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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 45984/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso, trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, con memoria ritualmente e tempestivamente depositata, ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la richiesta di riesame formulata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ammini- stratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 29/04/21.

2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede è utile un inquadramento fattuale della vicenda.

Il provvedimento oggi ricorso ha deciso su istanza di riesame proposta av- verso il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta che disponeva il se- questro preventivo in via diretta della somma di Euro 544.585,42 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., persona giuridica beneficiaria del reato tributario oggetto di contestazione (art. 10-quater D.Igs. n.74/2000, contestato al capo 17 dell'impu- tazione provvisoria), nonché, in via subordinata, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 544.585,42, di beni mobili, immobili, somme di denaro, giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o, comunque, nella disponibilità di Za- notti Ezio, legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], e del coindagato [OSCURATO:PERSONA].

La contestazione mossa all'odierno ricorrente è quella di aver, in con- corso con il proprio commercialista Casales, omesso il versamento di somma pari a Euro 1.076.511,08 (531.925,66 per il 2019 e 544.585,42 per il 2020) dovuta all'Agenzia delle Entrate, utilizzando in compensazione ex art. 17 del D.Igs. 9 luglio 1997, n.241 crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, in relazione ai fatti contestati come commessi in data 16/12/19 e 17/02/2020 (date di presentazione dei modelli F24 del 2019 e del 2020).

3. Avverso l'ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo.

3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo dell'omessa o apparente motivazione nella parte in cui il Tribunale di Cal- tanissetta, contravvenendo a quanto affermato dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n.12471 del 16/2/21 (dep.1/04/21), ha statuito la sequestrabilità quale profitto del reato delle somme di denaro affluite sui conti correnti bancari della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui l'indagato è amministratore unico e rappresentante legale.Ad avviso del ricorrente tali somme non potrebbero invero essere conside- rate "profitto del reato" e ciò in quanto a seguito della richiamata pronuncia di legittimità i conti della società sono sempre stati sottoposti a sequestro e le somme rinvenute su tali conti sono derivate da titoli leciti, in particolare da pagamenti di clienti terzi, come documentalmente provato.

Quanto sopra varrebbe ad escludere la sequestrabilità di dette somme, non potendo esse in alcun modo rappresentare il risultato della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del ri- sparmio d'imposta.

A conforto della propria tesi, la difesa richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017 - dep. 27/02/2018, P.M. in proc.

Barletta, Rv. 272353 - 01; Sez. 3, n.12058 del 19/2/2020 dep.14/04/2020, Piras, non mass.), chiedendo l'acquisizione dei fasci- coli n.2619/2019 Procura della Repubblica di Caltanissetta, n.92/2020, 104/2020, 23/2021, 77/2021, 81/2021 del Tribunale del riesame di Caltanissetta.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 27/09/2021, ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che il Tribunale del Riesame abbia invero fatto buon governo del principio di diritto affermato in ma- teria dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nell'ambito dell'udienza celebratasi in data 27/05/2021.

5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con me- moria depositata in data 8.11.2021, ha replicato alla requisitoria scritta del PG.

In particolare, secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta non avrebbe fatto corretta applicazione del principio, pronunciato dalle Sezioni Unite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] circa il quesito posto, poiché le S. U. hanno statuito che: "... qualora il profitto derivante dal reato (ove per profitto debba intendersi ciò che derivi in via diretta ed immediata del reato) sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, me- diante I 'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente".

Richiamando la decisione di questa Corte che ha disposto l'annullamento della prima ordinanza del tribunale del riesame (sentenza n. 12741 del 16.02.2021), la difesa sostiene essere stato provato documentai- mente che le somme oggetto del provvedimento di sequestro, emesso preceden- temente alla confisca, sono pervenute in dipendenza di rapporti obbligatori leciti e, pertanto, verrebbe meno la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art.321 c.p.p., posto che le somme sequestrate direttamente alla società non sono affatto derivanti dalla commissione del reato tributario (non ancora accertato).

