Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39529/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta Il ritenuto concorso nel reato di cessione di sostanza stupefacente è declinato in fatto, avendo la Corte di appello, con motivazione priva di lacune e logica, spiegato come l'azione del ricorrente, che accompagnava con la propria auto sul luogo della cessione il concorrente ed era presente allo scambio, non potesse rientrare nella dedotta mera connivenza (pag. 4 e 5), giudizio che il ricorrente tenta di confutare chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione dei dati probatori; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura correttamente confutata dalla Corte terri~che messo in rilievo, non solo i plurimi e specifici precedenti ma, soprattutto, la precedente dichiarazione di recidivo; rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo, con cui si assume che la Corte di appello non avrebbe applicato la riduzione di un terzo prevista in ipotesi di giudizio abbreviato, tenuto conto che la decisione (nella parte iniziale) dà atto del precedente giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, circostanza che, sia per l'assenza di un computo analitico nella determinazione della pena che è intervenuto con enunciazione di tipo sintetico (la decisione non fa riferimento alla pena base ma esplicita solo la pena finale determinata all'esito della complessiva valutazione), sia per l'articolata ed attenta motivazione con cui si esplicitano, a seguito della riqualificazione contestata in quella di cui all'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, i motivi alla base del distacco dal minimo edittale (pag. 8), fa emergere come la quantificazione finale della pena in un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa sia stata individuata all'esito della riduzione ex art. art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta Il ritenuto concorso nel reato di cessione di sostanza stupefacente è declinato in fatto, avendo la Corte di appello, con motivazione priva di lacune e logica, spiegato come l'azione del ricorrente, che accompagnava con la propria auto sul luogo della cessione il concorrente ed era presente allo scambio, non potesse rientrare nella dedotta mera connivenza (pag. 4 e 5), giudizio che il ricorrente tenta di confutare chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione dei dati probatori; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura correttamente confutata dalla Corte terri~che messo in rilievo, non solo i plurimi e specifici precedenti ma, soprattutto, la precedente dichiarazione di recidivo; rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo, con cui si assume che la Corte di appello non avrebbe applicato la riduzione di un terzo prevista in ipotesi di giudizio abbreviato, tenuto conto che la decisione (nella parte iniziale) dà atto del precedente giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, circostanza che, sia per l'assenza di un computo analitico nella determinazione della pena che è intervenuto con enunciazione di tipo sintetico (la decisione non fa riferimento alla pena base ma esplicita solo la pena finale determinata all'esito della complessiva valutazione), sia per l'articolata ed attenta motivazione con cui si esplicitano, a seguito della riqualificazione contestata in quella di cui all'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, i motivi alla base del distacco dal minimo edittale (pag. 8), fa emergere come la quantificazione finale della pena in un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa sia stata individuata all'esito della riduzione ex art. art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 39529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris