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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20735/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo della piattaforma depurativa sita in [OSCURATO:PERSONA], area industriale [OSCURATO:PERSONA] XVI, compatto 5, ipotizzando i reati di cui agli artt. 81 cpv., 256, commi 1 e 4 d.lgs. n. 152 del 2006 e 81 cpv., 674 cod. pen. a carico del Demetrio, quale titolare della Deca s.r.I., società cui è affidata la gestione della predetta piattaforma.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo, con cui deduce la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 256 d.lgs. 152 del 2006, e la mancanza assoluta della motivazione.

Assume il difensore che l'accertamento posto alla base del decreto di sequestro preventivo, ossia il perdurante trascinamento di fango che dal labirinto di clorazione arriva all'interno del canale consortile "collettore B", è smentito dai rapporti di prova trasmessi dall'Arpacal, secondo cui la concentrazione dei liquidi sospesi è inferiore ai limiti di legge; in ogni caso, il superamento di alcuni limiti allo scarico, quali l'azoto ammoniacale e l'escherichia coli, integra, al più, l'illecito amministrativo di cui all'art. 133 d.lgs. n. 152 del 2006.

Aggiunge il ricorrente che la presenza di materiale flottante sulla superficie del bacino di dissabbiatura è un fatto del tutto fisiologico e quindi penalmente irrilevante.

Sotto altro profilo, il difensore censura la violazione delle procedura di prelievo e campionamento, come disciplinato dai paragrafi 1.1 e 1.2 dell'Allegato 5 della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, posto che i campionamenti risultano effettuati in modalità istantanea per l'analisi batteriologica e con prelievo mediato a tre ore per l'analisi chimica e, in ogni caso, nei verbali non è riportata alcuna motivazione atta a giustificare l'adozione di una modalità di prelievo diversa da quella prescritta.

Si aggiunge, inoltre, che sono state disattese le metodiche ufficiali descritte nel manuale n. 29 del 2003 "Metodi analitici per le acque" [OSCURATO:PERSONA]Cnr di cui alle sezioni 1030 e 6010.

Il difensore, infine, censura la qualificazione del fatto, da ricondurre nella previsione dell'art. 133 d.lgs. n. 152 del 2006. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.2.

Da quanto emerge dagli atti (cfr. p. 1 del decreto del G.i.p. del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 luglio 2021), oggetto di sequestro è la piattaforma depurativa sita in [OSCURATO:PERSONA], area industriale [OSCURATO:PERSONA] XVI, comparto 5, affidata in gestione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] è amministratore unico e legale rappresentante.

Il ricorso, come anticipato, è stato proposto dal Caterina in proprio, nella veste di indagato, e non quale legale rappresentante della Deca s.r.I., locuzione che non viene mai spesa nel ricorso e che trova conferma, del resto, nella mancanza della procura speciale in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - uno dei difensori di fiducia del Caterina, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal verbale di identificazione dell'indagato in data 2 agosto 2021 - che ha redatto e sottoscritto il ricorso per cassazione.

3. Orbene, a tal proposito deve richiamarsi l'orientamento, costantemente predicato da questa Corte di legittimità, secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - dep. 24/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 - dep. 12/02/2019, Firriolo, Rv. 274992, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 - dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio).

Infatti, l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; S.ez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412).

4. Nel caso in esame, è manifesta la mancanza di interesse del ricorrente, che agisce in proprio e non, come avrebbe dovuto, quale legale rappresentante della società, per l'assorbente ragione che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, l'eliminazione del decreto di sequestro avrebbe come unico effetto quello di sciogliere il vincolo ablativo con conseguente restituzione del bene alla società, senza alcun vantaggio per il ricorrente medesimo nella veste di indagato.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo della piattaforma depurativa sita in [OSCURATO:PERSONA], area industriale [OSCURATO:PERSONA] XVI, compatto 5, ipotizzando i reati di cui agli artt. 81 cpv., 256, commi 1 e 4 d.lgs. n. 152 del 2006 e 81 cpv., 674 cod. pen. a carico del Demetrio, quale titolare della Deca s.r.I., società cui è affidata la gestione della predetta piattaforma. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo, con cui deduce la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 256 d.lgs. 152 del 2006, e la mancanza assoluta della motivazione. Assume il difensore che l'accertamento posto alla base del decreto di sequestro preventivo, ossia il perdurante trascinamento di fango che dal labirinto di clorazione arriva all'interno del canale consortile "collettore B", è smentito dai rapporti di prova trasmessi dall'Arpacal, secondo cui la concentrazione dei liquidi sospesi è inferiore ai limiti di legge; in ogni caso, il superamento di alcuni limiti allo scarico, quali l'azoto ammoniacale e l'escherichia coli, integra, al più, l'illecito amministrativo di cui all'art. 133 d.lgs. n. 152 del 2006. Aggiunge il ricorrente che la presenza di materiale flottante sulla superficie del bacino di dissabbiatura è un fatto del tutto fisiologico e quindi penalmente irrilevante. Sotto altro profilo, il difensore censura la violazione delle procedura di prelievo e campionamento, come disciplinato dai paragrafi 1.1 e 1.2 dell'Allegato 5 della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, posto che i campionamenti risultano effettuati in modalità istantanea per l'analisi batteriologica e con prelievo mediato a tre ore per l'analisi chimica e, in ogni caso, nei verbali non è riportata alcuna motivazione atta a giustificare l'adozione di una modalità di prelievo diversa da quella prescritta. Si aggiunge, inoltre, che sono state disattese le metodiche ufficiali descritte nel manuale n. 29 del 2003 "Metodi analitici per le acque" [OSCURATO:PERSONA]Cnr di cui alle sezioni 1030 e 6010. Il difensore, infine, censura la qualificazione del fatto, da ricondurre nella previsione dell'art. 133 d.lgs. n. 152 del 2006. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.2. Da quanto emerge dagli atti (cfr. p. 1 del decreto del G.i.p. del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 luglio 2021), oggetto di sequestro è la piattaforma depurativa sita in [OSCURATO:PERSONA], area industriale [OSCURATO:PERSONA] XVI, comparto 5, affidata in gestione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] è amministratore unico e legale rappresentante. Il ricorso, come anticipato, è stato proposto dal Caterina in proprio, nella veste di indagato, e non quale legale rappresentante della Deca s.r.I., locuzione che non viene mai spesa nel ricorso e che trova conferma, del resto, nella mancanza della procura speciale in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - uno dei difensori di fiducia del Caterina, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal verbale di identificazione dell'indagato in data 2 agosto 2021 - che ha redatto e sottoscritto il ricorso per cassazione. 3. Orbene, a tal proposito deve richiamarsi l'orientamento, costantemente predicato da questa Corte di legittimità, secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - dep. 24/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 - dep. 12/02/2019, Firriolo, Rv. 274992, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 - dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio). Infatti, l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; S.ez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412). 4. Nel caso in esame, è manifesta la mancanza di interesse del ricorrente, che agisce in proprio e non, come avrebbe dovuto, quale legale rappresentante della società, per l'assorbente ragione che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, l'eliminazione del decreto di sequestro avrebbe come unico effetto quello di sciogliere il vincolo ablativo con conseguente restituzione del bene alla società, senza alcun vantaggio per il ricorrente medesimo nella veste di indagato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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