Le somme di denaro sequestrate sarebbero pertanto prive del collegamento eziolo- gico tra reato e profitto (Cass., n. 7021/2021), poiché ai fini dell'applicabilità del sequestro il profitto deve intendersi ciò che derivi in via diretta ed immediata dal reato.

Infatti, le somme sequestrate in danno alla società erano derivate da attività sociali del tutto lecite.

A ciò si aggiunge, nella memoria, che con sentenza n° 36959, depositata in data 11.10.2021, le Sezioni Unite di questa Corte hanno af- fermato il principio di diritto secondo cui "il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p. finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve conte- nere una concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege", posto che, nella lettura difensiva: " ... ai fini della disposi- zione della misura cautelare reale debba fornirsi la dimostrazione - e quindi un'a- deguata motivazione nel provvedimento di sequestro - del rapporto di collega- mento causale intercorrente tra reato e beni, in modo di evitare un'indiscriminata apprensione di somme di denaro non eziologicamente connesse all' attività crimi- nosa". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con la propria doglianza la difesa contesta, in sostanza, la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 321 c.p.p. sotto il profilo del fumus.

In particolare, ritiene che le somme sequestrate direttamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. non possano ritenersi "profitto del reato" e ciò in quanto non deri- vanti dalla commissione del reato tributario contestato, bensì da soggetti terzi in virtù di legittimi rapporti obbligatori docunnentalmente provati.

A sostegno della propria tesi la difesa richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del de- naro non consente la confisca delle somme depositate su un conto corrente ban- cario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo deri- vare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell'illecito" (Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017 - dep. 27/02/2018, P.M. in proc.

Barletta, Rv. 272353 - 01; Sez. 3, n.12058 del 19/2/2020 dep.14/04/2020, Piras, non mass). 4 (...r.

La difesa, inoltre, sottolinea che la questione qui in rilievo è già stata at- tenzionata e risolta in senso favorevole al ricorrente dalla Terza Sezione penale della Corte Suprema, in particolare con la decisione n.12471 del 16/02/2021 (dep.1/04/2021) pronunciata su ricorso dello stesso Zanotti.

In effetti, con la menzionata pronuncia questa Sezione ha ribadito il princi- pio di diritto secondo cui "Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto derivante dal delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso dall'amministratore di una persona giuridica, può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato - sul rilievo indiziario che le disponibilità monetarie si siano accresciute per il risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta -, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui desumere che, alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati succes- sivamente a tale momento (Sez.3, n.23040 del 1/07/2020 - dep. 29/07/2020, Rv. 279827-01)".

3. Ciò premesso il Collegio di legittimità ha annullato con rinvio l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta perché, nell'accogliere parzialmente l'istanza di riesame avanzata dal ricorrente avverso un precedente decreto di se- questro preventivo emesso dal GIP di Caltanissetta in data 11.09.2020 (avente ad oggetto, in via diretta, somme di denaro fino alla concorrenza di un importo di Euro 7.818.842,21 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, in caso di incapienza, anche per equivalente ai danni dello Zanotti e del coindagato Casales), il giudice del riesame aveva disposto limitarsi il vincolo cautelare anche con riferimento al sequestro per equivalente alle sole somme indicate nel capo di imputazione ascritto allo Zanotti (indebita compensazione ex art. 10-quater D.Igs. n.74/2000 per un importo pari a Euro 531.925,66, accertato in data 16/12/2019) confer- mando nel resto il decreto impugnato, senza tuttavia fornire adeguata motiva- zione in ordine alla configurabilità delle somme sequestrate quale "profitto del reato" a fronte delle prove documentali avanzate dalla difesa circa la provenienza delle stesse somme da rapporti obbligatori leciti riferibili a un periodo successivo rispetto alla data di consumazione del reato.

4. A seguito all'annullamento con rinvio disposto dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Caltanissetta si è pronunciato nuovamente sulla questione e, facendo seguito al mandato conferitogli del giudice di legittimità, ha constatato l'avvenuta dimostrazione da parte della difesa del fatto che le somme presenti sul conto cor- rente societario alla data del commesso reato, così come il loro successivo incre- mento, erano derivate da accrediti aventi causa lecita.

