CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32307/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale per i reati allo stesso ascritti. In data 03/06/2024, è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso e ne chiede la trattazione in pubblica udienza. Va preliminarmente rilevato che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto. In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il comma 3 del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)". Nel caso di specie, difettando le condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente che difetta in atti. Dal verbale allegato al ricorso risulta infatti che la persona offesa si sia limitata a denunciare il furto con destrezza di cui è rimasta vittima, senza rappresentare un'espressa volontà di punire il colpevole. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere es