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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00444/2024

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11706/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] d ’ Aqui n o n. 75 presso l o studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p .e.c. i nd icato nel controricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - i ntimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn. 332/2017pubblicata il 19 dicembre 201 7 Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 10 ottobre 2023 dal ConsigliereDanilo C hi eca Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale F ulvio T roncone , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi per il ricorrente l ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] e per le controricorrenti l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietarie di un terreno sito in Enna alla contrada [OSCURATO:PERSONA], cita vano in giudizio, davanti allocale Tribunale , la l oro vicina G ermana Longo, lamentando che costei - per quanto in questa sede ancora interessa- avesse apportato modifiche alle finestre del propri o contiguo fabbricato , c onsistite nel l ’ abbassamento della rela tiva soglia e nella sostituzione delle pre esistenti g r iglie lisc e con grate bombate , in tal modo trasformando le orig inarie a pe rture lucifere in ve re e proprie vedute , senza osservare le distanze prescritte dalla leggeper la loro apertura.

Chiedevano, pertanto, la condanna della convenuta al ripristino dello status quo antemediante l’eliminazione delle opere realizzate.

Radicatosi i l contraddittorio, si costi tuiva l a Longo, la quale contestava la fondatezza delle avverse pretes e , c hieden done il rigetto.

All’esito del giudizio, in accoglimento della domanda, il Tribunale adìto condannava la Longo a trasf ormare in luc i le vedute illegittimamente aperte sul muro posto al confine con la pr oprietà delle attrici.

La decisione veniva appellata dalla parte soccombente dinanzi al la Corte distrettuale di Caltanissetta, la quale, con sentenza n. 332/2017 del 19 dic embre 2017 - resa nel contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e d i [OSCURATO:PERSONA] , nella rispettiva qualità di eredi, le prime due, di [OSCURATO:PERSONA], la terza, di [OSCURATO:PERSONA], nel frattemp o decedute - , respin geva il gravame,condannando l ’ imp ugnante al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale sentenza Umber t o Sparacio, nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] dice e [OSCURATO:PERSONA] barino hanno resis t it o mediante la notifica di uncontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice è invece rimasta intimata.

Con ordinanza interlocutoria n. 24192 /20 19 del 2 7 settembre 2019, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c. p.c., la Sesta Sez ione Civile ha rimesso la causa al la pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, del medesimo codice.

Nei termini di cui all ’ art. 378 c.p.c. i l Pubblico Ministero ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato sintetiche memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell ’ art. 905, comma 3, c.c..

Si assume che la Corte d’Appello avrebbe erron eamente escluso che nel caso di specie possa trovare applicazione la norma evocata in rubrica, pur risultando paci fico in ca usa che i fondi di proprietà dei contendenti s ono e n tr am b i allineati lungo la me d esim a via pubblica.

Con il secondo motivo è dedotta laviolazione dell’art. 5 D.M. n. 55 del 2014,nonché degli art t. 10 e 15 c.p.c. .

Sirimprovera a l giudice d istr et tuale di a ver liqui dato le spese di secondo gradoin favore delle appellate in un importo ( 3.000 euro, al netto degli esborsi e degli accessori di legge) manifestamente eccessivo rispetto al valore della controversia, pari a d appena 25 euro.

Il primo motivo p one una questione di diritto che in passato non aveva ricevuto una soluzione univoca nelle pronunce di legittimità intervenutein subiecta materia.

Sennonchè, il contrastovenutosi a creare può ormai ritenersi s opito alla luce della successiva evoluzione giurisprudenz iale sul tema in discussione, il che induce il Collegio a disatt endere la richiesta di rimessione deg l i atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la valutazione dell’opportunità di ri assegnare il ricorso alle S ezion i Unite , ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c..

Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni.

L’art. 905, ultimo comma, c.c. e sc l ude l ’ obbligo di osservare l a distanza minima di un metro e mezzo per l ’ apert ura di vedute dirette verso il fondo del vicino quando fra i due fondi vi sia una via pubblica.

Sin dalla sentenza d elle Sezion i Unite n. 3460 /1977 , preced uta da altre più risalenti nel tempo (n. 2945/1960, n. 927/1967 e n. 780/1970), ques ta Corte ha costantemente affermato che le distanze per l’apertura di vedute prescritte dalla citata norma del codice sostanziale non sono applicabili in caso di presenza di una strada pubblica, sia che questa passi fra i due immobili interessati, rendendoli fronteggianti, sia che si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto.

Al cennatoindirizzo si sono in sèguito uniformate, fra le altre, Cass.n. 3519/1979, Cass. n. 9297/1992 e Cass. n. 2390/1994.

Con specifico ri ferim ento alla prima e al la terza delle pron unce summenzionate, giov a precisare che, sebbene nelle relativ e massime si legga ch e a rendere in applicabile la disciplin a dett ata dall’art. 905 c.c.basterebbe il fatto che i due fondi sia no confinanti con la via pubblica, « indipendentemente dalla loro recipr oca collocazione», nella motivazione delle sentenze t rova si , invece, riaffermato il principio secondo cui , all ’ indicato fine, è necessario chedetta via quantomeno delimi t i ad angolo retto i due fondi.

In un simile contesto si inserisce la sentenza n. 2159/ 2002 , la quale, muovendo dal rilievo che l ’esonero da l divieto imposto da i primi due commidell’art. 905 c.c. sia giustificato dall ’ identificazione della strada pubblica come uno spazio dal quale chiunque può spingere liberamente lo sguardo sui fondi adiacenti, ha esteso il principio di diritto sancito nei precedent i innanzi citati alla diversa fattispecie difondi posti in allineamento sullo stesso lato di una via pubblica.

Detta ultima pronuncia è stata poi a s ua volta r ichiamata da lla successiva sentenzan. 4222/2009, con la quale si è s ta tuito che la norma di cui all’art. 905, ultimo comma , c .c. è applica b ile indipendentemente dalla reciproca collocazione rispetto alla strada pubblica dei due fondi con essa confin anti , i quali , pertanto, possono anche essere contigui o trovarsi ad angolo retto.

Successivamente, questa Cortere golatrice è però tornata a ri badire il proprio tradizionale insegna mento con la sentenza n. 13000/2013, nella quale è stato posto in evidenz a c om e la ratio della cessazione del divieto di ap ertura d i vedute dirette verso i l fondo altrui a distanza inferiore a un metro e cinquanta sia da ravvisare in ciò, che la tutela della riservatezza presuppone la contiguità dei fondi.

Ne discende che, una volta interrotta tale con tiguità, per eff etto della presenza di una via pubblica, non v’è ragione di mantenere il divieto in questione ; per contro , a llor qu ando i due fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, la contiguità non viene meno e con essa permane l’esigenza di riservatezza tutelata dalla norma.

Dopo questo intervento chi ari ficatore l a giur isprudenza di legittimità si è ormai assestata nel senso che il divieto di cui ai primi due commi dell’art. 905 c.c. rimane operante in caso di fondi allineati lungo la medesima via pubblica.

In particolare, con ordinanza n. 20050/2018, la Sesta Sezione Civile ha dichiarato inammissibile, a i sensi dell ’ a rt. 360 - bis n. 1 ) c.p.c., ilricorso per cassazione proposto avv erso una sentenza che aveva riten uto inoperante l ’ es e nzione prevista dall ’ art . 905 , ultimo comma, c.c. in caso d i edifici allineati sul medesimo lato di una strada pubblica.

In taleprovvedimento è stato r imar ca t o che la sentenza impugnata aveva deciso la questio ne di diritto oggetto d i censur a in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e che il ricors o non offr iva argomenti per mutare orientamento.

Non contrastano con il surriferito indirizz o Cass. n. 3036/2015 e Cass. n. 11967/2017, in quanto in nessuna delle du e pronunc e trovasi affermato che l ’ alli neamento dei fondi lu n go la medesima via pubblicagiustifica l’esonero dall’osservanza delle distanze legali per l’apertura di vedute dirette ; anzi , la seconda richiama espressamente Cass. n. 13000/2013, che, come si è visto sopra , ha sancitoun ben diverso principio di diritto.

Ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, ritiene il Collegio di dover dare continuità all ’ orientament o o rmai stabilizzatosi in materia , non rav visando v alide ragion i per discostarsene.