Con ordinanza del 16/04/2021 il giudice aveva dunque accolto l'istanza di riesame e disposto l'im- mediata restituzione delle somme di denaro sequestrate in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo non potersi dire sussistente, neanche in via presuntiva, il nesso di derivazione con il reato contestato al ricorrente.

5. Ebbene, tutto vero quanto ricordato dalla difesa in ordine alle pregresse vicende giudiziarie riguardanti l'odierno ricorrente e la società della quale egli è legale rappresentante, non può tuttavia tacersi che dal provvedimento oggi ricorso emerge chiaramente come la doglianza difensiva in ordine alla configurabilità quale "profitto del reato" della somma di danaro rinvenuta nei c.c. della società e sottoposta a sequestro preventivo finalizzato a confisca diretta con decreto del 29/4/21, sia invero già stata attenzionata dal giudice del riesame.

Sul punto, infatti, il Tribunale di Caltanissetta - a seguito di istanza di rie- same successiva al nuovo sequestro preventivo disposto dall'A.G. - ha ritenuto di discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla difesa, aderendo piut- tosto all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in esito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, con riferimento alla questione di diritto sol- levata dalla Sezione rimettente con ordinanza n.7021/2021, avente ad oggetto il quesito «se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito», hanno fornito la seguente soluzione: «qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro co- munque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equi- valente»". (pag. 9 dell'ordinanza).

6. Quello sposato dal Tribunale del riesame è un principio di diritto di re- cente formulazione - all'epoca della decisione del presente ricorso noto sulla base dell'informazione provvisoria diffusa dalla Corte Suprema - affermato dal [OSCURATO:PERSONA], nella sua massima espressione, con una decisione della quale, in data successiva alla definizione del presente ricorso, sono state rese note le motivazioni del dispositivo adottato nel corso dell'udienza celebrata in data 27/05/2021, che a ben vedere, confermano l'esegesi operata dal giudice a quo.

Il giudice estensore del provvedimento gravato ha infatti spiegato di aderire a tale principio di diritto in quanto "una diversa interpretazione della normativa de qua renderebbe, nei fatti, inapplicabile l'istituto del sequestro preventivo in via diretta nei confronti della persona giuridica beneficiaria del reato: producendo il reato tributario non già una nuova entrata, bensì una mancata spesa o, più preci- samente, un "risparmio d'imposta", è chiaro che qualsiasi somma presente sul conto corrente dell'ente alla data di consumazione del reato non potrà mai essere diretta derivazione della consumazione del reato, necessariamente derivando da altre fonti, magari lecite; non sarà mai possibile - in altri termini - rintracciare una voce positiva di "entrata" nel conto corrente di una società che sia diretta- mente derivata dal mancato pagamento dell'imposta, producendo, per l'appunto, quest'ultimo soltanto una mancata spesa.

Data la natura fungibile del denaro e la inevitabile confusione che con riguardo ad esso si determina, appare condivisibile l'impostazione (...) secondo la quale le somme presenti sul conto corrente della società beneficiaria del reato alla data di consumazione di quest'ultimo devono ritenersi suscettibili di sequestro preventivo in via diretta e ciò anche nell'ipotesi in cui se ne dimostri la provenienza lecita" (pagg. 9-10 dell'ordinanza).

7. La motivazione della richiamata sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 42415), in particolare afferma, anzitutto, che la confisca diretta dei proventi monetari del reato non ha carattere afflittivo e, tantomeno, sanzio- natorio, assolvendo unicamente una finalità ripristinatoria, atteso che l'ablazione ha ad oggetto "solo l'effettivo accrescimento monetario direttamente prodotto nel patrimonio del reo dal dimostrato conseguimento da parte sua del prezzo o profitto del reato consistente in una somma di denaro" (§ 20 del Considerato in diritto).

