CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01503/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 064TGU1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], , cori i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. :09 del 90 e 337 cod. pen. cod. pen., sono inammissibili per genericità e manifesta infondate2za, essendo meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato, infatti, che il primo motivo diretto a contestare l'insussistenza d€11'elemento materiale del reato di detenzione a fini di cessione, trattandosi di una scorta per 1..2 o personale e non essendo state osservate cessioni, è stato puntualmente smentito da , elementi probatori, dalle risultanze della consulenza tecnica circa il numero di dosi ricavai) li (398,7) e dagli argomenti logici indicati in sentenza (pag. 6); considerato che anche il secondo motivo è meramente oppositivo e gener co a fronte della motivazione resa, fondata sulla ricostruzione della condotta descritta dagl operanti e dalla forte agitazione e opposizione dell'imputato, degenerata in una colluttazi:ne con gli operanti, costretti a chiedere rinforzi per contenerlo (pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «mseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] •dente i