Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:1034
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0149_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑149/24)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Certezza del diritto – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione definitiva di un giudice nazionale che risulta incompatibile con una successiva sentenza della Corte – Decisione di una Corte costituzionale che dichiara l’incompatibilità con la Costituzione dello Stato membro interessato di una disposizione di diritto nazionale sulla base della quale è stata emessa una sentenza – Domanda di revisione – Termini di decadenza diversi»
1.
Questioni pregiudiziali – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)
(v. punti 20, 21)
2.
Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Diritti soggettivi – Tutela da parte dei giudici nazionali – Ricorso giurisdizionale – Principio di autonomia processuale – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Termine di decadenza di un mese per la presentazione di un ricorso per revocazione – Ammissibilità – Diritto nazionale che prevede un termine di decadenza di tre mesi per la presentazione di un ricorso per revocazione di una decisione giurisdizionale adottata sulla base di una disposizione nazionale successivamente dichiarata incostituzionale – Irrilevanza
(Art. 4, § 3, TUE; art. 267 TFUE)
(v. punti 25‑29, 31 e dispositivo)
3.
Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Diritti soggettivi – Tutela da parte dei giudici nazionali – Ricorso giurisdizionale – Principio di autonomia processuale – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Termine di decadenza di un mese per la presentazione di un ricorso per revocazione – Ammissibilità – Irrilevanza ai fini della possibilità di far sorgere la responsabilità dello Stato membro per la decisione di un organo giurisdizionale di ultima istanza
(Art. 4, § 3, TUE; art. 267 TFUE)
(v. punto 30)
[OSCURATO:PERSONA] 4, paragrafo 3, TUE, letto alla luce dei principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale un ricorso per revocazione di una decisione giurisdizionale definitiva per violazione del diritto dell’Unione deve essere proposto entro il termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale decisione, mentre un ricorso per revocazione vertente sul fatto che la decisione giurisdizionale definitiva di cui trattasi è stata adottata sul fondamento di una disposizione nazionale la cui incostituzionalità è stata, successivamente, constatata da una decisione della Corte costituzionale dello Stato membro interessato, può essere proposto entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale di tale Stato membro, purché le conseguenze concrete di tale constatazione di incostituzionalità derivino direttamente da detta decisione della Corte costituzionale.