L'[OSCURATO:PERSONA] prosegue, poi, affermando che "se il nesso di diretta derivazione dal reato dovesse essere unicamente riferito alla somma di denaro fisicamente conseguita dal reo o, al più, esteso a quella risultante in via immediata dalla sua trasformazione tracciabile (i cosiddetti succedanei, già considerati da Sez.

U., Mi- ragliotta, cit.), la confisca diretta del denaro sarebbe limitata a rarissime e del tutto marginali ipotesi, a veri e propri casi di scuola" (§ 21 del Considerato in diritto).

Conclude, infine, il [OSCURATO:PERSONA] chiarendo che "Definire residuall i casi nei quali si avrebbe certezza che un attivo monetario è confiscabile in via diretta - in quanto fisica derivazione dal reato e distinguibile da altri asset liquidi dei quali il reo possa concretamente allegare l'origine lecita - sarebbe un eufemi- smo.

Negli altri casi, la confisca del denaro dovrebbe sempre essere ritenuta una 7 A, confisca di valore e potrebbe operare solo in ragione delle eccezionali ipotesi in cui quello specifico strumento ablatorio è consentito.

Ma ciò, oltre a contraddire l'in- nanzi descritta, ontologica natura del denaro, caratterizzato dall'essere destinato a circolare rapidamente e in forma per lo più anonima quale strumento di paga- mento e parametro di valore, comporterebbe evidenti ricadute negative sul piano della coerenza stessa del sistema, il quale verrebbe a fondarsi principalmente, in casi così rilevanti e frequenti, sullo strumento ablativo surrogatorio, normativa mente riservato a un ristretto numero di fattispecie penali, laddove, al contrario, quello di carattere generale avrebbe di fatto un'applicazione del tutto residuale" (§ 21 del Considerato in diritto, in fine).

8. La difesa, conclusivamente, nel formulare l'odierna impugnazione omette di confrontarsi criticamente con le ragioni espresse dal Tribunale di Calta- nissetta in ordine alla configurabilità delle somme sequestrate quale "profitto del reato", limitandosi a reiterare in sede di legittimità la medesima doglianza invero già compiutamente esaminata dal giudice del riesame.

La valutazione del giudice, del resto, non si presenta censurabile ponendosi perfettamente in linea con il ri- chiamato principio di diritto di recente formulazione.

9. Quanto, infine, alla questione (non esplicitata apertamente, ma desumi- bile dalla memoria difensiva) relativa alla mancanza di motivazione in ordine al peri culum in mora che inficerebbe il provvedimento in esame, a seguito del recente arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "peri- culunn in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo re- stando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021 - dep. 11/10/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), trattasi di censura inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto, in quanto la diesa del ricorrente si limita a richiamare il predetto principio di diritto, senza tuttavia specificare se ed in quale parte il provvedimento impugnato si mostrerebbe carente sotto il profilo motivazionale inerente il pericu- lum in mora, ciò che espone l'ordinanza in esame al giudizio di inammissibilità per genericità.

In secondo luogo - considerazione, questa, dirimente - in quanto si tratta di doglianza, quella sulla carenza motivazionale circa il periculum in mora, che non aveva costituito oggetto di censura nell'originario motivo di ricorso, in cui si ecce- piva sì il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321, c.p.p., ma limitata- mente alla sequestrabilità di tali somme quali "profitto del reato", e ciò in quanto a seguito della sentenza di questa Corte n.12471 del 16/2/21 (dep.1/04/21), i conti della società sarebbero sempre stati sottoposti a sequestro e le somme rin- venute su tali conti sarebbero derivate da titoli leciti, in particolare da pagamenti di clienti terzi, come docunnentalmente provato, senza avanzare alcuna questione sulla motivazione relativa al periculum in mora.

Ed allora, trova applicazione il principio secondo cui in tema di impugna- zioni, la regola generale prevista dall'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, si ap- plica anche al caso del ricorso di cui all'art. 325, stesso codice.

I motivi nuovi di impugnazione debbono infatti essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo ne- cessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (tra le tante: Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013 - dep. 01/02/2013, Rv. 254485 - 01; Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998 - dep. 20/04/1998, Bono ed altri, Rv. 210259 - 01).

10. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente, al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso, trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, con memoria ritualmente e tempestivamente depositata, ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la richiesta di riesame formulata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ammini- stratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 29/04/21. 2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede è utile un inquadramento fattuale della vicenda. Il provvedimento oggi ricorso ha deciso su istanza di riesame proposta av- verso il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta che disponeva il se- questro preventivo in via diretta della somma di Euro 544.585,42 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., persona giuridica beneficiaria del reato tributario oggetto di contestazione (art. 10-quater D.Igs. n.74/2000, contestato al capo 17 dell'impu- tazione provvisoria), nonché, in via subordinata, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 544.585,42, di beni mobili, immobili, somme di denaro, giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o, comunque, nella disponibilità di Za- notti Ezio, legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], e del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. La contestazione mossa all'odierno ricorrente è quella di aver, in con- corso con il proprio commercialista Casales, omesso il versamento di somma pari a Euro 1.076.511,08 (531.925,66 per il 2019 e 544.585,42 per il 2020) dovuta all'Agenzia delle Entrate, utilizzando in compensazione ex art. 17 del D.Igs. 9 luglio 1997, n.241 crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, in relazione ai fatti contestati come commessi in data 16/12/19 e 17/02/2020 (date di presentazione dei modelli F24 del 2019 e del 2020). 3. Avverso l'ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo. 3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo dell'omessa o apparente motivazione nella parte in cui il Tribunale di Cal- tanissetta, contravvenendo a quanto affermato dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n.12471 del 16/2/21 (dep.1/04/21), ha statuito la sequestrabilità quale profitto del reato delle somme di denaro affluite sui conti correnti bancari della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui l'indagato è amministratore unico e rappresentante legale.Ad avviso del ricorrente tali somme non potrebbero invero essere conside- rate "profitto del reato" e ciò in quanto a seguito della richiamata pronuncia di legittimità i conti della società sono sempre stati sottoposti a sequestro e le somme rinvenute su tali conti sono derivate da titoli leciti, in particolare da pagamenti di clienti terzi, come documentalmente provato. Quanto sopra varrebbe ad escludere la sequestrabilità di dette somme, non potendo esse in alcun modo rappresentare il risultato della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del ri- sparmio d'imposta. A conforto della propria tesi, la difesa richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017 - dep. 27/02/2018, P.M. in proc. Barletta, Rv. 272353 - 01; Sez. 3, n.12058 del 19/2/2020 dep.14/04/2020, Piras, non mass.), chiedendo l'acquisizione dei fasci- coli n.2619/2019 Procura della Repubblica di Caltanissetta, n.92/2020, 104/2020, 23/2021, 77/2021, 81/2021 del Tribunale del riesame di Caltanissetta. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 27/09/2021, ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che il Tribunale del Riesame abbia invero fatto buon governo del principio di diritto affermato in ma- teria dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nell'ambito dell'udienza celebratasi in data 27/05/2021. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con me- moria depositata in data 8.11.2021, ha replicato alla requisitoria scritta del PG. In particolare, secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta non avrebbe fatto corretta applicazione del principio, pronunciato dalle Sezioni Unite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] circa il quesito posto, poiché le S. U. hanno statuito che: "... qualora il profitto derivante dal reato (ove per profitto debba intendersi ciò che derivi in via diretta ed immediata del reato) sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, me- diante I 'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente". Richiamando la decisione di questa Corte che ha disposto l'annullamento della prima ordinanza del tribunale del riesame (sentenza n. 12741 del 16.02.2021), la difesa sostiene essere stato provato documentai- mente che le somme oggetto del provvedimento di sequestro, emesso