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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2003

Cassazione n. 22344/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/09/2003 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ky, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, con particolare riferimento al giudizio sulla capacità a delinquere del ricorrente in quanto ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); che la determinazione della pena, includente anche il riconoscimento di circostanze attenuanti, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte ha evidenziato la congruita del trattamento sanzionatorio inflitto con l'irrogazione della pena determinata sulla base del minimo edittale, stante l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini di un'eventuale ulteriore riduzione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/09/2003 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ky, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, con particolare riferimento al giudizio sulla capacità a delinquere del ricorrente in quanto ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); che la determinazione della pena, includente anche il riconoscimento di circostanze attenuanti, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte ha evidenziato la congruita del trattamento sanzionatorio inflitto con l'irrogazione della pena determinata sulla base del minimo edittale, stante l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini di un'eventuale ulteriore riduzione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22344/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris