CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Trieste , in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste, in data 6 ottobre 2021 (irrevocabile il 20 dicembre 2021), per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso in Udine il 25 dicembre 2016; b) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste, in data 8 aprile 2019 (irrevocabile il 22 luglio 2019), per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, commesso da novembre/dicembre 2014 sino al luglio 2015. Il giudice dell'esecuzione ha fondato il rigetto della istanza sia sulle diverse modalità di realizzazione delle condotte criminose da parte del condannato, sia sulla distanza temporale intercorrente tra di esse. Invero, la Corte territoriale ha osservato che, mentre i fatti di cui alla sentenza sub b) erano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altre persone ed erano relativi alla detenzione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente, la fattispecie di cui alla sentenza sub a), oltre ad essere stata realizzata in forma monosoggettiva, riguardava la detenzione di una modesta quantità di hashish destinata al "piccolo spaccio di strada". Ciò, in assenza di altri e specifici elementi, era sintomatico di uno stile di vita del condannato improntato al crimine, da non confondere con la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato 2.1. Con il primo motivo, deduce il izio di motivazione per travisamento delle prove in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento, in sede di cognizione, del vincolo della continuazione tra fatti, quelli di cui alla sentenza sub b) e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine (irrevocabile il 13 febbraio 2020), commessi in un arco temporale al cui interno si collocano i reati di cui alla sentenza sub a), di talché sussistevano le condizioni per il riconoscimento del beneficio de quo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione, nella parte il giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione in ragione del modesto quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nei fatti di cui alla sentenza sub a); invero, secondo il ricorrente, anche il c.d. "piccolo spaccio di strada" può inserirsi in un disegno più ampio, il quale può ben articolarsi secondo modalità differenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato. 2. Invero, la Corte di appello di Trieste non ha proceduto all'esame delle ragioni in base alle quali al condannato era stata riconosciuta la continuazione con riferimento a episodi delittuosi analoghi a quelli oggetto della richiesta presentata in questa sede: la disamina indicata era necessaria alla luce del principio di diritto in forza del quale, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n. 11240 del 06/12/2000, dep. 2001, Bersani, Rv. 218523 e più di recente Sez. 5, n. 39837 del 19/5/2014, Aprile, Rv. 262203). 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), alla luce dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso il 26 m