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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29238/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 11.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 73, commi 1, 1 bis e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto e trasportato 17 kg di marijuana (capo 3), per aver ricevuto in consegna quantitativi di sostanze stupefacenti (capo 4) e per avere detenuto per la vendita, trasportato e consegnato diverse tipologie di sostanze stupefacenti (capo 6).

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva.

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601).

È, dunque, compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27 maggio 2010), motivando adeguatamente al riguardo.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto che dai fatti si inferisca una significativa maggiore pericolosità dell'imputato, desumibile non solo dal precedente specifico la cui condanna è divenuta irrevocabile nel 2016, ma anche dalle innumerevoli condanne riportate al momento del fatto e successivamente a questo sia per reati diversi che per reati concernenti la detenzione, la vendita ed il trasporto di sostanze stupefacenti.Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII PenIe 3 - AGO 2026 Fl J!'UnNI" G11 1)17.,IL sinupiciu, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 11.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 73, commi 1, 1 bis e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto e trasportato 17 kg di marijuana (capo 3), per aver ricevuto in consegna quantitativi di sostanze stupefacenti (capo 4) e per avere detenuto per la vendita, trasportato e consegnato diverse tipologie di sostanze stupefacenti (capo 6). Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601). È, dunque, compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27 maggio 2010), motivando adeguatamente al riguardo. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto che dai fatti si inferisca una significativa maggiore pericolosità dell'imputato, desumibile non solo dal precedente specifico la cui condanna è divenuta irrevocabile nel 2016, ma anche dalle innumerevoli condanne riportate al momento del fatto e successivamente a questo sia per reati diversi che per reati concernenti la detenzione, la vendita ed il trasporto di sostanze stupefacenti.Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII PenIe 3 - AGO 2026 Fl J!'UnNI" G11 1)17.,IL sinupiciu, [OSCURATO:PERSONA]
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