CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27464-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' LUIGIA; -intimata - avverso la sentenza n. 420/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/04/2021; Ric. 2021 n. 27464 sez. ML -ud. 12-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 420, la Corte di Appello di Lecce, in sede di rinvio da parte di questa Corte (Cass. n. 31011 del 2019), ha parzialmente riformato lapronuncia del Tribunale della medesima sede e ha in parte accolto l’appello dell’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo applicabile il regime delle cc.dd. “finestre” applicabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata da parte dell’appellata. 2. Questa Corte (con la sentenza rescindente), accogliendo il ricorso in ordine all’applicabilità del regime delle c.d. “finestre” di cui all’art. 12 d.l. 78/2010 in relazione ai soggetti portatori di invalidità pari o superiore all’80%, ha rinviatola causa alla Corte territoriale per l’applicazione di detto regime nonché per le spese del giudizio di legittimità. 3. La Corte di appello, in sede di rinvio a seguito della riassunzione della causa da parte dell’INPS ha applicato il regime delle c.d. “finestre” al caso di specie, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia dal 1.06.2012, e non dal 1.06.2011 –come stabilito dalla sentenza di primo grado –, ed ha condannato l’appellata alla restituzione delle somme percepite in esecuzione di questa, compensando parzialmente le spese e condannando l’appellante INPS al pagamento di due terzi delle spese del giudizio in Cassazione (pari a euro 2.430,00) e del giudizio di rinvio. 4. Avverso la sentenza l’INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. Ric. 2021 n. 27464 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo la Corte territoriale riconosciuto, in favore dei procuratori della controparte Seclì, la liquidazione delle spese relative al giudizio di Cassazione, trascurando di rilevare la contumacia della parte in detto giudizio. 2. Il motivo è manifestamente fondato. 3. È necessario premettere che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere (qualora riformi la sentenza di primo grado) secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, e non ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. 7423/2006; Cass. 15506/2018). 3.1. Tale principio, tuttavia, deve essere applicato tenendo conto del disposto dell’art. 91 c.p.c., in quanto questo rinviene il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere l’attuazione di un suo diritto, cosicché la condanna al pagamento delle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso in quanto questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al rimborso delle quali abbia diritto (Cass. 11803/1993; Cass.17432/2011; Cass. 16174/2018). 4. La Corte d’appello di Lecce, in sede di rinvio, ha ritenuto che la parte sostanzialmente vittoriosa, all’esitocomplessivo del giudizio, fosse la Seclì, posto che la decorrenza della pensione è stata rinvenuta all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non al febbraio 2013, come accertato dall’INPS in sede amministrativa; dunque, seppur l’INPS risultassetotalmente vittorioso Ric. 2021 n. 27464 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- nel giudizio di legittimità (in assenza della costituzione della Seclì), doveva ritenersi complessivamente soccombente. 4.1. Di fatto, come deducibile dalla sentenza di questa Corte (n. 31011 del 2019) che ha cassato con rinvio la sentenza di appello della Corte territoriale, la Seclì – nel giudizio di legittimità - era rimasta intimata e non costituita, per cui non aveva svolto alcuna attività processuale. Non avendo, pertanto, sopportato, per la fase del giudizio di legittimità, alcun costo di natura processuale, la Seclì non aveva alcun diritto al rimborso di spese che (per la fase di legittimità) non aveva affrontato. 5. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha condannato l’odierno istituto ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità (pari a euro 2.430,00), e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarandosi non dovute in favore di [OSCURATO:PERSONA] le spese relative al giudizio di legittimità definito dalla sentenza di questa Corte n. 31011/2019. Pertanto, le spese di lite, come statuito dalla Corte territoriale, vanno: compensate di un terzo per il primo e il secondo grado di giudizio, ferma la liquidazione già effettuata; compensate di un terzo per il giudizio di rinvio, liquidate in euro 3.172,00; in riforma della statuizione della Corte territoriale vanno, invece, espunte le spese concernenti il grado di legittimità, che non sono dovute. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità sono interamente compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e del comportamento della controparte (che non ha adito all’erronea statuizione né ha resistito in questa sede); P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese di lite liquidate a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27464 sez. ML -ud. 12-10-2022