preceden- temente alla confisca, sono pervenute in dipendenza di rapporti obbligatori leciti e, pertanto, verrebbe meno la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art.321 c.p.p., posto che le somme sequestrate direttamente alla società non sono affatto derivanti dalla commissione del reato tributario (non ancora accertato). Le somme di denaro sequestrate sarebbero pertanto prive del collegamento eziolo- gico tra reato e profitto (Cass., n. 7021/2021), poiché ai fini dell'applicabilità del sequestro il profitto deve intendersi ciò che derivi in via diretta ed immediata dal reato. Infatti, le somme sequestrate in danno alla società erano derivate da attività sociali del tutto lecite. A ciò si aggiunge, nella memoria, che con sentenza n° 36959, depositata in data 11.10.2021, le Sezioni Unite di questa Corte hanno af- fermato il principio di diritto secondo cui "il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p. finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve conte- nere una concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege", posto che, nella lettura difensiva: " ... ai fini della disposi- zione della misura cautelare reale debba fornirsi la dimostrazione - e quindi un'a- deguata motivazione nel provvedimento di sequestro - del rapporto di collega- mento causale intercorrente tra reato e beni, in modo di evitare un'indiscriminata apprensione di somme di denaro non eziologicamente connesse all' attività crimi- nosa". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con la propria doglianza la difesa contesta, in sostanza, la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 321 c.p.p. sotto il profilo del fumus. In particolare, ritiene che le somme sequestrate direttamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. non possano ritenersi "profitto del reato" e ciò in quanto non deri- vanti dalla commissione del reato tributario contestato, bensì da soggetti terzi in virtù di legittimi rapporti obbligatori docunnentalmente provati. A sostegno della propria tesi la difesa richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del de- naro non consente la confisca delle somme depositate su un conto corrente ban- cario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo deri- vare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell'illecito" (Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017 - dep. 27/02/2018, P.M. in proc. Barletta, Rv. 272353 - 01; Sez. 3, n.12058 del 19/2/2020 dep.14/04/2020, Piras, non mass). 4 (...r. La difesa, inoltre, sottolinea che la questione qui in rilievo è già stata at- tenzionata e risolta in senso favorevole al ricorrente dalla Terza Sezione penale della Corte Suprema, in particolare con la decisione n.12471 del 16/02/2021 (dep.1/04/2021) pronunciata su ricorso dello stesso Zanotti. In effetti, con la menzionata pronuncia questa Sezione ha ribadito il princi- pio di diritto secondo cui "Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto derivante dal delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso dall'amministratore di una persona giuridica, può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato - sul rilievo indiziario che le disponibilità monetarie si siano accresciute per il risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta -, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui desumere che, alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati succes- sivamente a tale momento (Sez.3, n.23040 del 1/07/2020 - dep. 29/07/2020, Rv. 279827-01)". 3. Ciò premesso il Collegio di legittimità ha annullato con rinvio l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta perché, nell'accogliere parzialmente l'istanza di riesame avanzata dal ricorrente avverso un precedente decreto di se- questro preventivo emesso dal GIP di Caltanissetta in data 11.09.2020 (avente ad oggetto, in via diretta, somme di denaro fino alla concorrenza di un importo di Euro 7.818.842,21 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, in caso di incapienza, anche per equivalente ai danni dello Zanotti e del coindagato Casales), il giudice del riesame aveva disposto limitarsi il vincolo cautelare anche con riferimento al sequestro per equivalente alle sole somme indicate nel capo di imputazione ascritto allo Zanotti (indebita compensazione ex art. 10-quater D.Igs. n.74/2000 per un importo pari a Euro 531.925,66, accertato in data 16/12/2019) confer- mando nel resto il decreto impugnato, senza tuttavia fornire adeguata motiva- zione in ordine alla configurabilità delle somme sequestrate quale "profitto del reato" a fronte delle prove documentali avanzate dalla difesa circa la provenienza delle stesse somme da rapporti obbligatori leciti riferibili a un periodo successivo rispetto alla data di consumazione del reato. 