale ha concluso per l’accoglimento del motivo e, in subordine per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 7 novembre 2024, con la quale De LisaCristianera stato condannato per ricettazione e per indebito utilizzo di carta di credito, reati accertati in data 22 maggio 2017. La Corte territoriale, accogliendo il motivo di appello relativo alla qualificazione giuridica del fatto descritto al capo 1), ha ritenuto che l’imputato dovesse rispondere non di ricettazione, ma di furto aggravato, valorizzando la disponibilità immediatadella refurtiva a brevissima distanza temporale dal furto. E’ statoaltresì confermato il giudizio di responsabilità per l’indebito utilizzo della carta di credito e, applicata la continuazione, è stata rideterminata la pena complessiva in anni due e mesi due di reclusione ed euro 1.100 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, deducendo, con un unico ma articolato motivo, violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sotto diversi profili attinenti al divieto di reformatio in peius. Il ricorrente osserva, anzitutto, che la Corte di appello, investita dell’impugnazione proposta dal solo imputato,–avrebbe determinato la pena base in misura più gravosa rispetto a quella stabilita dal Tribunale. Quest’ultimo, infatti, per il reato ritenuto più grave (ricettazione), aveva fissato una pena base di due anni di reclusione ed euro seicento di multa; la Corte d’appello, pur procedendo a una riqualificazione ritenuta dalla difesa più favorevole, ha invece elevato la pena pecuniaria base sino a euro 1000. Tale modifica, in assenza di appello del pubblico ministero, costituirebbe violazione del divieto di aggravare anche uno solo dei segmenti autonomi del trattamento sanzionatorio. La difesa contesta inoltre l’aumento finale della pena pecuniaria, elevata da euro 800 a euro 1.100, nonostante l’appello fosse volto ad ottenere una diminuzione della pena. Ulteriore profilo di censura riguarda la disciplina degli aumenti per la continuazione, che, rispetto a quanto fissato in primo grado (quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa), sarebbero stati rideterminati con criteri non coerenti e comunque in senso deteriore per la componente pecuniaria. Secondo la difesa, tali interventi, in assenza di devoluzione del pubblico ministero, avrebbero violatoil principio secondo cui il giudice dell’appello non può aggravare la pena in alcun suo elemento strutturale quando la decisione di secondo grado interviene su impugnazione proposta dal solo imputato. Sulla base di tali rilievi, la difesa richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il divieto di reformatio in peius si estende non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli segmenti che concorrono alla sua determinazione, e chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. 3.Le parti hanno depositato requisitoria e conclusioni scritte, concludendo come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I reati in contestazione sono estin t i per prescrizione. Va premesso che il ricorso non può considerarsi manifestamente infondato. Il primo motivo coinvolge, infatti, una questione sulla quale la giurisprudenza di legittimità registra un persistente contrasto: da un lato, l’orientamento secondo cui non siha violazione del divieto se la pena complessiva – previa applicazione del ragguaglio di cui all’art. 135 cod. pen. – non risulta più grave di quella inflitta in primo grado (Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, Rv 284565; Sez. 3, n. 1762 del 3/11/2020, Rv. 281002; Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Rv. 274264; dall’altro, l’indirizzo secondo cui il divieto riguarda anche i singoli elementi autonomi della pena, che non possono essere aggravati in assenza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv.280947). L’esistenza di contrapposti orientamenti esclude ogni possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e determina la piena instaurazione del rapporto processuale. Ciò posto, occorre rilevare l’intervenuta prescrizione dei reati. In ordine al reato di furto, ai fini dell’individuazione del titolo di reato definitivamente affermato, è decisivo rilevare che il dispositivo, vincolante , ha qualificato il fatto esclusivamente come reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., sicché deve ritenersi pronunciata condanna per furto monoaggravato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 92 7 a euro 1.500, per il quale l’art. 157 cod. pen. prevede un termine ordinario di prescrizione di anni sei. A seguitodegli intercorsi atti interruttivi, il termine è aumentato, ai sensi dell’art. 161 cod.pen., in misura di un quarto, fino a complessivi anni 7 e mesi 6 (6 anni + 1/4 ). Deve inoltre tenersi conto della sospensione del corso della prescrizione che, come emerge dagli atti, si è protratta per complessivi 105 giorni, da sommare al suindicato termine massimo. Posto che il fatto risulta esser stato accertato il 22maggio 2017, i l termine di prescrizione di 7 anni e 6, al quale vanno aggiunti i 105 giorni di sospensione del procedimento, è inutilmente decorso il 7 marzo 2025. Lo stesso termine prescrizionale vale altresì per il reato di cui all’art.493ter cod.pen., punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Tanto premesso, si osserva che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, una volta verificata l’ammissibilità del ricorso e accertata la regolare instaurazione del rapporto processuale, la Corte deve rilevare la prescrizione maturata nelle more (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 , dep. 2016, Ricci , RV.266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03 /2005, Bracale , RV.231164 ; Sez. U, n. 33542del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo ireati estint i per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per pres