Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09810/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9810/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 34/2026* * * UP 14/01/2026* * R G N 35403/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza dell 08/05/2025 della Corte di Appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] * * * che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l annullamento del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1 * * a mezzo del suo difensore propone ricorso per cassazione avverso lasentenza dell 08 maggio 2025 con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato lasentenza emessa in data 01 ottobre 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Parma lo ha condannato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro600 00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata2 Il ricorrente con il primo motivo di impugnazione lamenta violazione di legge nonchécarenza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata prospettatal erroneità della sentenza nella parte in cui il giudicante è indicato quale giudice per leindagini preliminariLa Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare la specifica doglianza difensivabenché la pronuncia impugnata risulti emessa all esito di giudizio abbreviato richiestodall imputato in seguito all adozione di decreto di giudizio immediato Da ciò conseguirebbesecondo la difesa che il magistrato procedente abbia definito il procedimento nella qualità digiudice dell udienza preliminare e non già come riportato in sentenza quale giudice per leindagini preliminari3 Il ricorrente con il secondo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt 168 biscod pen e 464 bis cod proc pen nonché manifesta illogicità della motivazione in ordinealla mancata ammissione alla messa alla provaLa difesa reitera l eccezione con cui era stata affermata la nullità della sentenza di primogrado conseguente al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla provatempestivamente avanzata dal ricorrente in assenza di motivi ostativiI giudici di merito con motivazioni apodittiche e congetturali avrebbero erroneamenterigettato la richiesta esclusivamente in considerazione di una prognosi negativa in ordina allafutura astensione dalla commissione di ulteriori reati senza peraltro compiere unavalutazione del quadro complessivo e della personalità dell imputatoIl ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe sostanzialmente limitata a ribadire leargomentazioni del primo giudice senza svolgere un effettivo confronto critico con glielementi prospettati dalla difesa a sostegno della richiesta di ammissione all istituto dellamessa alla provaIn particolare si lamenta l omessa valutazione del ruolo secondario ascritto all *circoscritto alla sola fase esecutiva della contestata truffa dello stato di disoccupazione cheavrebbe indotto l * a delinquere al fine di provvedere al mantenimento dei figli e delpadre malato della mancata contestazione della recidiva e dell assenza di precedentiostativi della immediata e spontanea restituzione del profitto del reato al momentodell arresto con conseguente elisione delle conseguenze dannose della resipiscenza e delpentimento manifestati dal ricorrente della fattiva collaborazione estrinsecatasi nelledichiarazioni confessorie rese sin dalla prima fase delle indagini nel rispetto delleprescrizioni conseguenti all applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari enella partecipazione attiva al processo della formalizzazione di offerta reale nei confrontidelle due persone offese con conseguente integrale risarcimento del danno della mancatacostituzione di parte civile delle vittime nonché dell avvio di una stabile attività lavorativaindicata quale indice di distacco dalle logiche criminali sottese alle condotte oggetto digiudizioSi assume altresì che sia stata ingiustamente valorizzata in senso sfavorevole la mancataindicazione da parte del ricorrente dei nominativi dei complici ritenendosi invece irrilevantetale condotta omissiva in quanto sorretta dall esigenza di tutelare l incolumità dei proprifamiliari “che già erano stati minacciati a fronte di questa eventualità” vedi pag 8 delricorso4 * * con il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art 640 comma secondo cod pen conseguente alla mancata esclusionedella circostanza aggravante della rappresentazione alla persona offesa di un pericoloimmaginario nonché carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui era statochiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all art 114 cod penA giudizio della difesa i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente l aggravante delpericolo immaginario con argomentazioni illogiche ed ingiuste nonché del tutto smentite dallerisultanze processualiLa Corte territoriale inoltre non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine alla richiestadi applicazione dell attenuante di cui all art 114 cod pen fondata sul ritenuto ruolo minimalesvolto dal ricorrente il quale si sarebbe limitato a recuperare il denaro così realizzando ilsolo segmento finale delle condotte truffaldine senza partecipare alla messa in opera degliartifici e raggiri in danno delle persone offeseIl ricorrente sarebbe quindi l ultimo anello della catena causale che si occupavaesclusivamente di recuperare i soldi presso le abitazioni delle vittime ne conseguirebbe – adire della difesa che il reato si sarebbe realizzato comunque anche senza l apporto causaledell imputato soggetto sicuramente esterno all associazione che organizzava le truffeI giudici di merito avrebbero pertanto dovuto riconoscere la sussistenza dell invocatapronunciare sentenza ex art 129 cod proc pen stante la sopravvenuta remissione diquerela da parte delle persone offese5 Il ricorrente con il quarto motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art 62 n 6 cod pen nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedel risarcimento del dannoÈ stato in proposito affermato che il ricorrente fin dal primo momento avrebbe restituitospontaneamente la refurtiva per poi attivarsi al fine di risarcire le persone offese in aggiuntaalla già menzionata restituzioneIn particolare l offerta reale presentata del ricorrente veniva ritenuta congrua ed accettatadalla persona offesa * * e rifiutata dalla persona offesa * * sulpresupposto del sopravvenuto disinteresse dello stesso alla vicenda processuale e dellascelta comune alla * di non costituirsi parte civile nel processo a carico dell imputato6 Il ricorrente con il quinto motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt 62 bis e 133 cod pen nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheLa Corte territoriale limitandosi ad affermarne la sub valenza rispetto alla gravità del fattodifesa a condurre alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione dellapena in misura pari al minimo edittale contributo marginale alla realizzazione delletruffe spontanea ed immediata restituzione delle somme provento del reato ammissione diresponsabilità in relazione a fatti non ancora a conoscenza degli inquirenti atteggiamentocollaborativo tenuto nel corso dell intero procedimento rispetto delle prescrizioni connesseall esecuzione degli arresti domiciliari sincero pentimento manifestato dall imputatorisarcimento del danno subito dalle persone offese di entità tale da esser ritenuto congruo daqueste ultime inizio di un percorso lavorativo stabile attraverso il quale provvedere almantenimento del nucleo familiareI giudici di appello avrebbero erroneamente valorizzato la condanna riportata dal ricorrenteper diversi fatti giudicati dall autorità giudiziaria bresciana senza tenere conto del fatto checon tale sentenza sarebbe stata determinata una pena inferiore a quella oggetto di giudiziononostante la contestazione del più grave reato di rapinaLa motivazione sarebbe in conclusione inidonea a far comprendere per quali ragioni ilprimo giudice abbia deciso di partire da una pena più alta del minimo edittale conconseguente carenza di motivazione sul punto7 Il difensore del ricorrente in data 26 novembre 2025 ha depositato conclusioni scritte conle quali ha insistito nei motivi di ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è stato trattato con le forme delcontraddittorio scritto stante la mancata presentazione nei termini di legge di appositarichiesta di trattazione orale istanza che era stata preannunciata in sede di impugnazione vedi pag 25 del ricorso datato 25 luglio 2025 “con ogni riserva di depositare l istanza didiscussione orale del ricorso per Cassazione nei termini di legge secondo la normativa chesarà adottata ed in vigore” ma che non ha avuto seguito alcunoDeve essere in proposito affermato che la richiesta di trattazione orale non può essereformulata dal difensore solo nell atto di ricorso essendo a tale scopo richiesta la tempestivatrasmissione di apposita istanza alla cancelleria della Corte di Cassazione vedi in terminianaloghi Sez 2 n 41144 del 18/11/2025 * Rv 289008 – 01 in tema di giudizio diappelloIl tenore letterale della disposizione unitamente alla sua ratio legis impone di ritenerenecessaria la presentazione di un istanza autonoma e separata Tale previsione rispondeall esigenza di assicurare un ordinata e funzionale organizzazione dell udienza consentendoal giudice di programmare l attività processuale in modo coerente con le richieste delle partiAl contempo la prescrizione in esame tutela anche il diritto di difesa poiché permette aldifensore di valutare consapevolmente la possibilità di partecipare all udienza solo dopo chequesta sia stata effettivamente fissata circostanza che per definizione non è conosciuta almomento della proposizione dell impugnazioneNe consegue che la richiesta inserita nell atto di ricorso non può ritenersi idonea a surrogarel istanza da proporsi con atto distinto atteso che una diversa interpretazione si porrebbe incontrasto sia con il dato normativo sia con la finalità sottesa alla disciplina in esamePeraltro nel caso di specie lo stesso difensore ha proceduto al deposito di conclusioniscritte in data 25 novembre 2025 vedi mail inviata in tale data dall [OSCURATO:PERSONA] * ** “si trasmette memoria difensiva nella trattazione cartolare scritta del ricorso perCassazione in favore del * * *2 Il primo motivo di ricorso è generico e dedotto in carenza di interesseLa difesa infatti si è limitata a dedurre la carenza di motivazione in relazione al motivo diappello con cui era stata prospettata l erroneità della decisione nella parte in cui il giudicanteè indicato quale giudice per le indagini preliminari anziché quale giudice dell udienzapreliminare senza tuttavia allegare quale concreto vantaggio il ricorrente conseguirebbedall annullamento della sentenza sul punto2 1 In via preliminare il Collegio ribadisce che oltre alla legittimazione astratta allaproposizione del ricorso per cassazione deve sempre sussistere un effettivo interesseall impugnazione requisito necessario per tutte le impugnazioni previsto dalle norme dicarattere generale del libro IX e nel * I sulle «disposizioni generali» L interesse richiestodall art 568 comma quarto cod proc pen deve essere attuale e concreto dovendotendere a rimuovere l effettivo pregiudizio che la parte assume di aver patito per effetto delprovvedimento impugnato esso pertanto deve permanere sino al momento della decisionee ricorre soltanto se il gravame sia idoneo a determinare mediante l eliminazione dell attopregiudizievole una situazione immediata più favorevole rispetto a quella esistenteLa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel sistema processuale penale la nozione diinteresse ad impugnare va apprezzata in prospettiva utilitaristica da un lato nella finalitànegativa di rimuovere una condizione di svantaggio processuale derivante dalla decisionedall altro in quella positiva di conseguire un esito più favorevole rispetto a quello oggetto didoglianza purché logicamente coerente con il sistema normativo Sez U n 6624 del27/10/2011 * Rv 251693 Sez 1 n 8763 del 25/11/2016 * Rv 269199 –01 Sez 5 n 2747 del 06/10/2021 * Rv 282542 – 01 da ultimo Sez 4 n 26834 del36/06/2025 * non massimata Ne consegue che non è sufficiente ai finidell ammissibilità del ricorso un mero ed astratto interesse alla correttezza teorica delladecisione censurata quando esso sia privo di incidenza sulla concreta posizioneprocessuale del proponente2 2 Tali caratteristiche difettano nel caso di specie poiché il ricorrente non conseguirebbealcuna utilità dall annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla diversadenominazione del giudice che l ha pronunciata In particolare né l atto di appello né ilricorso per cassazione a prescindere dalle argomentazioni svolte a sostegno delproscioglimento nel merito esplicitano quale specifica e concreta utilità deriverebbedall annullamento della decisione di primo grado in punto di denominazione del giudiceprocedenteNe deriva che in assenza di una puntuale allegazione di un interesse concretoall impugnazione deve ritenersi integrata la causa di inammissibilità del primo motivo delricorso proposto dall imputato per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell art 568comma quarto cod proc pen cfr Sez 6 n 35989 del 01/07/2015 * Rv 26560401 Sez 4 n 18343 del 05/02/2019 * Rv 275760–01 e successivamente in sensoconforme fra le sentenze non massimate Sez 4 n 24763 del 13/01/2022 * Sez2 n 46009 del 17/11/2021 * Sez 7 n 19224 del 14/04/2021 * Sez 6 n15539 del 23/03/2021 * Sez 2 n 11568 del 03/02/2021 Di *3 Il secondo motivo di impugnazione è al contempo manifestamente infondato e nonconsentito in sede di legittimità3 1 I giudici di appello con motivazione ampia e aderente alle risultanze processuali hannopuntualmente indicato gli elementi posti a fondamento della prognosi negativa circal applicabilità dell istituto della messa alla prova richiamando come fisiologico in presenza didoppia conforme le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado e facendoleproprie mediante autonoma valutazioneI rilievi svolti dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza dei presupposti per disporre lamessa alla prova si appalesano corretti in quanto coerenti con la ratio dell istituto e conformialla giurisprudenza di questa Corte * inoltre si sottraggono al sindacato di legittimità sulpiano del merito atteso che l accertamento dei presupposti dell ammissione alla messa allaprova è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito chiamato a verificare laconcreta possibilità di rieducazione e di reinserimento sociale del soggettoIn tale prospettiva la sospensione del processo con messa alla prova presuppone da partedell imputato non già una mera adesione formale al programma bensì una effettivarimeditazione crit ica del passato e una reale disponibil i tà a un percorso diresponsabilizzazione e di costruttivo reinserimento tali da consentire la formulazione di ungiudizio prognostico favorevole sulla capacità di astenersi dal reiterare condotte deviantisulla scorta di una pluralità di indicatori relativi sia alle caratteristiche del reato sia allapersonalità del reo giudizio che resta insindacabile in questa sede ove logicamenteargomentato e congruamente motivato Sez 6 n 37346 del 14/09/2022 * *Rv 283883–01 Sez 3 n 31846 del 01/ 04/2025 * non massimataLa concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla provapresuppone pertanto un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione dell imputato per lacui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso dalle modalità didebba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non invece rivelatore di un sistemadi vita che faccia escludere un giudizio positivo sull evoluzione della personalità delricorrente verso modelli socialmente adeguatiNel caso di specie la Corte territoriale con percorso argomentativo esente da contraddizionie vizi logici ha fondato la prognosi negativa su due profili ritenuti dirimenti da un lato laparticolare gravità delle condotte delittuose valorizzata quale indice di una evidentepericolosità criminale del ricorrente dall altro la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenzao comunque di rimeditazione critica delle condotte poste in essere vedi pag 3 dellasentenza di primo grado e pagg 2 e 3 della sentenza oggetto di ricorso Tali elementi allaluce dell orientamento sopra richiamato che il Collegio condivide e ribadisce risultanoidonei a sorreggere il rigetto dell istanza di messa alla prova con conseguente manifestainfondatezza del secondo motivo di ricorso4 Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte fondato4 1 I giudici di merito con motivazione puntuale coerente sul piano logico e pienamenteaderente alle emergenze istruttorie hanno fatto corretta applicazione del principiocostantemente affermato da questa Corte secondo cui integra gli estremi della c d truffavessatoria la condotta di chi al fine di conseguire un ingiusto profitto prospetti alla personaoffesa un pericolo inesistente asseritamente proveniente da terzi ancorché riferito a unevento in astratto legittimo quale ad esempio l imminente esecuzione di una misuracautelare in realtà insussistente offrendo poi la propria intermediazione per scongiurarloovvero per assicurare l impunità in cambio di denaroLa giurisprudenza di legittimità ravvisa infatti la truffa c d vessatoria allorché il pregiudiziovenga prospettato come possibile ed eventuale e comunque non direttamente oindirettamente riconducibile all agente sicché la persona offesa non risulta coartata nellapropria autodeterminazione ma compie l atto di disposizione patrimoniale per effetto dellostato di errore in cui è stata indotta dalla prospettazione di un pericolo immaginario Sez 2 n46084 del 21/10/2015 Rv 265362 – 01 Sez 2 n 24624 del 17/07/2020 * Rv279492 01* è stata ritenuta sussistente la fattispecie della c d truffa vessatoria nellacondotta di chi per ottenere un ingiusto profitto rappresenti falsamente alla vittima unpericolo immaginario proveniente da terzi quale la possibile revoca della pensione da partedell INPS e si proponga di adoperarsi per evitarne le conseguenze in cambio di denaro Sez 2 n 28390 del 20/03/2013 * Rv 256459 01 Sez 2 n 762 del 21/11/2024* non massimata ovvero prospetti l imminente esecuzione di una misura cautelare inrealtà insussistente offrendo la propria opera per assicurare l impunità dietro corresponsionedi somme Sez 2 n 27363 del 04/04/2012 * Rv 253313 01 Sez 2 n 10858 del14/02/2025 * non massimataNé merita diversa valutazione la censura nella parte in cui la difesa ritiene non applicabilel aggravante in questione in quanto il ricorrente sarebbe coinvolto solo nella fase successivaalla prospettazione del pericolo immaginario i giudici di appello infatti hanno correttamenteconfutato l affermazione difensiva correttamente affermando che la circostanza di cui all art640 cod pen ha natura oggettiva ed è integrata dalla ricorrenza di situazioni idonee aingenerare un pericolo immaginario tale da determinare l induzione in errore della personaoffesa evenienza certamente riscontrabile nel caso in esame vedi pag 3 della sentenzaoggetto di ricorso Ne consegue che non è richiesta la consapevolezza di tale condizione incapo a ciascun concorrente nella commissione del reato con conseguente manifestainfondatezza della doglianza difensiva4 2 La sentenza di appello è invece priva di qualunque valutazione in ordine al motivo diimpugnazione con cui l appellante aveva espressamente evidenziato la sussistenza dielementi favorevoli al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all art 114 cod penLa Corte di merito non ha argomentato in alcun modo in ordine agli elementi che avrebberoconsentito di accogliere o rigettare la richiesta di applicazione dell invocata attenuante né imotivi del rigetto dell istanza difensiva sono desumibili dal complessivo percorsoargomentativo posto a fondamento della decisioneLa carenza assoluta di motivazione sul punto comporta l annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna affinché la Corteterritoriale possa attraverso l analisi delle risultanze processuali valutare se sia riconoscibileo meno la circostanza attenuante di cui all art 114 cod pen5 Il quarto motivo è aspecifico* i giudici di merito con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva diaporie logiche o giuridiche hanno concordemente ritenuto non congrue le somme offertedall imputato a titolo risarcitorio accettata dalla persona offesa * e rifiutata dallapersona offesa * la quale ha manifestato il proprio disinteresse alla vicendareputandole inadeguate rispetto alla consistenza dei danni patrimoniali e non patrimonialisubiti dalle persone offese anziane vittime delle condotte truffaldine È stato in particolarecorrettamente valorizzato il rilevante pregiudizio morale connesso alla sofferenza derivantedall idea che la libertà di un prossimo congiunto fosse posta a rischio perché coinvolto in unavicenda tragica vedi pag 8 della sentenza di primo grado e pag 4 della sentenzaimpugnataOccorre sul punto ribadire che la verifica dell integralità del risarcimento rilevante ai finidell art 62 n 6 cod pen costituisce apprezzamento riservato al giudiceindipendentemente dalle dichiarazioni della persona offesa la quale come nel caso dispecie può anche rinunciare al ristoro e a prescindere da eventuali accordi tra le parti ovenon risultino effettivamente satisfattivi Sez 5 n 7826 del 30/11/2022 * Rv 28422401 * in quanto la concessione o il diniego dell attenuante non è rimessa alla disponibilitàdelle parti ma è subordinata ai presupposti legali volontarietà ed integrale riparazioneanteriormente al giudizio di primo grado la cui sussistenza deve essere accertata dalgiudiceIl Collegio intende pertanto dare continuità al principio secondo cui il giudice conservasempre un margine di discrezionalità nel valutare la congruità delle condotte risarcitorie oriparatorie a prescindere da attestazioni di soddisfazione provenienti dalle parti private o daintese transattive intervenute tra le stesse al fine di garantire tutela alle parti deboli chepotrebbero essere indotte ad accettare il componimento della controversia per effetto diindebite pressioni extra processuali Sez 2 n 53023 del 23/11/2016 * Rv 268714 01Sez 2 n 51192 del 13/11/2019 C Rv 278368 02L attenuante in esame è infatti soggettiva quanto agli effetti ai sensi dell art 70 cod penma non quanto al contenuto che ha natura oggettiva ne consegue che nel conflitto diinteressi tra autore del reato e vittima la prevalenza dell interesse di quest ultimaall integralità della riparazione non consente di attribuire rilievo sostitutivo a pur significativemanifestazioni di ravvedimentoLa ratio dell istituto non si esaurisce infatti nel soddisfacimento dell interesse economicodella persona offesa ma risiede nella valenza del risarcimento antecedente al giudizio qualeindice concreto di ravvedimento e quindi di minore pericolosità sociale pertanto esso deveessere totale ed effettivo non potendo essere surrogato da un ristoro soltanto parzialequale quello ritenuto offerto dall imputato all esito di una valutazione complessiva nonillogica del danno prodotto alle persone offeseÈ d altronde pacifico che quando l art 62 n 6 cod pen richiede la riparazione integraledel danno intende affermare che l attenuante è configurabile solo ove il colpevole abbiarisarcito sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale Sez 2 n 12607 del13/02/2015 * Rv 262771 – 01 Sez 2 n 17346 del 28/03/2024 * Rv286329 01Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata risulta articolata e completanell esplicitare le ragioni per cui il risarcimento effettuato dal prevenuto non possa ritenersicomprensivo dell intera gamma dei danni scaturiti dall azione criminosa la strutturaargomentativa adottata conforme ai canoni della logica e priva di contraddizioni interne nonoffre pertanto spazio a censure in questa sede di legittimità6 Il quinto motivo non è consentito in sede di legittimità6 1 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le circostanze attenuantigeneriche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionaleconcessione del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplatespecificamente non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell art 133 codpen che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piùincisiva particolare considerazione ai fini della quantificazione della penaI giudici di merito si sono correttamente conformati a tale principio di diritto valorizzando aifini del diniego delle invocate attenuanti generiche la gravità delle condotte poste in esseredall * nonché l assenza di univoci profili di meritevolezza vedi pag 8 della sentenza diprimo grado e pag 5 della sentenza impugnataLa Corte distrettuale ha inoltre dato seguito al principio di diritto che esclude ilriconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di un atteggiamento confessoriodell imputato quando la posizione di quest ultimo appaia già ampiamente compromessa e lasua collaborazione non arrechi un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti Sez 1 n42208 del 21/03/2017 * Rv 271224 – 01 da ultimo Sez 1 n 11975 del 06/12/2024* non massimataIl mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato quindi sumotivazione esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in sede di legittimitàTale giudizio costituisce infatti esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalitàdel giudice di merito nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione circal adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo e noncensurabile in sede di legittimità se fondato come nel caso di specie su una motivazioneesente da illogicità manifeste Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01Sez 2 n 23903 del 15/07/2020 * Rv 279549 – 026 2 La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena base per il reato di truffa in danno di* * determinata dal primo giudice in anni tre di reclusione reputandolaproporzionata alla particolare natura dei fatti e alle condotte ascritte al ricorrente vedi pag 8della sentenza di primo grado e pag 5 della sentenza impugnataA sostegno di tale giudizio i giudici di merito hanno valorizzato in primo luogo la gravità delpregiudizio arrecato alle persone offese consistito nella sottrazione di beni di apprezzabilevalore non solo economico ma anche affettivo È stata inoltre richiamata la significativainclinazione a delinquere del ricorrente desumendola dai numerosi precedenti penali e inparticolare dalla condanna riportata per il delitto di rapina aggravata commesso conmodalità sovrapponibili a quelle oggetto del presente procedimento in data 23 febbraio 2024ossia il giorno antecedente i fatti qui in scrutinio* state inoltre evidenziate le modalità esecutive dell azione ritenute indicative di unaprofessionalità delinquenziale in quanto implicanti il coinvolgimento di almeno un complice erichiedenti una preventiva organizzazione dei mezzi nonché la sostanziale assenza dicollaborazione del ricorrente ritenuta ostativa all approfondimento delle indagini esegnatamente all individuazione dei complici* premesso deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale per assolvere al relativoobbligo di motivazione nell osservanza dei criteri stabiliti dagli artt 133 e 133 bis cod penè sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell imputato [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile la censura che come nel caso di specie miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico Sez 5 n 5582 del 30/09/2013 * Rv 259142 01 Sez 2 n43893 del 29/09/2022 * non massimata vizi non ravvisabili nel caso oggetto discrutinioCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9810/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 34/2026* * * UP 14/01/2026* * R G N 35403/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza dell 08/05/2025 della Corte di Appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] * * * che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l annullamento del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1 * * a mezzo del suo difensore propone ricorso per cassazione avverso lasentenza dell 08 maggio 2025 con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato lasentenza emessa in data 01 ottobre 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Parma lo ha condannato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro600 00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata2 Il ricorrente con il primo motivo di impugnazione lamenta violazione di legge nonchécarenza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata prospettatal erroneità della sentenza nella parte in cui il giudicante è indicato quale giudice per leindagini preliminariLa Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare la specifica doglianza difensivabenché la pronuncia impugnata risulti emessa all esito di giudizio abbreviato richiestodall imputato in seguito all adozione di decreto di giudizio immediato Da ciò conseguirebbesecondo la difesa che il magistrato procedente abbia definito il procedimento nella qualità digiudice dell udienza preliminare e non già come riportato in sentenza quale giudice per leindagini preliminari3 Il ricorrente con il secondo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt 168 biscod pen e 464 bis cod proc pen nonché manifesta illogicità della motivazione in ordinealla mancata ammissione alla messa alla provaLa difesa reitera l eccezione con cui era stata affermata la nullità della sentenza di primogrado conseguente al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla provatempestivamente avanzata dal ricorrente in assenza di motivi ostativiI giudici di merito con motivazioni apodittiche e congetturali avrebbero erroneamenterigettato la richiesta esclusivamente in considerazione di una prognosi negativa in ordina allafutura astensione dalla commissione di ulteriori reati senza peraltro compiere unavalutazione del quadro complessivo e della personalità dell imputatoIl ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe sostanzialmente limitata a ribadire leargomentazioni del primo giudice senza svolgere un effettivo confronto critico con glielementi prospettati dalla difesa a sostegno della richiesta di ammissione all istituto dellamessa alla provaIn particolare si lamenta l omessa valutazione del ruolo secondario ascritto all *circoscritto alla sola fase esecutiva della contestata truffa dello stato di disoccupazione cheavrebbe indotto l * a delinquere al fine di provvedere al mantenimento dei figli e delpadre malato della mancata contestazione della recidiva e dell assenza di precedentiostativi della immediata e spontanea restituzione del profitto del reato al momentodell arresto con conseguente elisione delle conseguenze dannose della resipiscenza e delpentimento manifestati dal ricorrente della fattiva collaborazione estrinsecatasi nelledichiarazioni confessorie rese sin dalla prima fase delle indagini nel rispetto delleprescrizioni conseguenti all applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari enella partecipazione attiva al processo della formalizzazione di offerta reale nei confrontidelle due persone offese con conseguente integrale risarcimento del danno della mancatacostituzione di parte civile delle vittime nonché dell avvio di una stabile attività lavorativaindicata quale indice di distacco dalle logiche criminali sottese alle condotte oggetto digiudizioSi assume altresì che sia stata ingiustamente valorizzata in senso sfavorevole la mancataindicazione da parte del ricorrente dei nominativi dei complici ritenendosi invece irrilevantetale condotta omissiva in quanto sorretta dall esigenza di tutelare l incolumità dei proprifamiliari “che già erano stati minacciati a fronte di questa eventualità” vedi pag 8 delricorso4 * * con il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art 640 comma secondo cod pen conseguente alla mancata esclusionedella circostanza aggravante della rappresentazione alla persona offesa di un pericoloimmaginario nonché carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui era statochiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all art 114 cod penA giudizio della difesa i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente l aggravante delpericolo immaginario con argomentazioni illogiche ed ingiuste nonché del tutto smentite dallerisultanze processualiLa Corte territoriale inoltre non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine alla richiestadi applicazione dell attenuante di cui all art 114 cod pen fondata sul ritenuto ruolo minimalesvolto dal ricorrente il quale si sarebbe limitato a recuperare il denaro così realizzando ilsolo segmento finale delle condotte truffaldine senza partecipare alla messa in opera degliartifici e raggiri in danno delle persone offeseIl ricorrente sarebbe quindi l ultimo anello della catena causale che si occupavaesclusivamente di recuperare i soldi presso le abitazioni delle vittime ne conseguirebbe – adire della difesa che il reato si sarebbe realizzato comunque anche senza l apporto causaledell imputato soggetto sicuramente esterno all associazione che organizzava le truffeI giudici di merito avrebbero pertanto dovuto riconoscere la sussistenza dell invocatapronunciare sentenza ex art 129 cod proc pen stante la sopravvenuta remissione diquerela da parte delle persone offese5 Il ricorrente con il quarto motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art 62 n 6 cod pen nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedel risarcimento del dannoÈ stato in proposito affermato che il ricorrente fin dal primo momento avrebbe restituitospontaneamente la refurtiva per poi attivarsi al fine di risarcire le persone offese in aggiuntaalla già menzionata restituzioneIn particolare l offerta reale presentata del ricorrente veniva ritenuta congrua ed accettatadalla persona offesa * * e rifiutata dalla persona offesa * * sulpresupposto del sopravvenuto disinteresse dello stesso alla vicenda processuale e dellascelta comune alla * di non costituirsi parte civile nel processo a carico dell imputato6 Il ricorrente con il quinto motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt 62 bis e 133 cod pen nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheLa Corte territoriale limitandosi ad affermarne la sub valenza rispetto alla gravità del fattodifesa a condurre alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione dellapena in misura pari al minimo edittale contributo marginale alla realizzazione delletruffe spontanea ed immediata restituzione delle somme provento del reato ammissione diresponsabilità in relazione a fatti non ancora a conoscenza degli inquirenti atteggiamentocollaborativo tenuto nel corso dell intero procedimento rispetto delle prescrizioni connesseall esecuzione degli arresti domiciliari sincero pentimento manifestato dall imputatorisarcimento del danno subito dalle persone offese di entità tale da esser ritenuto congruo daqueste ultime inizio di un percorso lavorativo stabile attraverso il quale provvedere almantenimento del nucleo familiareI giudici di appello avrebbero erroneamente valorizzato la condanna riportata dal ricorrenteper diversi fatti giudicati dall autorità giudiziaria bresciana senza tenere conto del fatto checon tale sentenza sarebbe stata determinata una pena inferiore a quella oggetto di giudiziononostante la contestazione del più grave reato di rapinaLa motivazione sarebbe in conclusione inidonea a far comprendere per quali ragioni ilprimo giudice abbia deciso di partire da una pena più alta del minimo edittale conconseguente carenza di motivazione sul punto7 Il difensore del ricorrente in data 26 novembre 2025 ha depositato conclusioni scritte conle quali ha insistito nei motivi di ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è stato trattato con le forme delcontraddittorio scritto stante la mancata presentazione nei termini di legge di appositarichiesta di trattazione orale istanza che era stata preannunciata in sede di impugnazione vedi pag 25 del ricorso datato 25 luglio 2025 “con ogni riserva di depositare l istanza didiscussione orale del ricorso per Cassazione nei termini di legge secondo la normativa chesarà adottata ed in vigore” ma che non ha avuto seguito alcunoDeve essere in proposito affermato che la richiesta di trattazione orale non può essereformulata dal difensore solo nell atto di ricorso essendo a tale scopo richiesta la tempestivatrasmissione di apposita istanza alla cancelleria della Corte di Cassazione vedi in terminianaloghi Sez 2 n 41144 del 18/11/2025 * Rv 289008 – 01 in tema di giudizio diappelloIl tenore letterale della disposizione unitamente alla sua ratio legis impone di ritenerenecessaria la presentazione di un istanza autonoma e separata Tale previsione rispondeall esigenza di assicurare un ordinata e funzionale organizzazione dell udienza consentendoal giudice di programmare l attività processuale in modo coerente con le richieste delle partiAl contempo la prescrizione in esame tutela anche il diritto di difesa poiché permette aldifensore di valutare consapevolmente la possibilità di partecipare all udienza solo dopo chequesta sia stata effettivamente fissata circostanza che per definizione non è conosciuta almomento della proposizione dell impugnazioneNe consegue che la richiesta inserita nell atto di ricorso non può ritenersi idonea a surrogarel istanza da proporsi con atto distinto atteso che una diversa interpretazione si porrebbe incontrasto sia con il dato normativo sia con la finalità sottesa alla disciplina in esamePeraltro nel caso di specie lo stesso difensore ha proceduto al deposito di conclusioniscritte in data 25 novembre 2025 vedi mail inviata in tale data dall [OSCURATO:PERSONA] * ** “si trasmette memoria difensiva nella trattazione cartolare scritta del ricorso perCassazione in favore del * * *2 Il primo motivo di ricorso è generico e dedotto in carenza di interesseLa difesa infatti si è limitata a dedurre la carenza di motivazione in relazione al motivo diappello con cui era stata prospettata l erroneità della decisione nella parte in cui il giudicanteè indicato quale giudice per le indagini preliminari anziché quale giudice dell udienzapreliminare senza tuttavia allegare quale concreto vantaggio il ricorrente conseguirebbedall annullamento della sentenza sul punto2 1 In via preliminare il Collegio ribadisce che oltre alla legittimazione astratta allaproposizione del ricorso per cassazione deve sempre sussistere un effettivo interesseall impugnazione requisito necessario per tutte le impugnazioni previsto dalle norme dicarattere generale del libro IX e nel * I sulle «disposizioni generali» L interesse richiestodall art 568 comma quarto cod proc pen deve essere attuale e concreto dovendotendere a rimuovere l effettivo pregiudizio che la parte assume di aver patito per effetto delprovvedimento impugnato esso pertanto deve permanere sino al momento della decisionee ricorre soltanto se il gravame sia idoneo a determinare mediante l eliminazione dell attopregiudizievole una situazione immediata più favorevole rispetto a quella esistenteLa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel sistema processuale penale la nozione diinteresse ad impugnare va apprezzata in prospettiva utilitaristica da un lato nella finalitànegativa di rimuovere una condizione di svantaggio processuale derivante dalla decisionedall altro in quella positiva di conseguire un esito più favorevole rispetto a quello oggetto didoglianza purché logicamente coerente con il sistema normativo Sez U n 6624 del27/10/2011 * Rv 251693 Sez 1 n 8763 del 25/11/2016 * Rv 269199 –01 Sez 5 n 2747 del 06/10/2021 * Rv 282542 – 01 da ultimo Sez 4 n 26834 del36/06/2025 * non massimata Ne consegue che non è sufficiente ai finidell ammissibilità del ricorso un mero ed astratto interesse alla correttezza teorica delladecisione censurata quando esso sia privo di incidenza sulla concreta posizioneprocessuale del proponente2 2 Tali caratteristiche difettano nel caso di specie poiché il ricorrente non conseguirebbealcuna utilità dall annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla diversadenominazione del giudice che l ha pronunciata In particolare né l atto di appello né ilricorso per cassazione a prescindere dalle argomentazioni svolte a sostegno delproscioglimento nel merito esplicitano quale specifica e concreta utilità deriverebbedall annullamento della decisione di primo grado in punto di denominazione del giudiceprocedenteNe deriva che in assenza di una puntuale allegazione di un interesse concretoall impugnazione deve ritenersi integrata la causa di inammissibilità del primo motivo delricorso proposto dall imputato per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell art 568comma quarto cod proc pen cfr Sez 6 n 35989 del 01/07/2015 * Rv 26560401 Sez 4 n 18343 del 05/02/2019 * Rv 275760–01 e successivamente in sensoconforme fra le sentenze non massimate Sez 4 n 24763 del 13/01/2022 * Sez2 n 46009 del 17/11/2021 * Sez 7 n 19224 del 14/04/2021 * Sez 6 n15539 del 23/03/2021 * Sez 2 n 11568 del 03/02/2021 Di *3 Il secondo motivo di impugnazione è al contempo manifestamente infondato e nonconsentito in sede di legittimità3 1 I giudici di appello con motivazione ampia e aderente alle risultanze processuali hannopuntualmente indicato gli elementi posti a fondamento della prognosi negativa circal applicabilità dell istituto della messa alla prova richiamando come fisiologico in presenza didoppia conforme le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado e facendoleproprie mediante autonoma valutazioneI rilievi svolti dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza dei presupposti per disporre lamessa alla prova si appalesano corretti in quanto coerenti con la ratio dell istituto e conformialla giurisprudenza di questa Corte * inoltre si sottraggono al sindacato di legittimità sulpiano del merito atteso che l accertamento dei presupposti dell ammissione alla messa allaprova è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito chiamato a verificare laconcreta possibilità di rieducazione e di reinserimento sociale del soggettoIn tale prospettiva la sospensione del processo con messa alla prova presuppone da partedell imputato non già una mera adesione formale al programma bensì una effettivarimeditazione crit ica del passato e una reale disponibil i tà a un percorso diresponsabilizzazione e di costruttivo reinserimento tali da consentire la formulazione di ungiudizio prognostico favorevole sulla capacità di astenersi dal reiterare condotte deviantisulla scorta di una pluralità di indicatori relativi sia alle caratteristiche del reato sia allapersonalità del reo giudizio che resta insindacabile in questa sede ove logicamenteargomentato e congruamente motivato Sez 6 n 37346 del 14/09/2022 * *Rv 283883–01 Sez 3 n 31846 del 01/ 04/2025 * non massimataLa concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla provapresuppone pertanto un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione dell imputato per lacui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso dalle modalità didebba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non invece rivelatore di un sistemadi vita che faccia escludere un giudizio positivo sull evoluzione della personalità delricorrente verso modelli socialmente adeguatiNel caso di specie la Corte territoriale con percorso argomentativo esente da contraddizionie vizi logici ha fondato la prognosi negativa su due profili ritenuti dirimenti da un lato laparticolare gravità delle condotte delittuose valorizzata quale indice di una evidentepericolosità criminale del ricorrente dall altro la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenzao comunque di rimeditazione critica delle condotte poste in essere vedi pag 3 dellasentenza di primo grado e pagg 2 e 3 della sentenza oggetto di ricorso Tali elementi allaluce dell orientamento sopra richiamato che il Collegio condivide e ribadisce risultanoidonei a sorreggere il rigetto dell istanza di messa alla prova con conseguente manifestainfondatezza del secondo motivo di ricorso4 Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte fondato4 1 I giudici di merito con motivazione puntuale coerente sul piano logico e pienamenteaderente alle emergenze istruttorie hanno fatto corretta applicazione del principiocostantemente affermato da questa Corte secondo cui integra gli estremi della c d truffavessatoria la condotta di chi al fine di conseguire un ingiusto profitto prospetti alla personaoffesa un pericolo inesistente asseritamente proveniente da terzi ancorché riferito a unevento in astratto legittimo quale ad esempio l imminente esecuzione di una misuracautelare in realtà insussistente offrendo poi la propria intermediazione per scongiurarloovvero per assicurare l impunità in cambio di denaroLa giurisprudenza di legittimità ravvisa infatti la truffa c d vessatoria allorché il pregiudiziovenga prospettato come possibile ed eventuale e comunque non direttamente oindirettamente riconducibile all agente sicché la persona offesa non risulta coartata nellapropria autodeterminazione ma compie l atto di disposizione patrimoniale per effetto dellostato di errore in cui è stata indotta dalla prospettazione di un pericolo immaginario Sez 2 n46084 del 21/10/2015 Rv 265362 – 01 Sez 2 n 24624 del 17/07/2020 * Rv279492 01* è stata ritenuta sussistente la fattispecie della c d truffa vessatoria nellacondotta di chi per ottenere un ingiusto profitto rappresenti falsamente alla vittima unpericolo immaginario proveniente da terzi quale la possibile revoca della pensione da partedell INPS e si proponga di adoperarsi per evitarne le conseguenze in cambio di denaro Sez 2 n 28390 del 20/03/2013 * Rv 256459 01 Sez 2 n 762 del 21/11/2024* non massimata ovvero prospetti l imminente esecuzione di una misura cautelare inrealtà insussistente offrendo la propria opera per assicurare l impunità dietro corresponsionedi somme Sez 2 n 27363 del 04/04/2012 * Rv 253313 01 Sez 2 n 10858 del14/02/2025 * non massimataNé merita diversa valutazione la censura nella parte in cui la difesa ritiene non applicabilel aggravante in questione in quanto il ricorrente sarebbe coinvolto solo nella fase successivaalla prospettazione del pericolo immaginario i giudici di appello infatti hanno correttamenteconfutato l affermazione difensiva correttamente affermando che la circostanza di cui all art640 cod pen ha natura oggettiva ed è integrata dalla ricorrenza di situazioni idonee aingenerare un pericolo immaginario tale da determinare l induzione in errore della personaoffesa evenienza certamente riscontrabile nel caso in esame vedi pag 3 della sentenzaoggetto di ricorso Ne consegue che non è richiesta la consapevolezza di tale condizione incapo a ciascun concorrente nella commissione del reato con conseguente manifestainfondatezza della doglianza difensiva4 2 La sentenza di appello è invece priva di qualunque valutazione in ordine al motivo diimpugnazione con cui l appellante aveva espressamente evidenziato la sussistenza dielementi favorevoli al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all art 114 cod penLa Corte di merito non ha argomentato in alcun modo in ordine agli elementi che avrebberoconsentito di accogliere o rigettare la richiesta di applicazione dell invocata attenuante né imotivi del rigetto dell istanza difensiva sono desumibili dal complessivo percorsoargomentativo posto a fondamento della decisioneLa carenza assoluta di motivazione sul punto comporta l annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna affinché la Corteterritoriale possa attraverso l analisi delle risultanze processuali valutare se sia riconoscibileo meno la circostanza attenuante di cui all art 114 cod pen5 Il quarto motivo è aspecifico* i giudici di merito con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva diaporie logiche o giuridiche hanno concordemente ritenuto non congrue le somme offertedall imputato a titolo risarcitorio accettata dalla persona offesa * e rifiutata dallapersona offesa * la quale ha manifestato il proprio disinteresse alla vicendareputandole inadeguate rispetto alla consistenza dei danni patrimoniali e non patrimonialisubiti dalle persone offese anziane vittime delle condotte truffaldine È stato in particolarecorrettamente valorizzato il rilevante pregiudizio morale connesso alla sofferenza derivantedall idea che la libertà di un prossimo congiunto fosse posta a rischio perché coinvolto in unavicenda tragica vedi pag 8 della sentenza di primo grado e pag 4 della sentenzaimpugnataOccorre sul punto ribadire che la verifica dell integralità del risarcimento rilevante ai finidell art 62 n 6 cod pen costituisce apprezzamento riservato al giudiceindipendentemente dalle dichiarazioni della persona offesa la quale come nel caso dispecie può anche rinunciare al ristoro e a prescindere da eventuali accordi tra le parti ovenon risultino effettivamente satisfattivi Sez 5 n 7826 del 30/11/2022 * Rv 28422401 * in quanto la concessione o il diniego dell attenuante non è rimessa alla disponibilitàdelle parti ma è subordinata ai presupposti legali volontarietà ed integrale riparazioneanteriormente al giudizio di primo grado la cui sussistenza deve essere accertata dalgiudiceIl Collegio intende pertanto dare continuità al principio secondo cui il giudice conservasempre un margine di discrezionalità nel valutare la congruità delle condotte risarcitorie oriparatorie a prescindere da attestazioni di soddisfazione provenienti dalle parti private o daintese transattive intervenute tra le stesse al fine di garantire tutela alle parti deboli chepotrebbero essere indotte ad accettare il componimento della controversia per effetto diindebite pressioni extra processuali Sez 2 n 53023 del 23/11/2016 * Rv 268714 01Sez 2 n 51192 del 13/11/2019 C Rv 278368 02L attenuante in esame è infatti soggettiva quanto agli effetti ai sensi dell art 70 cod penma non quanto al contenuto che ha natura oggettiva ne consegue che nel conflitto diinteressi tra autore del reato e vittima la prevalenza dell interesse di quest ultimaall integralità della riparazione non consente di attribuire rilievo sostitutivo a pur significativemanifestazioni di ravvedimentoLa ratio dell istituto non si esaurisce infatti nel soddisfacimento dell interesse economicodella persona offesa ma risiede nella valenza del risarcimento antecedente al giudizio qualeindice concreto di ravvedimento e quindi di minore pericolosità sociale pertanto esso deveessere totale ed effettivo non potendo essere surrogato da un ristoro soltanto parzialequale quello ritenuto offerto dall imputato all esito di una valutazione complessiva nonillogica del danno prodotto alle persone offeseÈ d altronde pacifico che quando l art 62 n 6 cod pen richiede la riparazione integraledel danno intende affermare che l attenuante è configurabile solo ove il colpevole abbiarisarcito sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale Sez 2 n 12607 del13/02/2015 * Rv 262771 – 01 Sez 2 n 17346 del 28/03/2024 * Rv286329 01Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata risulta articolata e completanell esplicitare le ragioni per cui il risarcimento effettuato dal prevenuto non possa ritenersicomprensivo dell intera gamma dei danni scaturiti dall azione criminosa la strutturaargomentativa adottata conforme ai canoni della logica e priva di contraddizioni interne nonoffre pertanto spazio a censure in questa sede di legittimità6 Il quinto motivo non è consentito in sede di legittimità6 1 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le circostanze attenuantigeneriche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionaleconcessione del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplatespecificamente non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell art 133 codpen che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piùincisiva particolare considerazione ai fini della quantificazione della penaI giudici di merito si sono correttamente conformati a tale principio di diritto valorizzando aifini del diniego delle invocate attenuanti generiche la gravità delle condotte poste in esseredall * nonché l assenza di univoci profili di meritevolezza vedi pag 8 della sentenza diprimo grado e pag 5 della sentenza impugnataLa Corte distrettuale ha inoltre dato seguito al principio di diritto che esclude ilriconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di un atteggiamento confessoriodell imputato quando la posizione di quest ultimo appaia già ampiamente compromessa e lasua collaborazione non arrechi un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti Sez 1 n42208 del 21/03/2017 * Rv 271224 – 01 da ultimo Sez 1 n 11975 del 06/12/2024* non massimataIl mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato quindi sumotivazione esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in sede di legittimitàTale giudizio costituisce infatti esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalitàdel giudice di merito nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione circal adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo e noncensurabile in sede di legittimità se fondato come nel caso di specie su una motivazioneesente da illogicità manifeste Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01Sez 2 n 23903 del 15/07/2020 * Rv 279549 – 026 2 La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena base per il reato di truffa in danno di* * determinata dal primo giudice in anni tre di reclusione reputandolaproporzionata alla particolare natura dei fatti e alle condotte ascritte al ricorrente vedi pag 8della sentenza di primo grado e pag 5 della sentenza impugnataA sostegno di tale giudizio i giudici di merito hanno valorizzato in primo luogo la gravità delpregiudizio arrecato alle persone offese consistito nella sottrazione di beni di apprezzabilevalore non solo economico ma anche affettivo È stata inoltre richiamata la significativainclinazione a delinquere del ricorrente desumendola dai numerosi precedenti penali e inparticolare dalla condanna riportata per il delitto di rapina aggravata commesso conmodalità sovrapponibili a quelle oggetto del presente procedimento in data 23 febbraio 2024ossia il giorno antecedente i fatti qui in scrutinio* state inoltre evidenziate le modalità esecutive dell azione ritenute indicative di unaprofessionalità delinquenziale in quanto implicanti il coinvolgimento di almeno un complice erichiedenti una preventiva organizzazione dei mezzi nonché la sostanziale assenza dicollaborazione del ricorrente ritenuta ostativa all approfondimento delle indagini esegnatamente all individuazione dei complici* premesso deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale per assolvere al relativoobbligo di motivazione nell osservanza dei criteri stabiliti dagli artt 133 e 133 bis cod penè sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell imputato [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile la censura che come nel caso di specie miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico Sez 5 n 5582 del 30/09/2013 * Rv 259142 01 Sez 2 n43893 del 29/09/2022 * non massimata vizi non ravvisabili nel caso oggetto discrutinio P Q MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all attenuante di cui all art 114 cod pen conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di BolognaDichiara inammissibile il ricorso nel restoCosì è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all attenuante di cui all art 114 cod pen conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di BolognaDichiara inammissibile il ricorso nel restoCosì è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9810/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 34/2026* * * UP 14/01/2026* * R G N 35403/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza dell 08/05/2025 della Corte di Appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] * * * che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l annullamento del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1 * * a mezzo del suo difensore propone ricorso per cassazione avverso lasentenza dell 08 maggio 2025 con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato lasentenza emessa in data 01 ottobre 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Parma lo ha condannato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro600 00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata2 Il ricorrente con il primo motivo di impugnazione lamenta violazione di legge nonchécarenza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata prospettatal erroneità della sentenza nella parte in cui il giudicante è indicato quale giudice per leindagini preliminariLa Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare la specifica doglianza difensivabenché la pronuncia impugnata risulti emessa all esito di giudizio abbreviato richiestodall imputato in seguito all adozione di decreto di giudizio immediato Da ciò conseguirebbesecondo la difesa che il magistrato procedente abbia definito il procedimento nella qualità digiudice dell udienza preliminare e non già come riportato in sentenza quale giudice per leindagini preliminari3 Il ricorrente con il secondo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt 168 biscod pen e 464 bis cod proc pen nonché manifesta illogicità della motivazione in ordinealla mancata ammissione alla messa alla provaLa difesa reitera l eccezione con cui era stata affermata la nullità della sentenza di primogrado conseguente al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla provatempestivamente avanzata dal ricorrente in assenza di motivi ostativiI giudici di merito con motivazioni apodittiche e congetturali avrebbero erroneamenterigettato la richiesta esclusivamente in considerazione di una prognosi negativa in ordina allafutura astensione dalla commissione di ulteriori reati senza peraltro compiere unavalutazione del quadro complessivo e della personalità dell imputatoIl ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe sostanzialmente limitata a ribadire leargomentazioni del primo giudice senza svolgere un effettivo confronto critico con glielementi prospettati dalla difesa a sostegno della richiesta di ammissione all istituto dellamessa alla provaIn particolare si lamenta l omessa valutazione del ruolo secondario ascritto all *circoscritto alla sola fase esecutiva della contestata truffa dello stato di disoccupazione cheavrebbe indotto l * a delinquere al fine di provvedere al mantenimento dei figli e delpadre malato della mancata contestazione della recidiva e dell assenza di precedentiostativi della immediata e spontanea restituzione del profitto del reato al momentodell arresto con conseguente elisione delle conseguenze dannose della resipiscenza e delpentimento manifestati dal ricorrente della fattiva collaborazione estrinsecatasi nelledichiarazioni confessorie rese sin dalla prima fase delle indagini nel rispetto delleprescrizioni conseguenti all applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari enella partecipazione attiva al processo della formalizzazione di offerta reale nei confrontidelle due persone offese con conseguente integrale risarcimento del danno della mancatacostituzione di parte civile delle vittime nonché dell avvio di una stabile attività lavorativaindicata quale indice di distacco dalle logiche criminali sottese alle condotte oggetto digiudizioSi assume altresì che sia stata ingiustamente valorizzata in senso sfavorevole la mancataindicazione da parte del ricorrente dei nominativi dei complici ritenendosi invece irrilevantetale condotta omissiva in quanto sorretta dall esigenza di tutelare l incolumità dei proprifamiliari “che già erano stati minacciati a fronte di questa eventualità” vedi pag 8 delricorso4 * * con il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art 640 comma secondo cod pen conseguente alla mancata esclusionedella circostanza aggravante della rappresentazione alla persona offesa di un pericoloimmaginario nonché carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui era statochiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all art 114 cod penA giudizio della difesa i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente l aggravante delpericolo immaginario con argomentazioni illogiche ed ingiuste nonché del tutto smentite dallerisultanze processualiLa Corte territoriale inoltre non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine alla richiestadi applicazione dell attenuante di cui all art 114 cod pen fondata sul ritenuto ruolo minimalesvolto dal ricorrente il quale si sarebbe limitato a recuperare il denaro così realizzando ilsolo segmento finale delle condotte truffaldine senza partecipare alla messa in opera degliartifici e raggiri in danno delle persone offeseIl ricorrente sarebbe quindi l ultimo anello della catena causale che si occupavaesclusivamente di recuperare i soldi presso le abitazioni delle vittime ne conseguirebbe – adire della difesa che il reato si sarebbe realizzato comunque anche senza l apporto causaledell imputato soggetto sicuramente esterno all associazione che organizzava le truffeI giudici di merito avrebbero pertanto dovuto riconoscere la sussistenza dell invocatapronunciare sentenza ex art 129 cod proc pen stante la sopravvenuta remissione diquerela da parte delle persone offese5 Il ricorrente con il quarto motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art 62 n 6 cod pen nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedel risarcimento del dannoÈ stato in proposito affermato che il ricorrente fin dal primo momento avrebbe restituitospontaneamente la refurtiva per poi attivarsi al fine di risarcire le persone offese in aggiuntaalla già menzionata restituzioneIn particolare l offerta reale presentata del ricorrente veniva ritenuta congrua ed accettatadalla persona offesa * * e rifiutata dalla persona offesa * * sulpresupposto del sopravvenuto disinteresse dello stesso alla vicenda processuale e dellascelta comune alla * di non costituirsi parte civile nel processo a carico dell imputato6 Il ricorrente con il quinto motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt 62 bis e 133 cod pen nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheLa Corte territoriale limitandosi ad affermarne la sub valenza rispetto alla gravità del fattodifesa a condurre alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione dellapena in misura pari al minimo edittale contributo marginale alla realizzazione delletruffe spontanea ed immediata restituzione delle somme provento del reato ammissione diresponsabilità in relazione a fatti non ancora a conoscenza degli inquirenti atteggiamentocollaborativo tenuto nel corso dell intero procedimento rispetto delle prescrizioni connesseall esecuzione degli arresti domiciliari sincero pentimento manifestato dall imputatorisarcimento del danno subito dalle persone offese di entità tale da esser ritenuto congruo daqueste ultime inizio di un percorso lavorativo stabile attraverso il quale provvedere almantenimento del nucleo familiareI giudici di appello avrebbero erroneamente valorizzato la condanna riportata dal ricorrenteper diversi fatti giudicati dall autorità giudiziaria bresciana senza tenere conto del fatto checon tale sentenza sarebbe stata determinata una pena inferiore a quella oggetto di giudiziononostante la contestazione del più grave reato di rapinaLa motivazione sarebbe in conclusione inidonea a far comprendere per quali ragioni ilprimo giudice abbia deciso di partire da una pena più alta del minimo edittale conconseguente carenza di motivazione sul punto7 Il difensore del ricorrente in data 26 novembre 2025 ha depositato conclusioni scritte conle quali ha insistito nei motivi di ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è stato trattato con le forme delcontraddittorio scritto stante la mancata presentazione nei termini di legge di appositarichiesta di trattazione orale istanza che era stata preannunciata in sede di impugnazione vedi pag 25 del ricorso datato 25 luglio 2025 “con ogni riserva di depositare l istanza didiscussione orale del ricorso per Cassazione nei termini di legge secondo la normativa chesarà adottata ed in vigore” ma che non ha avuto seguito alcunoDeve essere in proposito affermato che la richiesta di trattazione orale non può essereformulata dal difensore solo nell atto di ricorso essendo a tale scopo richiesta la tempestivatrasmissione di apposita istanza alla cancelleria della Corte di Cassazione vedi in terminianaloghi Sez 2 n 41144 del 18/11/2025 * Rv 289008 – 01 in tema di giudizio diappelloIl tenore letterale della disposizione unitamente alla sua ratio legis impone di ritenerenecessaria la presentazione di un istanza autonoma e separata Tale previsione rispondeall esigenza di assicurare un ordinata e funzionale organizzazione dell udienza consentendoal giudice di programmare l attività processuale in modo coerente con le richieste delle partiAl contempo la prescrizione in esame tutela anche il diritto di difesa poiché permette aldifensore di valutare consapevolmente la possibilità di partecipare all udienza solo dopo chequesta sia stata effettivamente fissata circostanza che per definizione non è conosciuta almomento della proposizione dell impugnazioneNe consegue che la richiesta inserita nell atto di ricorso non può ritenersi idonea a surrogarel istanza da proporsi con atto distinto atteso che una diversa interpretazione si porrebbe incontrasto sia con il dato normativo sia con la finalità sottesa alla disciplina in esamePeraltro nel caso di specie lo stesso difensore ha proceduto al deposito di conclusioniscritte in data 25 novembre 2025 vedi mail inviata in tale data dall [OSCURATO:PERSONA] * ** “si trasmette memoria difensiva nella trattazione cartolare scritta del ricorso perCassazione in favore del * * *2 Il primo motivo di ricorso è generico e dedotto in carenza di interesseLa difesa infatti si è limitata a dedurre la carenza di motivazione in relazione al motivo diappello con cui era stata prospettata l erroneità della decisione nella parte in cui il giudicanteè indicato quale giudice per le indagini preliminari anziché quale giudice dell udienzapreliminare senza tuttavia allegare quale concreto vantaggio il ricorrente conseguirebbedall annullamento della sentenza sul punto2 1 In via preliminare il Collegio ribadisce che oltre alla legittimazione astratta allaproposizione del ricorso per cassazione deve sempre sussistere un effettivo interesseall impugnazione requisito necessario per tutte le impugnazioni previsto dalle norme dicarattere generale del libro IX e nel * I sulle «disposizioni generali» L interesse richiestodall art 568 comma quarto cod proc pen deve essere attuale e concreto dovendotendere a rimuovere l effettivo pregiudizio che la parte assume di aver patito per effetto delprovvedimento impugnato esso pertanto deve permanere sino al momento della decisionee ricorre soltanto se il gravame sia idoneo a determinare mediante l eliminazione dell attopregiudizievole una situazione immediata più favorevole rispetto a quella esistenteLa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel sistema processuale penale la nozione diinteresse ad impugnare va apprezzata in prospettiva utilitaristica da un lato nella finalitànegativa di rimuovere una condizione di svantaggio processuale derivante dalla decisionedall altro in quella positiva di conseguire un esito più favorevole rispetto a quello oggetto didoglianza purché logicamente coerente con il sistema normativo Sez U n 6624 del27/10/2011 * Rv 251693 Sez 1 n 8763 del 25/11/2016 * Rv 269199 –01 Sez 5 n 2747 del 06/10/2021 * Rv 282542 – 01 da ultimo Sez 4 n 26834 del36/06/2025 * non massimata Ne consegue che non è sufficiente ai finidell ammissibilità del ricorso un mero ed astratto interesse alla correttezza teorica delladecisione censurata quando esso sia privo di incidenza sulla concreta posizioneprocessuale del proponente2 2 Tali caratteristiche difettano nel caso di specie poiché il ricorrente non conseguirebbealcuna utilità dall annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla diversadenominazione del giudice che l ha pronunciata In particolare né l atto di appello né ilricorso per cassazione a prescindere dalle argomentazioni svolte a sostegno delproscioglimento nel merito esplicitano quale specifica e concreta utilità deriverebbedall annullamento della decisione di primo grado in punto di denominazione del giudiceprocedenteNe deriva che in assenza di una puntuale allegazione di un interesse concretoall impugnazione deve ritenersi integrata la causa di inammissibilità del primo motivo delricorso proposto dall imputato per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell art 568comma quarto cod proc pen cfr Sez 6 n 35989 del 01/07/2015 * Rv 26560401 Sez 4 n 18343 del 05/02/2019 * Rv 275760–01 e successivamente in sensoconforme fra le sentenze non massimate Sez 4 n 24763 del 13/01/2022 * Sez2 n 46009 del 17/11/2021 * Sez 7 n 19224 del 14/04/2021 * Sez 6 n15539 del 23/03/2021 * Sez 2 n 11568 del 03/02/2021 Di *3 Il secondo motivo di impugnazione è al contempo manifestamente infondato e nonconsentito in sede di legittimità3 1 I giudici di appello con motivazione ampia e aderente alle risultanze processuali hannopuntualmente indicato gli elementi posti a fondamento della prognosi negativa circal applicabilità dell istituto della messa alla prova richiamando come fisiologico in presenza didoppia conforme le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado e facendoleproprie mediante autonoma valutazioneI rilievi svolti dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza dei presupposti per disporre lamessa alla prova si appalesano corretti in quanto coerenti con la ratio dell istituto e conformialla giurisprudenza di questa Corte * inoltre si sottraggono al sindacato di legittimità sulpiano del merito atteso che l accertamento dei presupposti dell ammissione alla messa allaprova è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito chiamato a verificare laconcreta possibilità di rieducazione e di reinserimento sociale del soggettoIn tale prospettiva la sospensione del processo con messa alla prova presuppone da partedell