4. A seguito all'annullamento con rinvio disposto dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Caltanissetta si è pronunciato nuovamente sulla questione e, facendo seguito al mandato conferitogli del giudice di legittimità, ha constatato l'avvenuta dimostrazione da parte della difesa del fatto che le somme presenti sul conto cor- rente societario alla data del commesso reato, così come il loro successivo incre- mento, erano derivate da accrediti aventi causa lecita. Con ordinanza del 16/04/2021 il giudice aveva dunque accolto l'istanza di riesame e disposto l'im- mediata restituzione delle somme di denaro sequestrate in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo non potersi dire sussistente, neanche in via presuntiva, il nesso di derivazione con il reato contestato al ricorrente. 5. Ebbene, tutto vero quanto ricordato dalla difesa in ordine alle pregresse vicende giudiziarie riguardanti l'odierno ricorrente e la società della quale egli è legale rappresentante, non può tuttavia tacersi che dal provvedimento oggi ricorso emerge chiaramente come la doglianza difensiva in ordine alla configurabilità quale "profitto del reato" della somma di danaro rinvenuta nei c.c. della società e sottoposta a sequestro preventivo finalizzato a confisca diretta con decreto del 29/4/21, sia invero già stata attenzionata dal giudice del riesame. Sul punto, infatti, il Tribunale di Caltanissetta - a seguito di istanza di rie- same successiva al nuovo sequestro preventivo disposto dall'A.G. - ha ritenuto di discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla difesa, aderendo piut- tosto all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in esito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, con riferimento alla questione di diritto sol- levata dalla Sezione rimettente con ordinanza n.7021/2021, avente ad oggetto il quesito «se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito», hanno fornito la seguente soluzione: «qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro co- munque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equi- valente»". (pag. 9 dell'ordinanza). 6. Quello sposato dal Tribunale del riesame è un principio di diritto di re- cente formulazione - all'epoca della decisione del presente ricorso noto sulla base dell'informazione provvisoria diffusa dalla Corte Suprema - affermato dal [OSCURATO:PERSONA], nella sua massima espressione, con una decisione della quale, in data successiva alla definizione del presente ricorso, sono state rese note le motivazioni del dispositivo adottato nel corso dell'udienza celebrata in data 27/05/2021, che a ben vedere, confermano l'esegesi operata dal giudice a quo. Il giudice estensore del provvedimento gravato ha infatti spiegato di aderire a tale principio di diritto in quanto "una diversa interpretazione della normativa de qua renderebbe, nei fatti, inapplicabile l'istituto del sequestro preventivo in via diretta nei confronti della persona giuridica beneficiaria del reato: producendo il reato tributario non già una nuova entrata, bensì una mancata spesa o, più preci- samente, un "risparmio d'imposta", è chiaro che qualsiasi somma presente sul conto corrente dell'ente alla data di consumazione del reato non potrà mai essere diretta derivazione della consumazione del reato, necessariamente derivando da altre fonti, magari lecite; non sarà mai possibile - in altri termini - rintracciare una voce positiva di "entrata" nel conto corrente di una società che sia diretta- mente derivata dal mancato pagamento dell'imposta, producendo, per l'appunto, quest'ultimo soltanto una mancata spesa. Data la natura fungibile del denaro e la inevitabile confusione che con riguardo ad esso si determina, appare condivisibile l'impostazione (...) secondo la quale le somme presenti sul conto corrente della società beneficiaria del reato alla data di consumazione di quest'ultimo devono ritenersi suscettibili di sequestro preventivo in via diretta e ciò anche nell'ipotesi in cui se ne dimostri la provenienza lecita" (pagg. 9-10 dell'ordinanza). 