CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/02/2022 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Lecce, considerata la proposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], mediante il suo difensore, di atto di appello avverso la sentenza del tribunale di Lecce del 10 febbraio 2022, di condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 256 Dlgs. 152/06 e 734 cod. pen., e rilevatane l'inappellabilità ex art. 593 comma 3 cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, mediante il proprio difensore, un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta che la sentenza sarebbe frutto di superficialità ed errori di valutazione. Il giudice avrebbe trascurato la circostanza per cui, oggetto della condotta, sarebbero solo 8 cumuli di pietre di grosse dimensioni oltre a pochi cumuli di materiale inerte calcareo di piccola pezzatura e a cumuli di terreno vegetale, che gli operanti intervenuti qualificherebbero come non rientranti nei cd. sottoprodotti. Si rappresenta, altresì, che quanto presente sul fondo non costituirebbe rifiuto, trattandosi di rocce da scavo rientranti nei criteri di cui all'art. 4 del DPR 120/2017 e che a tale proposito la dichiarazione richiamata nel predetto articolo, con riferimento alla previsione di cui all'art. 21, sarebbe stata realizzata con SCIA, posto che i materiali sarebbero stati utilizzati per la realizzazione di un muretto a secco. Si contesta, poi, che i cumuli abbiano deturpato l'ambiente, data la loro natura funzionale, diretta a rendere il fondo coltivabile e atteso l'utilizzo di parte di essi per un muretto a secco. Inoltre, il giudice avrebbe ritenuto il danno ambientale, mai realmente realizzatosi - anche in assenza di ogni lesione al bene tutelato, venendo in rilievo un terreno agricolo privato non visibile da alcuno - né accertato, alla stregua del danno paesaggistico, pur trattandosi di profili distinti. Si aggiunge che il silenzio difensivo prestato non potrebbe essere elevato ad ammissione di colpa, come invece fatto dal giudice. 4. Convertito l'appello in ricorso, va osservato che esso è inammissibile. Quanto ai rilievi relativi al carattere di sottoprodotto dei materiali in questione, va premesso che in tema di terre e rocce da scavo, ai fini della loro qualificabilità come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis d.lgs. 152 del 2006, trova esclusiva applicazione il regolamento sulla gestione semplificata di cui al D.P.R. n. 120 del 2017, la cui disciplina non viola il principio di legalità in materia penale, trattandosi di fonte secondaria delegata, conforme ai principi e criteri direttivi fissati nella legge, che assolve al compito non già di determinare nuove condotte suscettibili d'integrare gli estremi di reato, ma di precisare a quali condizioni la gestione delle terre e rocce da scavo eccezionalmente consenta di sottrarre tali materiali alla disciplina, anche penale, prevista dalla legge in materia di rifiuti. (Sez. 3 - n. 4781 del 26/01/2021 Rv. 281003 - 01). In proposito tuttavia, la tesi del ricorrente, per cui sarebbero rispettati i requisiti necessari per escludere il carattere di rifiuto, in quanto sottoprodotti, per le terre e rocce in questione, si articola nella mera asserzione della sussistenza di tutti i presupposti, senza che, da una parte, tali rilievi possano desumersi dalla lettura di dati presenti in sentenza e senza, dall'altra, che risultino, in tale quadro, le necessarie allegazioni, dimostrative quantomeno di un travisamento della prova, come accennato nell'incipit dell'atto di impugnazione. In proposito, va ricordato che il ricorrente che intenda dedurre, in sede di legittimità, il travisamento di una prova, ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 - 01 Conti; anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 - 01 S.; Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011 (dep. 15/11/2011) Rv. 251516 - 01 Longo). Anche l'ulteriore tesi della esclusione del reato ex art. 734 cod. pen. muove lungo una analoga errata impostazione del ricorso, siccome si prospetta una mera valutazione del merito della configurabilità del reato, sub specie della insussistenza della deturpazione affermata, che non è ammissibile in questa sede. Infatti l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzioné e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur