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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36336/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto connesso alla reiterata illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque nel complesso significativo, ma soprattutto la pluralità degli acquirenti, la varietà di sostanza, il numero di cessioni, elementi che hanno portato a ritenere che il ricorrente si fosse approvvigionato per una notevole quantità di stupefacente al fine di soddisfare le numerosissime richieste, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano fatto escludere l'occasionalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto connesso alla reiterata illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque nel complesso significativo, ma soprattutto la pluralità degli acquirenti, la varietà di sostanza, il numero di cessioni, elementi che hanno portato a ritenere che il ricorrente si fosse approvvigionato per una notevole quantità di stupefacente al fine di soddisfare le numerosissime richieste, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano fatto escludere l'occasionalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06