7. La motivazione della richiamata sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 42415), in particolare afferma, anzitutto, che la confisca diretta dei proventi monetari del reato non ha carattere afflittivo e, tantomeno, sanzio- natorio, assolvendo unicamente una finalità ripristinatoria, atteso che l'ablazione ha ad oggetto "solo l'effettivo accrescimento monetario direttamente prodotto nel patrimonio del reo dal dimostrato conseguimento da parte sua del prezzo o profitto del reato consistente in una somma di denaro" (§ 20 del Considerato in diritto). L'[OSCURATO:PERSONA] prosegue, poi, affermando che "se il nesso di diretta derivazione dal reato dovesse essere unicamente riferito alla somma di denaro fisicamente conseguita dal reo o, al più, esteso a quella risultante in via immediata dalla sua trasformazione tracciabile (i cosiddetti succedanei, già considerati da Sez. U., Mi- ragliotta, cit.), la confisca diretta del denaro sarebbe limitata a rarissime e del tutto marginali ipotesi, a veri e propri casi di scuola" (§ 21 del Considerato in diritto). Conclude, infine, il [OSCURATO:PERSONA] chiarendo che "Definire residuall i casi nei quali si avrebbe certezza che un attivo monetario è confiscabile in via diretta - in quanto fisica derivazione dal reato e distinguibile da altri asset liquidi dei quali il reo possa concretamente allegare l'origine lecita - sarebbe un eufemi- smo. Negli altri casi, la confisca del denaro dovrebbe sempre essere ritenuta una 7 A, confisca di valore e potrebbe operare solo in ragione delle eccezionali ipotesi in cui quello specifico strumento ablatorio è consentito. Ma ciò, oltre a contraddire l'in- nanzi descritta, ontologica natura del denaro, caratterizzato dall'essere destinato a circolare rapidamente e in forma per lo più anonima quale strumento di paga- mento e parametro di valore, comporterebbe evidenti ricadute negative sul piano della coerenza stessa del sistema, il quale verrebbe a fondarsi principalmente, in casi così rilevanti e frequenti, sullo strumento ablativo surrogatorio, normativa mente riservato a un ristretto numero di fattispecie penali, laddove, al contrario, quello di carattere generale avrebbe di fatto un'applicazione del tutto residuale" (§ 21 del Considerato in diritto, in fine). 8. La difesa, conclusivamente, nel formulare l'odierna impugnazione omette di confrontarsi criticamente con le ragioni espresse dal Tribunale di Calta- nissetta in ordine alla configurabilità delle somme sequestrate quale "profitto del reato", limitandosi a reiterare in sede di legittimità la medesima doglianza invero già compiutamente esaminata dal giudice del riesame. La valutazione del giudice, del resto, non si presenta censurabile ponendosi perfettamente in linea con il ri- chiamato principio di diritto di recente formulazione. 9. Quanto, infine, alla questione (non esplicitata apertamente, ma desumi- bile dalla memoria difensiva) relativa alla mancanza di motivazione in ordine al peri culum in mora che inficerebbe il provvedimento in esame, a seguito del recente arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "peri- culunn in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo re- stando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 - dep. 11/10/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), trattasi di censura inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, in quanto la diesa del ricorrente si limita a richiamare il predetto principio di diritto, senza tuttavia specificare se ed in quale parte il provvedimento impugnato si mostrerebbe carente sotto il profilo motivazionale inerente il pericu- lum in mora, ciò che espone l'ordinanza in esame al giudizio di inammissibilità per genericità. In secondo luogo - considerazione, questa, dirimente - in quanto si tratta di doglianza, quella sulla carenza motivazionale circa il periculum in mora, che non aveva costituito oggetto di censura nell'originario motivo di ricorso, in cui si ecce- piva sì il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321, c.p.p., ma limitata- mente alla sequestrabilità di tali somme quali "profitto del reato", e ciò in quanto a seguito della sentenza di questa Corte n.12471 del 16/2/21 (dep.1/04/21), i conti della società sarebbero sempre stati sottoposti a sequestro e le somme rin- venute su tali conti sarebbero derivate da titoli leciti, in particolare da pagamenti di clienti terzi, come docunnentalmente provato, senza avanzare alcuna questione sulla motivazione relativa al periculum in mora. Ed allora, trova applicazione il principio secondo cui in tema di impugna- zioni, la regola generale prevista dall'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, si ap- plica anche al caso del ricorso di cui all'art. 325, stesso codice. I motivi nuovi di impugnazione debbono infatti essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo ne- cessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (tra le tante: Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013 - dep. 01/02/2013, Rv. 254485 - 01; Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998 - dep. 20/04/1998, Bono ed altri, Rv. 210259 - 01). 10. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente, al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di euro tremila in favore della C
Decreto Cassazione n. 45984/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris