CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29429/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna ad anni uno e mesi due di reclusione pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lvo n. 159 del 2011; Rilevato che con i tre motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza oggetto dei primi due motivi sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento agli elementi ai precedenti penali, recenti e specifici, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento sia della decisione riguardo l'inidoneità della sostituzione della pena che in merito al giudizio di pericolosità e circa l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena, anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che tale valutazione, così come la motivazione contenuta a pag. 5, è conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non è sindacabile in questa sede; Rilevato che lk censurek relativetalla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non risulta essere stata oggetto di appello e che la stessa, pertanto, è ora preclusa in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ciò anche in quanto comporta un giudizio in fatto non consentito a questa Corte; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri dì giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend