CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 33249/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28078-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1074/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, del 9/05/2014 R.G.N. 3661/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 21 aprile 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa rg. 28078/15 - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 9.5.14 il tribunale di Palermo ha dichiarato prescritti i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento con la quale l'inps aveva chiesto euro 2408 per contributi coltivatori diretti omessi e somme aggiuntive, ritenendo non provata la notifica della cartella esattoriale presupposta. La corte d'appello di Palermo con ordinanza del 7.10.15 ha ritenuto inammissibile l'appello, in ragione della non ragionevole probabilità del suo accoglimento (per essere l'opposizione tempestiva e pet essere mancante la prova della notifica della cartella presupposta). Avverso la sentenza del tribunale ricorre per quattro motivi il concessionario della riscossione; il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per aver trascurato che era stata eccepita solo la mancata notifica della cartella e non anche la non corrispondenza del contenuto interno alla raccomandata. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2700, per avere trascurato la fede privilegiata dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 26 e 49 DPR 602/73, 60 DPR 600/73 e 2718 codice civile, per avere trascurato che la mancata produzione della cartella non rileva in quanto l'esecuzione si basa sul ruolo quale titolo esecutivo. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 24 co. 5 d.lgs. 46/99, per avere trascurato la tardività dell'opposizione proposta oltre 40 giorni dalla notifica della cartella. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono inammisssibili in quanto non si parametrano alla sentenza impugnata. Mentre questa ha accertato la prescrizione per mancata notifica della cartella presupposta dall'intimazione ed ha ritenuto che non vi era prova che la ricevuta di raccomandata prodotta si riferisse alla cartella (essendo ciò stato espressamente contestato nelle conclusioni), il ricorrente insiste nel richiamare la ricezione della raccomandata ovvero l'idoneità del ruolo a fondare l'esecuzione in ogni caso. Il quarto motivo è infondato in quanto, non essendo iniziata l'esecuzione per difetto di notificazione della cartella, l'azione spiegata -con la quale si contesta la prescrizione del credito successiva all'iscrizione a ruolo e dunque l'assenza del diritto di procedere ad esecuzione- è opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., per la quale non opera alcun termine di decadenza. Nulla per spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 aprile 2021.