CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2024
Cassazione n. 23915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16190/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]);2 Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 16190/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza resa dalla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 6084/2020,pubblicata il 3/12/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/07/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 3/12/2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimentodell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisionedi primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni causati all’attorein conseguenza del carattere diffamatorio delle dichiarazioni contenute nella trasmissione televisiva ‘ Quinta Colonna ’ diffusa, nel settembredel 2013, sul [OSCURATO:PERSONA] 4, gestito da [OSCURATO:SOCIETA]. ediretto dal [OSCURATO:PERSONA]; inparticolare, la corte territoriale ha ritenuto falsa e diffamatoria la notiziacontenuta all’interno del servizio televisivo dal titolo ‘ Case super scontateper i politici ’ con il quale si dava conto dell’acquisto, da parte dell’Amato, di un immobile da un ente pubblico a un prezzo particolarmente vantaggioso e, dunque, attraverso la fruizione di un sostanziale(quanto ingiustificato) privilegio; afondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevato come i convenuti avessero diffuso la falsa notizia dell’acquisto dell’immobile, da parte della coniuge dell’Amato, da una società pubblica(la società Tirrenia) (là dove, al contrario, tale immobile era stato acquistato da un privato), confidando superficialmente sulle risultanze dei dati catastali (notoriamente non aggiornate e inaffidabili),senza approfondire doverosamente le indagini attraverso l’esamedell’atto pubblico di acquisto agevolmente consultabile presso laConservatoria dei [OSCURATO:PERSONA], sì che il requisito della verità Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 16190/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri putativa – astrattamente idoneo a legittimare l’esercizio del diritto di cronaca (unitamente alle condizioni della continenza espressiva e dell’interesse pubblico della notizia) – doveva ritenersi del tutto assente nel caso di specie, con la conseguente integrazione del carattereillecito della notizia diffamatoria così propalata; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sullabase di tre motivi d’impugnazione; GiulianoAmato resiste con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2699,2728, 2729 c.c., 21 Cost. e 51 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicazione,al caso di specie, dei principi in tema di verità putativa inrelazione al documento (visura catastale) utilizzato dagli autori del serviziogiornalistico andato in onda nella trasmissione televisiva; in particolare, rilevano i ricorrenti come l'intestazione di un immobile a un determinato soggetto, sì come emergente dall’esame della documentazione catastale, facendo sorgere in ogni caso una presunzionede facto in ordine alla veridicità delle relative risultanze, avrebbe ragionevolmente indotto gli autori del servizio televisivo in esamea riporre un corrispondente incolpevole affidamento: sottoaltro profilo, i ricorrenti contestano l’avvenuta considerazione alla stregua di un fatto notorio, da parte del giudice a quo , della circostanza secondo cui i dati appresi in sede di esame della documentazionecatastale non fossero aggiornati in violazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., specie a fronte del frequente richiamo Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 16190/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri normativo dei dati catastali ai fini dell’esatta individuazione degli immobili(cfr. l’art. 51, n. 6, della legge 28 febbraio 1913, n. 89 - legge notarile,il d.p.r. 640/1972 all’art. 4 e all’art. 14, il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - convertito in l. 31 luglio 2010, n. 122, la legge 27 febbraio 1985,n. 52 all’art. 19, comma 14); ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente applicato i principi di diritto rilevanti nel caso di specie, ritenendo di dover accertare, ai fini dell’integrazione dei requisiti per il legittimo eserciziodel diritto di cronaca, la condizione della c.d. ‘ verità putativa ’ dellanotizia diffusa dagli odierni ricorrenti; in particolare, la corte territoriale ha affermato che “ La giurisprudenzadella S.C. reputa […] con particolare rigore i limiti della verità putativa, collegandola alla particolare affidabilità delle fonti (Cass.civ. Sez. 3 Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017) ovvero ad un ‘serioe diligente lavoro di ricerca’, richiedendo che la notizia sia stata ‘accuratamente verificata’ (Cass. pen. Sez. 3, Sentenza n. 2751 del 08/02/2007)”; alriguardo, appena è il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, in tema di esercizio del diritto di cronaca , il giornalista ha l'obbligo di controllare l’attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall’autoritàinvestigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato,restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato didiffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l ’ esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 16190/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri professionale,da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vinceredubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (cfr., da ultimo,Sez. 1, Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022, Rv. 665893 – 01; Sez.3, Sentenza n. 2271 del 04/02/2005, Rv. 579526 - 01) ; nel caso di specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il giornalista, limitandosi al solo controllo dei dati catastali (al di là del carattere effettivamente notorio, o meno, della relativa scarsa attendibilità),senza estendere opportunamente l’esame (che sarebbe stato del tutto agevole) alla consultazione dei registri immobiliari, si fosse sottratto a quell’obbligo di cura professionale, di serietà e di diligenza nella ricerca delle fonti della notizia, il cui rispetto avrebbe legittimatol’esercizio del diritto di cronaca ; si tratta di una valutazione, nella specie eseguita sulla base di un’articolazione argomentativa logicamente corretta e giuridicamente fondata, che spetta istituzionalmente al giudice di merito, la cui contestazione, lungi dall’integrare un’ipotesi di violazione o falsa applicazionedi legge, si risolve in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità ; inparticolare, deve escludersi , in sede di legittimità, la deducibilità , come violazione o falsa applicazione di legge , di un errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nell’interpretazione e nella valutazione dei fatti di causa (nel caso di specie, del carattere effettivamente in attendibile dei dati catastali e dell’opportunità dell’agevole consultazione dei registri immobiliari), non ponendosi in discussione la ricognizione della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate, bensì la ricognizione della fattispecie Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 16190/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri concretamediata dalla valutazione dei mezzi di prova (che si assume erroneamentecondotta); ciò posto, la censura in esame si risolve in una sostanziale contestazionedi un vizio di motivazione, dedott o del tutto al di fuori deilimiti ancora consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato laconsiderazione del documento allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (ossia “ procura dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ” – asseritamentemai contestato da controparte) dal quale emergerebbe chela delega conferita al dott. [OSCURATO:PERSONA] per il controllo sui programmi del canaleRete 4 non riguardava le trasmissioni “riconducibili alle testate giornalistiche” (tra cui quelle riferibili a ‘VIDEONEWS’, a cui apparteneva la trasmissione ‘Quinta Colonna’), con la conseguente pienaattestazione dell’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] a qualsivoglia obbligo di controllosui contenuti della ridetta trasmissione televisiva; ilmotivo è fondato; osserva il C ollegio come, effettivamente, dal testo della motivazioneelaborata dalla corte territoriale non risulti alcun accenno alla documentazione tempestivamente offerta in esame dagli odierni ricorrentiai fini della dimostrazione della non imputabilità al [OSCURATO:PERSONA] d e l controllo sui programmi riconducibili a testate giornalistiche (tra cui Videonews,a cui apparteneva la cura della trasmissione incriminata in questasede); l’effettiva esenzione del [OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio di detto controllo, peraltro,appare prima facie desumibile dalla lettura della procura allo stesso conferita in data 15/9/2011 (depositata in atti), così come parrebbe astrattamente riconducibile all’ambito delle trasmissioni di Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 16190/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la diffusione delle affermazioni diffamatorie dedotte nell’odierno giudizio (cfr. i c.d. screenshot prodotti dagli odierni ricorrenti); trattandosidi circostanze di fatto il cui esame risulta totalmente omesso dal giudice a quo , e che appaiono altresì dotate di sicura decisivitàai fini dell’ascrizione al [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità allo stesso ascritta dalle controparti, dev’essere disposta, in accoglimento della censura in esame, la cassazione della sentenza impugnata, con la conseguente attribuzione, al giudice del rinvio, del compito di procedere all’esame della documentazione richiamata ai fini della verifica dell’effettiva responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti dedottinell’odierno giudizio; con il terzo motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento delle precedenti censure, i ricorrenti si dolgono della nullitàdella sentenza e del procedimento per violazione degli art. 2697 e2729 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e degli artt. 115,116, 163, 183, comma 6, c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale accertato la sussistenza di danni non patrimoniali a carico dell’Amato in assenza di alcuna allegazionee prova di pregiudizi dallo stesso effettivamente subiti per effettoesclusivo della trasmissione ritenuta lesiva del suo onore e della suareputazione; ilmotivo è infondato ; osserva il C ollegio come la c orte d’appello abbi a richiamato una serie di indici di natura presuntiva idonei a giustificare la ritenuta sussistenza di un’adeguata dimostrazione di conseguenze dannose sofferte dall’Amato a seguito della trasmissione lesiva diffamatoria oggettodell’odierno giudizio ;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 16190/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri in particolare, la corte territoriale ha asserito che “non appare revocabilein dubbio che l'avvenuta diffusione su una rete televisiva di rilievo nazionale, in prima serata in un programma specificamente. dedicato all'abuso delle funzioni pubbliche politiche per interessi personali, di una notizia falsa sulla condotta di una soggetto che ha rivestito importanti funzioni volte viceversa alla cura dell'interesse pubblico, abbia determinato un grave danno all'immagine e alla reputazionedello stesso” ; sitratta del richiamo di indici di fatto che, secondo l’apprezzamento di merito fatto proprio dalla corte territoriale, valgono, nel loro complesso, a ritenere integrata una significativa compromissione dell’immagine e della reputazione del soggetto passivo, con la conseguente dimostrazione, per via presuntiva, del danno concretamentesofferto dall’Amato ; al riguardo, la corte territoriale risulta essersi correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i n tema di responsabilità civile per diffamazione,il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca ilrisarcimento, non è in re ipsa , identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenzedi tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraversopresunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizionesociale della vittima (cfr., da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861del 31/03/202, Rv. 660992 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017,Rv. 646634 - 04) ; la censura in esame, pertanto, nella misura in cui muove dal presupposto secondo cui la corte territoriale avrebbe riconosciuto la Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 16190/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri naturalesiva della diffamazione in esame senza che fosse stata fornita alcuna effettiva dimostrazione di conseguenze dannose sofferte da partedell’Amato, deve ritenersi priva di fondamento ; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo, l’inammissibilità del primo e l’infondatezza del terzo, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente