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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45511/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.STAMPETTA Brenda ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Udine che la aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 590 bis comma 2 cod.pen. e lo aveva condannata alla pena di un anno mesi sei di reclusione.

2. Lamenta la ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale lamentando il mancato espletamento di una perizia tecnica a fronte di segnaletica stradale che determinava confusione e falsa rappresentazione in ordine alle caratteristiche stradali tali avere contribuito a determinare il sinistro.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto privi di analisi censoria avverso il provvedimento impu- gnato e meramente ripropositivi di censure sviluppate in appello alle quali la Cor- te di Appello ha fornito adeguata risposta.

Invero il giudice distrettuale ha rilevato che, pure a riconoscere l'inadeguatezza delle segnalazioni stradali relativamente ai limiti di velocità, evidente era la colpa della ricorrente nell'affrontare una curva particolarmente insidiosa peraltro am- piamente segnalata, in un tratto stradale le cui caratteristiche risultavano evi- denziate dalla cartellonistica e che i limiti di velocità andavano interpretati non solo in termini rigidi ma altresì in termini elastici sulla base delle caratteristiche stradali e degli altri elementi ambientali.

Sotto questo profilo poi il giudice di appello ha escluso che, a fronte della situa- zione come sopra descritta, della velocità tenuta dal conducente e dalla esigenza di affrontare una curva volgente a destra, che aveva determinato il sinistro stra- dale, sarebbe stato necessario procedere a perizia tecnica, risultando chiara la dinamica e le cause del sinistro. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.STAMPETTA Brenda ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Udine che la aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 590 bis comma 2 cod.pen. e lo aveva condannata alla pena di un anno mesi sei di reclusione. 2. Lamenta la ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale lamentando il mancato espletamento di una perizia tecnica a fronte di segnaletica stradale che determinava confusione e falsa rappresentazione in ordine alle caratteristiche stradali tali avere contribuito a determinare il sinistro. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto privi di analisi censoria avverso il provvedimento impu- gnato e meramente ripropositivi di censure sviluppate in appello alle quali la Cor- te di Appello ha fornito adeguata risposta. Invero il giudice distrettuale ha rilevato che, pure a riconoscere l'inadeguatezza delle segnalazioni stradali relativamente ai limiti di velocità, evidente era la colpa della ricorrente nell'affrontare una curva particolarmente insidiosa peraltro am- piamente segnalata, in un tratto stradale le cui caratteristiche risultavano evi- denziate dalla cartellonistica e che i limiti di velocità andavano interpretati non solo in termini rigidi ma altresì in termini elastici sulla base delle caratteristiche stradali e degli altri elementi ambientali. Sotto questo profilo poi il giudice di appello ha escluso che, a fronte della situa- zione come sopra descritta, della velocità tenuta dal conducente e dalla esigenza di affrontare una curva volgente a destra, che aveva determinato il sinistro stra- dale, sarebbe stato necessario procedere a perizia tecnica, risultando chiara la dinamica e le cause del sinistro. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 45511/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris