CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 30102/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 del Tribunale di Teramodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 20.12.2024, il Tribunale di Teramo, in funzione digiudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta dall’odierno ricorrente aventead oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra taluni reati e, inspecie:1) Tra quelli di cui ai nn.10-16 del casellario2) Tra quelli di cui ai nn. 26-27 del casellario3) Tra quelli di cui ai numeri 33-34 del casellario;rilevato che l’istanza è stata rigettata, quanto al primo gruppo, in quanto i reatiin oggetto hanno come unico comune denominatore il conseguimento di unprofitto, elemento insufficiente ad individuare un’unica determinazionecriminosa; quanto ai reati di cui al gruppo 2) perché, benché della medesimatipologia, osta al riconoscimento del vincolo della continuazione la diversità dellemodalità del fatto nonché le circostanze di tempo e luogo dell’azione; quanto aireati del gruppo 3) in quanto si tratta di fattispecie eterogenee, commesse intempi, luoghi e con modalità diverse, indicative di una generica inclinazione adelinquere attuata per soddisfare bisogni e necessità contingenti;rilevato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa delricorrente limitatamente al rigetto della continuazione tra i reati di cui al gruppo2) e 3). Quanto a quelli di cui al gruppo 2), ha osservato che si tratta di reati exart. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi in provincia di Teramo, all’interno delpub gestito dal ricorrente, al fine di procurarsi denaro per mantenere il nucleofamiliare e il figlio nato da un’altra unione; quanto a quelli di cui al gruppo 3),riferisce in ordine al contesto in cui furono maturati i reati in concorso con unterzo e che la finalità era, anche in questo caso, il sostentamento della famiglia;ritenuto che il ricorso, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati,sia inammissibile;in particolare, quanto al primo motivo relativo ai reati di cui al gruppo 2)costituiti da violazione al d.P.R. n. 309 del 1990, si osserva che quello dedotto(necessità di provvedere al mantenimento della famiglia) integra il movente dellacondotta e non è indicativo dell’unicità del momento ideativo. «Il movente,invero, come causa personale determinante, ben si può riproporre in diversimomenti, per circostanze occasionali, e per ciò non necessariamente esseresintomo di un'unica ideazione ab origine dei delitti poi commessi in tempi eluoghi diversi. Poiché, ai fini della continuazione, rettamente intesa, quel checonta è che i singoli reati siano esecutivi di un'unica preventiva ideazione, e chela loro programmazione sia sufficientemente specifica, è evidente che l'unicitàdel movente, per quanto elemento da tenere in considerazione, non può però exse essere decisivo ai fini del riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81 cpv. c.p.[...]» (Sez. 1, n. 35639del 02/07/2013, Rv. 256307 – 01, in motivazione). Neconsegue che, in difetto di altri elementi comprovanti una unità ideativa, l’unicitàdel movente non è sufficiente ad integrare il vincolo della continuazione;ritenuto che analoga considerazione deve svolgersi con riferimento al terzogruppo di reati, in relazione ai quali il Tribunale ha escluso la continuazione sullabase della eterogeneità delle fattispecie nonché dell’ampio lasso temporale in cuisono stati commessi. Ebbene, a fronte di tali considerazioni che escludono lasussistenza degli indici rivelatori di una possibile unità ideativa, la finalizzazionedelle condotte al mantenimento della famiglia, integra, ancora una volta, unmero movente;ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che, inforza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente debba esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutacongrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulandoprofili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]