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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 agosto 2021

Cassazione n. 43515/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità; lette le conclusioni del difensore che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 6/7/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di LODI in data 19/6/2019, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per due ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen., capi d) ed e), e una ipotesi di reato di cui all'art. 56 e 628 cod. pen., capo h).

1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo h), la tentata rapina, in relazione alla mancata applicazione della disciplina della desistenza volontaria.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. In data 26 agosto 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 29 settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della ricorrente, si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato e applicato l'art. 56, comma terzo cod. pen. in quanto la ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dai giudici dell'appello, avrebbe desistito dalla commissione del reato prima che gli atti compiuti fossero qualificabili come tentativo.

La motivazione sul punto, d'altro canto, sarebbe illogica in quanto si fonderebbe su di "un argomento non di carattere oggettivo ma teso ad interpretare le intenzioni dell'imputata sulla base di un dato meramente soggettivo e non percepibile dal giudice".

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. La desistenza dal delitto e il recesso attivo sono configurabili solo quando la decisione, rispettivamente di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento, è il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, 2019, T., Rv. 275647) A tali fini, infatti, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontà del soggetto agente per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa, che pure non deve essere intesa come spontanea, deve comunque risultare come non necessitata, cioè come effettuata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (così Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535).

Nei reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, d'altro canto, non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, solo se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677).1.2 Nel caso di specie la Corte territoriale, come evidenziato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, ha correttamente applicato i principi esposti e la motivazione sul punto è adeguata e coerente agli elementi emersi.

In motivazione, infatti, è ampiamente specificato che la sequenza e la successione degli eventi "è stata interrotta a causa della presenza dei Carabinieri all'interno della filiale bancaria" e che l'imputata ha desistito perché ha immediatamente percepito la presenza dei militari.

Conclusione questa coerentemente fondata sulla base di concreti elementi di fatto (cfr. pagine 19 e 26 della sentenza impugnata).

2. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e che la motivazione sarebbe carente quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò, dopo aver individualizzato il trattamento sanzionatorio riducendo la pena inflitta dal primo giudice, anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi di valutazione di carattere positivo ciò anche con riferimento al comportamento processuale.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare e che tiene conto anche dell'interruzione dei rapporti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 5/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità; lette le conclusioni del difensore che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 6/7/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di LODI in data 19/6/2019, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per due ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen., capi d) ed e), e una ipotesi di reato di cui all'art. 56 e 628 cod. pen., capo h). 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo h), la tentata rapina, in relazione alla mancata applicazione della disciplina della desistenza volontaria. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. In data 26 agosto 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 29 settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della ricorrente, si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato e applicato l'art. 56, comma terzo cod. pen. in quanto la ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dai giudici dell'appello, avrebbe desistito dalla commissione del reato prima che gli atti compiuti fossero qualificabili come tentativo. La motivazione sul punto, d'altro canto, sarebbe illogica in quanto si fonderebbe su di "un argomento non di carattere oggettivo ma teso ad interpretare le intenzioni dell'imputata sulla base di un dato meramente soggettivo e non percepibile dal giudice". La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. La desistenza dal delitto e il recesso attivo sono configurabili solo quando la decisione, rispettivamente di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento, è il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, 2019, T., Rv. 275647) A tali fini, infatti, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontà del soggetto agente per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa, che pure non deve essere intesa come spontanea, deve comunque risultare come non necessitata, cioè come effettuata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (così Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). Nei reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, d'altro canto, non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, solo se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677).1.2 Nel caso di specie la Corte territoriale, come evidenziato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, ha correttamente applicato i principi esposti e la motivazione sul punto è adeguata e coerente agli elementi emersi. In motivazione, infatti, è ampiamente specificato che la sequenza e la successione degli eventi "è stata interrotta a causa della presenza dei Carabinieri all'interno della filiale bancaria" e che l'imputata ha desistito perché ha immediatamente percepito la presenza dei militari. Conclusione questa coerentemente fondata sulla base di concreti elementi di fatto (cfr. pagine 19 e 26 della sentenza impugnata). 2. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e che la motivazione sarebbe carente quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò, dopo aver individualizzato il trattamento sanzionatorio riducendo la pena inflitta dal primo giudice, anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi di valutazione di carattere positivo ciò anche con riferimento al comportamento processuale. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare e che tiene conto anche dell'interruzione dei rapporti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 5/10/2021
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