E poiché dalle con cordi allegazioni delle parti si evince c he i fondi per cui è causasono fra loro contigui e alli neati sullo stesso lato di una via pubblica, il motivo in esame è inevitabilmente destinato al rigetto.

Il secondo mezzo è invece fondato.

Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze lega li tra immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l’azione esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria.

Pertanto, ai fini della competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione(da considerare come fondo servente ) , giusta il disposto dell’art. 15c.p.c. (cfr. Cass. n. 33 45 7/2019, Cass. n. 141 6 /1999, Cass. n. 4654/1998, Cass.n. 320/1985).

Nel caso di specie, il reddito dominicale del terreno di proprietà delle [OSCURATO:PERSONA]Barbarino, ver so il quale sono state aperte le vedute abusive oggetto di controversia, risulta pari a 0,50 euro , come si ricava dalla visura catastale prodotta in atti dall ’ o riginaria parte attrice e allegata alla relazione redatta dal c.t.u. nominato in prime cure.

Tale importo, rivalutato dell’80% a mente dell’art. 3, comma 50, L. n. 662 del 1996, ascendevaa 0, 90 euro al la data della prop osizione della domanda(sull’argomento si veda Cass. n. 1600/1991 ) .

Moltiplicando, quindi,per 50 il reddito domini c al e così rivalutato , si ottiene che il valore della presente controversia risultava pari a 4 5 euro, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione delle spese di secondo grado, occorreva avere riguardo allo scaglione da 0,01 e 1.100 euro delle tabelle allegate al D. M. n. 55 del 2014 , nella formulazione vi gente anterior ment e alle modifiche apportate dal D.M. n. 37del 2018 ( essendo sta ta la sentenza d ’ appello pubblicata il19 dicembre 2017) .

In base ad esso, pur volendo ri conoscere sus sistenti i presupposti per l’applicazione degli aumenti de i valori medi previsti dall ’art. 4, comma 1, D.M. cit., le spese di secondo grado erano det e r minabili nell’importo massimo d i 1.186 euro ( fase di studio della controversia: 243 euro [ 135 euro + 8 0%] ; fase introduttiva del giudizio: 243 euro [ 135 euro + 8 0%] ; fase istr u ttor ia e/o d i trattazione: 340 euro [ 17 0 euro + 10 0% ] ; fase de cisiona le : 360 euro [ 200 euro + 8 0%] ; 243 + 243 + 340 + 36 0 e uro = 1.186 euro), notevolmente inf eriore a quello di 3.000 euro liquidato dalla Corte nissena, la quale , peraltro, non ha fornito alcuna giustificazione del superamento dei limititabellari.

Ciò p o s to, va ricordato che, in caso di liquidazione delle spese processuali operata successivamente al l ’ entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione delle stesse secondo i valori medi ivi in dicati, dovendo il giudice soltanto quantificare il compenso fra il minimo e il massimo delle tabelle, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è però doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché sia no controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr. Cass. n. 14198/2022, Cass. n. 89/20 2 1 , Cass. n. 2386/2017).

Sulla scorta delle considerazioni che p recedono , l a sentenza va, dunque,cassata in parte qua.

Poiché no n sono necessari ulteriori ac certamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell ’ art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., con la liquidazione delle spese di appello nel complessivo importo di 900 euro, contenuto e ntro i valori tabellar i minimi e massimi, con l’aggiunta degliaccessori di legge.

Nei rapporti fra le parti costituite il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compe n sa zione dell a metà dell e s pese del presente grado di giudizio, che per la restante frazione vanno poste a carico del ricorrente, nel complesso risultato preval e n te mente soccombente.

Per la relativaliquidazione si r imanda a l d ispositiv o.

Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ; cassa l ’ impugnata sentenza , in re l a z i one al motivo accolto , e , decidendo nel merito, ridetermina le spese d i secondo grado poste a carico della parte appellante in complessivi 9 00 euro , oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] acio a rifondere alle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] zia [OSCURATO:PERSONA] e Ange la Barbarinola metà delle spese del presente g rado di giudizio, che in tale già ridotta misura liquida in complessivi 539 euro ( di cui 200 per esborsi) a favore della prima e in com plessivi 468 euro (di c ui 200 per esborsi) a favore della second a , oltre , per entrambe, al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge , compensando fra le stesse parti la re s t ante frazione delle dette spese.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11706/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] d ’ Aqui n o n. 75 presso l o studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p .e.c. i nd icato nel controricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - i ntimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn. 332/2017pubblicata il 19 dicembre 201 7 Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 10 ottobre 2023 dal ConsigliereDanilo C hi eca Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale F ulvio T roncone , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi per il ricorrente l ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] e per le controricorrenti l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietarie di un terreno sito in Enna alla contrada [OSCURATO:PERSONA], cita vano in giudizio, davanti allocale Tribunale , la l oro vicina G ermana Longo, lamentando che costei - per quanto in questa sede ancora interessa- avesse apportato modifiche alle finestre del propri o contiguo fabbricato , c onsistite nel l ’ abbassamento della rela tiva soglia e nella sostituzione delle pre esistenti g r iglie lisc e con grate bombate , in tal modo trasformando le orig inarie a pe rture lucifere in ve re e proprie vedute , senza osservare le distanze prescritte dalla leggeper la loro apertura. Chiedevano, pertanto, la condanna della convenuta al ripristino dello status quo antemediante l’eliminazione delle opere realizzate. Radicatosi i l contraddittorio, si costi tuiva l a Longo, la quale contestava la fondatezza delle avverse pretes e , c hieden done il rigetto. All’esito del giudizio, in accoglimento della domanda, il Tribunale adìto condannava la Longo a trasf ormare in luc i le vedute illegittimamente aperte sul muro posto al confine con la pr oprietà delle attrici. La decisione veniva appellata dalla parte soccombente dinanzi al la Corte distrettuale di Caltanissetta, la quale, con sentenza n. 332/2017 del 19 dic embre 2017 - resa nel contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e d i [OSCURATO:PERSONA] , nella rispettiva qualità di eredi, le prime due, di [OSCURATO:PERSONA], la terza, di [OSCURATO:PERSONA], nel frattemp o decedute - , respin geva il gravame,condannando l ’ imp ugnante al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza Umber t o Sparacio, nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] dice e [OSCURATO:PERSONA] barino hanno resis t it o mediante la notifica di uncontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice è invece rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria n. 24192 /20 19 del 2 7 settembre 2019, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c. p.c., la Sesta Sez ione Civile ha rimesso la causa al la pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, del medesimo codice. Nei termini di cui all ’ art. 378 c.p.c. i l Pubblico Ministero ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato sintetiche memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell ’ art. 905, comma 3, c.c.. Si assume che la Corte d’Appello avrebbe erron eamente escluso che nel caso di specie possa trovare applicazione la norma evocata in rubrica, pur risultando paci fico in ca usa che i fondi di proprietà dei contendenti s ono e n tr am b i allineati lungo la me d esim a via pubblica. Con il secondo motivo è dedotta laviolazione dell’art. 5 D.M. n. 55 del 2014,nonché degli art t. 10 e 15 c.p.c. . Sirimprovera a l giudice d istr et tuale di a ver liqui dato le spese di secondo gradoin favore delle appellate in un importo ( 3.000 euro, al netto degli esborsi e degli accessori di legge) manifestamente eccessivo rispetto al valore della controversia, pari a d appena 25 euro. Il primo motivo p one una questione di diritto che in passato non aveva ricevuto una soluzione univoca nelle pronunce di legittimità intervenutein subiecta materia. Sennonchè, il contrastovenutosi a creare può ormai ritenersi s opito alla luce della successiva evoluzione giurisprudenz iale sul tema in discussione, il che induce il Collegio a disatt endere la richiesta di rimessione deg l i atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la valutazione dell’opportunità di ri assegnare il ricorso alle S ezion i Unite , ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.. Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni. L’art. 905, ultimo comma, c.c. e sc l ude l ’ obbligo di osservare l a distanza minima di un metro e mezzo per l ’ apert ura di vedute dirette verso il fondo del vicino quando fra i due fondi vi sia una via pubblica. Sin dalla sentenza d elle Sezion i Unite n. 3460 /1977 , preced uta da altre più risalenti nel tempo (n. 2945/1960, n. 927/1967 e n. 780/1970), ques ta Corte ha costantemente affermato che le distanze per l’apertura di vedute prescritte dalla citata norma del codice sostanziale non sono applicabili in caso di presenza di una strada pubblica, sia che questa passi fra i due immobili interessati, rendendoli fronteggianti, sia che si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto. Al cennatoindirizzo si sono in sèguito uniformate, fra le altre, Cass.n. 3519/1979, Cass. n. 9297/1992 e Cass. n. 2390/1994. Con specifico ri ferim ento alla prima e al la terza delle pron unce summenzionate, giov a precisare che, sebbene nelle relativ e massime si legga ch e a rendere in applicabile la disciplin a dett ata dall’art. 905 c.c.basterebbe il fatto che i due fondi sia no confinanti con la via pubblica, « indipendentemente dalla loro recipr oca collocazione», nella motivazione delle sentenze t rova si , invece, riaffermato il principio secondo cui , all ’ indicato fine, è necessario chedetta via quantomeno delimi t i ad angolo retto i due fondi. In un simile contesto si inserisce la sentenza n. 2159/ 2002 , la quale, muovendo dal rilievo che l ’esonero da l divieto imposto da i primi due commidell’art. 905 c.c. sia giustificato dall ’ identificazione della strada pubblica come uno spazio dal quale chiunque può spingere liberamente lo sguardo sui fondi adiacenti, ha esteso il principio di diritto sancito nei precedent i innanzi citati alla diversa fattispecie difondi posti in allineamento sullo stesso lato di una via pubblica. Detta ultima pronuncia è stata poi a s ua volta r ichiamata da lla successiva sentenzan. 4222/2009, con la quale si è s ta tuito che la norma di cui all’art. 905, ultimo comma , c .c. è applica b ile indipendentemente dalla reciproca collocazione rispetto alla strada pubblica dei due fondi con essa confin anti , i quali , pertanto, possono anche essere contigui o trovarsi ad angolo retto. Successivamente, questa Cortere golatrice è però tornata a ri badire il proprio tradizionale insegna mento con la sentenza n. 13000/2013, nella quale è stato posto in evidenz a c om e la ratio della cessazione del divieto di ap ertura d i vedute dirette verso i l fondo altrui a distanza inferiore a un metro e cinquanta sia da ravvisare in ciò, che la tutela della riservatezza presuppone la contiguità dei fondi. Ne discende che, una volta interrotta tale con tiguità, per eff etto della presenza di una via pubblica, non v’è ragione di mantenere il divieto in questione ; per contro , a llor qu ando i due fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, la contiguità non viene meno e con essa permane l’esigenza di riservatezza tutelata dalla norma. Dopo questo intervento chi ari ficatore l a giur isprudenza di legittimità si è ormai assestata nel senso che il divieto di cui ai primi due commi dell’art. 905 c.c. rimane operante in caso di fondi allineati lungo la medesima via pubblica. In particolare, con ordinanza n. 20050/2018, la Sesta Sezione Civile ha dichiarato inammissibile, a i sensi dell ’ a rt. 360 - bis n. 1 ) c.p.c., ilricorso per cassazione proposto avv erso una sentenza che aveva riten uto inoperante l ’ es e nzione prevista dall ’ art . 905 , ultimo comma, c.c. in caso d i edifici allineati sul medesimo lato di una strada pubblica. In taleprovvedimento è stato r imar ca t o che la sentenza impugnata aveva deciso la questio ne di diritto oggetto d i censur a in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e che il ricors o non offr iva argomenti per mutare orientamento. Non contrastano con il surriferito indirizz o Cass. n. 3036/2015 e Cass. n. 11967/2017, in quanto in nessuna delle du e pronunc e trovasi affermato che l ’ alli neamento dei fondi lu n go la medesima via pubblicagiustifica l’esonero dall’osservanza delle distanze legali per l’apertura di vedute dirette ; anzi , la seconda richiama espressamente Cass. n. 13000/2013, che, come si è visto sopra , ha sancitoun ben diverso principio di diritto. Ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, ritiene il Collegio di dover dare continuità all ’ orientament o o rmai stabilizzatosi in materia , non rav visando v alide ragion i per discostarsene. E poiché dalle con cordi allegazioni delle parti si evince c he i fondi per cui è causasono fra loro contigui e alli neati sullo stesso lato di una via pubblica, il motivo in esame è inevitabilmente destinato al rigetto. Il secondo mezzo è invece fondato. Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze lega li tra immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l’azione esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria. Pertanto, ai fini della competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione(da considerare come fondo servente ) , giusta il disposto dell’art. 15c.p.c. (cfr. Cass. n. 33 45 7/2019, Cass. n. 141 6 /1999, Cass. n. 4654/1998, Cass.n. 320/1985). Nel caso di specie, il reddito dominicale del terreno di proprietà delle [OSCURATO:PERSONA]Barbarino, ver so il quale sono state aperte le vedute abusive oggetto di controversia, risulta pari a 0,50 euro , come si ricava dalla visura catastale prodotta in atti dall ’ o riginaria parte attrice e allegata alla relazione redatta dal c.t.u. nominato in prime cure. Tale importo, rivalutato dell’80% a mente dell’art. 3, comma 50, L. n. 662 del 1996, ascendevaa 0, 90 euro al la data della prop osizione della domanda(sull’argomento si veda Cass. n. 1600/1991 ) . Moltiplicando, quindi,per 50 il reddito domini c al e così rivalutato , si ottiene che il valore della presente controversia risultava pari a 4 5 euro, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione delle spese di secondo grado, occorreva avere riguardo allo scaglione da 0,01 e 1.100 euro delle tabelle allegate al D. M. n. 55 del 2014 , nella formulazione vi gente anterior ment e alle modifiche apportate dal D.M. n. 37del 2018 ( essendo sta ta la sentenza d ’ appello pubblicata il19 dicembre 2017) . In base ad esso, pur volendo ri conoscere sus sistenti i presupposti per l’applicazione degli aumenti de i valori medi previsti dall ’art. 4, comma 1, D.M. cit., le spese di secondo grado erano det e r minabili nell’importo massimo d i 1.186 euro ( fase di studio della controversia: 243 euro [ 135 euro + 8 0%] ; fase introduttiva del giudizio: 243 euro [ 135 euro + 8 0%] ; fase istr u ttor ia e/o d i trattazione: 340 euro [ 17 0 euro + 10 0% ] ; fase de cisiona le : 360 euro [ 200 euro + 8 0%] ; 243 + 243 + 340 + 36 0 e uro = 1.186 euro), notevolmente inf eriore a quello di 3.000 euro liquidato dalla Corte nissena, la quale , peraltro, non ha fornito alcuna giustificazione del superamento dei limititabellari. Ciò p o s to, va ricordato che, in caso di liquidazione delle spese processuali operata successivamente al l ’ entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione delle stesse secondo i valori medi ivi in dicati, dovendo il giudice soltanto quantificare il compenso fra il minimo e il massimo delle tabelle, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è però doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché sia no controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr. Cass. n. 14198/2022, Cass. n. 89/20 2 1 , Cass. n. 2386/2017). Sulla scorta delle considerazioni che p recedono , l a sentenza va, dunque,cassata in parte qua. Poiché no n sono necessari ulteriori ac certamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell ’ art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., con la liquidazione delle spese di appello nel complessivo importo di 900 euro, contenuto e ntro i valori tabellar i minimi e massimi, con l’aggiunta degliaccessori di legge. Nei rapporti fra le parti costituite il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compe n sa zione dell a metà dell e s pese del presente grado di giudizio, che per la restante frazione vanno poste a carico del ricorrente, nel complesso risultato preval e n te mente soccombente. Per la relativaliquidazione si r imanda a l d ispositiv o. Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ; cassa l ’ impugnata sentenza , in re l a z i one al motivo accolto , e , decidendo nel merito, ridetermina le spese d i secondo grado poste a carico della parte appellante in complessivi 9 00 euro , oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] acio a rifondere alle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] zia [OSCURATO:PERSONA] e Ange la Barbarinola metà delle spese del presente g rado di giudizio, che in tale già ridotta misura liquida in complessivi 539 euro ( di cui 200 per esborsi) a favore della prima e in com plessivi 468 euro (di c ui 200 per esborsi) a favore della second a , oltre , per entrambe, al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge , compensando fra le stesse parti la re s t ante frazione delle dette spese. Così deciso in Roma, n