imputato non già una mera adesione formale al programma bensì una effettivarimeditazione crit ica del passato e una reale disponibil i tà a un percorso diresponsabilizzazione e di costruttivo reinserimento tali da consentire la formulazione di ungiudizio prognostico favorevole sulla capacità di astenersi dal reiterare condotte deviantisulla scorta di una pluralità di indicatori relativi sia alle caratteristiche del reato sia allapersonalità del reo giudizio che resta insindacabile in questa sede ove logicamenteargomentato e congruamente motivato Sez 6 n 37346 del 14/09/2022 * *Rv 283883–01 Sez 3 n 31846 del 01/ 04/2025 * non massimataLa concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla provapresuppone pertanto un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione dell imputato per lacui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso dalle modalità didebba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non invece rivelatore di un sistemadi vita che faccia escludere un giudizio positivo sull evoluzione della personalità delricorrente verso modelli socialmente adeguatiNel caso di specie la Corte territoriale con percorso argomentativo esente da contraddizionie vizi logici ha fondato la prognosi negativa su due profili ritenuti dirimenti da un lato laparticolare gravità delle condotte delittuose valorizzata quale indice di una evidentepericolosità criminale del ricorrente dall altro la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenzao comunque di rimeditazione critica delle condotte poste in essere vedi pag 3 dellasentenza di primo grado e pagg 2 e 3 della sentenza oggetto di ricorso Tali elementi allaluce dell orientamento sopra richiamato che il Collegio condivide e ribadisce risultanoidonei a sorreggere il rigetto dell istanza di messa alla prova con conseguente manifestainfondatezza del secondo motivo di ricorso4 Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte fondato4 1 I giudici di merito con motivazione puntuale coerente sul piano logico e pienamenteaderente alle emergenze istruttorie hanno fatto corretta applicazione del principiocostantemente affermato da questa Corte secondo cui integra gli estremi della c d truffavessatoria la condotta di chi al fine di conseguire un ingiusto profitto prospetti alla personaoffesa un pericolo inesistente asseritamente proveniente da terzi ancorché riferito a unevento in astratto legittimo quale ad esempio l imminente esecuzione di una misuracautelare in realtà insussistente offrendo poi la propria intermediazione per scongiurarloovvero per assicurare l impunità in cambio di denaroLa giurisprudenza di legittimità ravvisa infatti la truffa c d vessatoria allorché il pregiudiziovenga prospettato come possibile ed eventuale e comunque non direttamente oindirettamente riconducibile all agente sicché la persona offesa non risulta coartata nellapropria autodeterminazione ma compie l atto di disposizione patrimoniale per effetto dellostato di errore in cui è stata indotta dalla prospettazione di un pericolo immaginario Sez 2 n46084 del 21/10/2015 Rv 265362 – 01 Sez 2 n 24624 del 17/07/2020 * Rv279492 01* è stata ritenuta sussistente la fattispecie della c d truffa vessatoria nellacondotta di chi per ottenere un ingiusto profitto rappresenti falsamente alla vittima unpericolo immaginario proveniente da terzi quale la possibile revoca della pensione da partedell INPS e si proponga di adoperarsi per evitarne le conseguenze in cambio di denaro Sez 2 n 28390 del 20/03/2013 * Rv 256459 01 Sez 2 n 762 del 21/11/2024* non massimata ovvero prospetti l imminente esecuzione di una misura cautelare inrealtà insussistente offrendo la propria opera per assicurare l impunità dietro corresponsionedi somme Sez 2 n 27363 del 04/04/2012 * Rv 253313 01 Sez 2 n 10858 del14/02/2025 * non massimataNé merita diversa valutazione la censura nella parte in cui la difesa ritiene non applicabilel aggravante in questione in quanto il ricorrente sarebbe coinvolto solo nella fase successivaalla prospettazione del pericolo immaginario i giudici di appello infatti hanno correttamenteconfutato l affermazione difensiva correttamente affermando che la circostanza di cui all art640 cod pen ha natura oggettiva ed è integrata dalla ricorrenza di situazioni idonee aingenerare un pericolo immaginario tale da determinare l induzione in errore della personaoffesa evenienza certamente riscontrabile nel caso in esame vedi pag 3 della sentenzaoggetto di ricorso Ne consegue che non è richiesta la consapevolezza di tale condizione incapo a ciascun concorrente nella commissione del reato con conseguente manifestainfondatezza della doglianza difensiva4 2 La sentenza di appello è invece priva di qualunque valutazione in ordine al motivo diimpugnazione con cui l appellante aveva espressamente evidenziato la sussistenza dielementi favorevoli al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all art 114 cod penLa Corte di merito non ha argomentato in alcun modo in ordine agli elementi che avrebberoconsentito di accogliere o rigettare la richiesta di applicazione dell invocata attenuante né imotivi del rigetto dell istanza difensiva sono desumibili dal complessivo percorsoargomentativo posto a fondamento della decisioneLa carenza assoluta di motivazione sul punto comporta l annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna affinché la Corteterritoriale possa attraverso l analisi delle risultanze processuali valutare se sia riconoscibileo meno la circostanza attenuante di cui all art 114 cod pen5 Il quarto motivo è aspecifico* i giudici di merito con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva diaporie logiche o giuridiche hanno concordemente ritenuto non congrue le somme offertedall imputato a titolo risarcitorio accettata dalla persona offesa * e rifiutata dallapersona offesa * la quale ha manifestato il proprio disinteresse alla vicendareputandole inadeguate rispetto alla consistenza dei danni patrimoniali e non patrimonialisubiti dalle persone offese anziane vittime delle condotte truffaldine È stato in particolarecorrettamente valorizzato il rilevante pregiudizio morale connesso alla sofferenza derivantedall idea che la libertà di un prossimo congiunto fosse posta a rischio perché coinvolto in unavicenda tragica vedi pag 8 della sentenza di primo grado e pag 4 della sentenzaimpugnataOccorre sul punto ribadire che la verifica dell integralità del risarcimento rilevante ai finidell art 62 n 6 cod pen costituisce apprezzamento riservato al giudiceindipendentemente dalle dichiarazioni della persona offesa la quale come nel caso dispecie può anche rinunciare al ristoro e a prescindere da eventuali accordi tra le parti ovenon risultino effettivamente satisfattivi Sez 5 n 7826 del 30/11/2022 * Rv 28422401 * in quanto la concessione o il diniego dell attenuante non è rimessa alla disponibilitàdelle parti ma è subordinata ai presupposti legali volontarietà ed integrale riparazioneanteriormente al giudizio di primo grado la cui sussistenza deve essere accertata dalgiudiceIl Collegio intende pertanto dare continuità al principio secondo cui il giudice conservasempre un margine di discrezionalità nel valutare la congruità delle condotte risarcitorie oriparatorie a prescindere da attestazioni di soddisfazione provenienti dalle parti private o daintese transattive intervenute tra le stesse al fine di garantire tutela alle parti deboli chepotrebbero essere indotte ad accettare il componimento della controversia per effetto diindebite pressioni extra processuali Sez 2 n 53023 del 23/11/2016 * Rv 268714 01Sez 2 n 51192 del 13/11/2019 C Rv 278368 02L attenuante in esame è infatti soggettiva quanto agli effetti ai sensi dell art 70 cod penma non quanto al contenuto che ha natura oggettiva ne consegue che nel conflitto diinteressi tra autore del reato e vittima la prevalenza dell interesse di quest ultimaall integralità della riparazione non consente di attribuire rilievo sostitutivo a pur significativemanifestazioni di ravvedimentoLa ratio dell istituto non si esaurisce infatti nel soddisfacimento dell interesse economicodella persona offesa ma risiede nella valenza del risarcimento antecedente al giudizio qualeindice concreto di ravvedimento e quindi di minore pericolosità sociale pertanto esso deveessere totale ed effettivo non potendo essere surrogato da un ristoro soltanto parzialequale quello ritenuto offerto dall imputato all esito di una valutazione complessiva nonillogica del danno prodotto alle persone offeseÈ d altronde pacifico che quando l art 62 n 6 cod pen richiede la riparazione integraledel danno intende affermare che l attenuante è configurabile solo ove il colpevole abbiarisarcito sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale Sez 2 n 12607 del13/02/2015 * Rv 262771 – 01 Sez 2 n 17346 del 28/03/2024 * Rv286329 01Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata risulta articolata e completanell esplicitare le ragioni per cui il risarcimento effettuato dal prevenuto non possa ritenersicomprensivo dell intera gamma dei danni scaturiti dall azione criminosa la strutturaargomentativa adottata conforme ai canoni della logica e priva di contraddizioni interne nonoffre pertanto spazio a censure in questa sede di legittimità6 Il quinto motivo non è consentito in sede di legittimità6 1 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le circostanze attenuantigeneriche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionaleconcessione del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplatespecificamente non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell art 133 codpen che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piùincisiva particolare considerazione ai fini della quantificazione della penaI giudici di merito si sono correttamente conformati a tale principio di diritto valorizzando aifini del diniego delle invocate attenuanti generiche la gravità delle condotte poste in esseredall * nonché l assenza di univoci profili di meritevolezza vedi pag 8 della sentenza diprimo grado e pag 5 della sentenza impugnataLa Corte distrettuale ha inoltre dato seguito al principio di diritto che esclude ilriconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di un atteggiamento confessoriodell imputato quando la posizione di quest ultimo appaia già ampiamente compromessa e lasua collaborazione non arrechi un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti Sez 1 n42208 del 21/03/2017 * Rv 271224 – 01 da ultimo Sez 1 n 11975 del 06/12/2024* non massimataIl mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato quindi sumotivazione esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in sede di legittimitàTale giudizio costituisce infatti esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalitàdel giudice di merito nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione circal adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo e noncensurabile in sede di legittimità se fondato come nel caso di specie su una motivazioneesente da illogicità manifeste Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01Sez 2 n 23903 del 15/07/2020 * Rv 279549 – 026 2 La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena base per il reato di truffa in danno di* * determinata dal primo giudice in anni tre di reclusione reputandolaproporzionata alla particolare natura dei fatti e alle condotte ascritte al ricorrente vedi pag 8della sentenza di primo grado e pag 5 della sentenza impugnataA sostegno di tale giudizio i giudici di merito hanno valorizzato in primo luogo la gravità delpregiudizio arrecato alle persone offese consistito nella sottrazione di beni di apprezzabilevalore non solo economico ma anche affettivo È stata inoltre richiamata la significativainclinazione a delinquere del ricorrente desumendola dai numerosi precedenti penali e inparticolare dalla condanna riportata per il delitto di rapina aggravata commesso conmodalità sovrapponibili a quelle oggetto del presente procedimento in data 23 febbraio 2024ossia il giorno antecedente i fatti qui in scrutinio* state inoltre evidenziate le modalità esecutive dell azione ritenute indicative di unaprofessionalità delinquenziale in quanto implicanti il coinvolgimento di almeno un complice erichiedenti una preventiva organizzazione dei mezzi nonché la sostanziale assenza dicollaborazione del ricorrente ritenuta ostativa all approfondimento delle indagini esegnatamente all individuazione dei complici* premesso deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale per assolvere al relativoobbligo di motivazione nell osservanza dei criteri stabiliti dagli artt 133 e 133 bis cod penè sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell imputato [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile la censura che come nel caso di specie miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico Sez 5 n 5582 del 30/09/2013 * Rv 259142 01 Sez 2 n43893 del 29/09/2022 * non massimata vizi non ravvisabili nel caso oggetto discrutinioCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9810/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 34/2026* * * UP 14/01/2026* * R G N 35403/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza dell 08/05/2025 della Corte di Appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] * * * che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l annullamento del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1 * * a mezzo del suo difensore propone ricorso per cassazione avverso lasentenza dell 08 maggio 2025 con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato lasentenza emessa in data 01 ottobre 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Parma lo ha condannato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro600 00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata2 Il ricorrente con il primo motivo di impugnazione lamenta violazione di legge nonchécarenza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata prospettatal erroneità della sentenza nella parte in cui il giudicante è indicato quale giudice per leindagini preliminariLa Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare la specifica doglianza difensivabenché la pronuncia impugnata risulti emessa all esito di giudizio abbreviato richiestodall imputato in seguito all adozione di decreto di giudizio immediato Da ciò conseguirebbesecondo la difesa che il magistrato procedente abbia definito il procedimento nella qualità digiudice dell udienza preliminare e non già come riportato in sentenza quale giudice per leindagini preliminari3 Il ricorrente con il secondo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt 168 biscod pen e 464 bis cod proc pen nonché manifesta illogicità della motivazione in ordinealla mancata ammissione alla messa alla provaLa difesa reitera l eccezione con cui era stata affermata la nullità della sentenza di primogrado conseguente al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla provatempestivamente avanzata dal ricorrente in assenza di motivi ostativiI giudici di merito con motivazioni apodittiche e congetturali avrebbero erroneamenterigettato la richiesta esclusivamente in considerazione di una prognosi negativa in ordina allafutura astensione dalla commissione di ulteriori reati senza peraltro compiere unavalutazione del quadro complessivo e della personalità dell imputatoIl ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe sostanzialmente limitata a ribadire leargomentazioni del primo giudice senza svolgere un effettivo confronto critico con glielementi prospettati dalla difesa a sostegno della richiesta di ammissione all istituto dellamessa alla provaIn particolare si lamenta l omessa valutazione del ruolo secondario ascritto all *circoscritto alla sola fase esecutiva della contestata truffa dello stato di disoccupazione cheavrebbe indotto l * a delinquere al fine di provvedere al mantenimento dei figli e delpadre malato della mancata contestazione della recidiva e dell assenza di precedentiostativi della immediata e spontanea restituzione del profitto del reato al momentodell arresto con conseguente elisione delle conseguenze dannose della resipiscenza e delpentimento manifestati dal ricorrente della fattiva collaborazione estrinsecatasi nelledichiarazioni confessorie rese sin dalla prima fase delle indagini nel rispetto delleprescrizioni conseguenti all applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari enella partecipazione attiva al processo della formalizzazione di offerta reale nei confrontidelle due persone offese con conseguente integrale risarcimento del danno della mancatacostituzione di parte civile delle vittime nonché dell avvio di una stabile attività lavorativaindicata quale indice di distacco dalle logiche criminali sottese alle condotte oggetto digiudizioSi assume altresì che sia stata ingiustamente valorizzata in senso sfavorevole la mancataindicazione da parte del ricorrente dei nominativi dei complici ritenendosi invece irrilevantetale condotta omissiva in quanto sorretta dall esigenza di tutelare l incolumità dei proprifamiliari “che già erano stati minacciati a fronte di questa eventualità” vedi pag 8 delricorso4 * * con il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art 640 comma secondo cod pen conseguente alla mancata esclusionedella circostanza aggravante della rappresentazione alla persona offesa di un pericoloimmaginario nonché carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui era statochiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all art 114 cod penA giudizio della difesa i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente l aggravante delpericolo immaginario con argomentazioni illogiche ed ingiuste nonché del tutto smentite dallerisultanze processualiLa Corte territoriale inoltre non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine alla richiestadi applicazione dell attenuante di cui all art 114 cod pen fondata sul ritenuto ruolo minimalesvolto dal ricorrente il quale si sarebbe limitato a recuperare il denaro così realizzando ilsolo segmento finale delle condotte truffaldine senza partecipare alla messa in opera degliartifici e raggiri in danno delle persone offeseIl ricorrente sarebbe quindi l ultimo anello della catena causale che si occupavaesclusivamente di recuperare i soldi presso le abitazioni delle vittime ne conseguirebbe – adire della difesa che il reato si sarebbe realizzato comunque anche senza l apporto causaledell imputato soggetto sicuramente esterno all associazione che organizzava le truffeI giudici di merito avrebbero pertanto dovuto riconoscere la sussistenza dell invocatapronunciare sentenza ex art 129 cod proc pen stante la sopravvenuta remissione diquerela da parte delle persone offese5 Il ricorrente con il quarto motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art 62 n 6 cod pen nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedel risarcimento del dannoÈ stato in proposito affermato che il ricorrente fin dal primo momento avrebbe restituitospontaneamente la refurtiva per poi attivarsi al fine di risarcire le persone offese in aggiuntaalla già menzionata restituzioneIn particolare l offerta reale presentata del ricorrente veniva ritenuta congrua ed accettatadalla persona offesa * * e rifiutata dalla persona offesa * * sulpresupposto del sopravvenuto disinteresse dello stesso alla vicenda processuale e dellascelta comune alla * di non costituirsi parte civile nel processo a carico dell imputato6 Il ricorrente con il quinto motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt 62 bis e 133 cod pen nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheLa Corte territoriale limitandosi ad affermarne la sub valenza rispetto alla gravità del fattodifesa a condurre alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione dellapena in misura pari al minimo edittale contributo marginale alla realizzazione delletruffe spontanea ed immediata restituzione delle somme provento del reato ammissione diresponsabilità in relazione a fatti non ancora a conoscenza degli inquirenti atteggiamentocollaborativo tenuto nel corso dell intero procedimento rispetto delle prescrizioni connesseall esecuzione degli arresti domiciliari sincero pentimento manifestato dall imputatorisarcimento del danno subito dalle persone offese di entità tale da esser ritenuto congruo daqueste ultime inizio di un percorso lavorativo stabile attraverso il quale provvedere almantenimento del nucleo familiareI giudici di appello avrebbero erroneamente valorizzato la condanna riportata dal ricorrenteper diversi fatti giudicati dall autorità giudiziaria bresciana senza tenere conto del fatto checon tale sentenza sarebbe stata determinata una pena inferiore a quella oggetto di giudiziononostante la contestazione del più grave reato di rapinaLa motivazione sarebbe in conclusione inidonea a far comprendere per quali ragioni ilprimo giudice abbia deciso di partire da una pena più alta del minimo edittale conconseguente carenza di motivazione sul punto7 Il difensore del ricorrente in data 26 novembre 2025 ha depositato conclusioni scritte conle quali ha insistito nei motivi di ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è stato trattato con le forme delcontraddittorio scritto stante la mancata presentazione nei termini di legge di appositarichiesta di trattazione orale istanza che era stata preannunciata in sede di impugnazione vedi pag 25 del ricorso datato 25 luglio 2025 “con ogni riserva di depositare l istanza didiscussione orale del ricorso per Cassazione nei termini di legge secondo la normativa chesarà adottata ed in vigore” ma che non ha avuto seguito alcunoDeve essere in proposito affermato che la richiesta di trattazione orale non può essereformulata dal difensore solo nell atto di ricorso essendo a tale scopo richiesta la tempestivatrasmissione di apposita istanza alla cancelleria della Corte di Cassazione vedi in terminianaloghi Sez 2 n 41144 del 18/11/2025 * Rv 289008 – 01 in tema di giudizio diappelloIl tenore letterale della disposizione unitamente alla sua ratio legis impone di ritenerenecessaria la presentazione di un istanza autonoma e separata Tale previsione rispondeall esigenza di assicurare un ordinata e funzionale organizzazione dell udienza consentendoal giudice di programmare l attività processuale in modo coerente con le richieste delle partiAl contempo la prescrizione in esame tutela anche il diritto di difesa poiché permette aldifensore di valutare consapevolmente la possibilità di partecipare all udienza solo dopo chequesta sia stata effettivamente fissata circostanza che per definizione non è conosciuta almomento della proposizione dell impugnazioneNe consegue che la richiesta inserita nell atto di ricorso non può ritenersi idonea a surrogarel istanza da proporsi con atto distinto atteso che una diversa interpretazione si porrebbe incontrasto sia con il dato normativo sia con la finalità sottesa alla disciplina in esamePeraltro nel caso di specie lo stesso difensore ha proceduto al deposito di conclusioniscritte in data 25 novembre 2025 vedi mail inviata in tale data dall [OSCURATO:PERSONA] * ** “si trasmette memoria difensiva nella trattazione cartolare scritta del ricorso perCassazione in favore del * * *2 Il primo motivo di ricorso è generico e dedotto in carenza di interesseLa difesa infatti si è limitata a dedurre la carenza di motivazione in relazione al motivo diappello con cui era stata prospettata l erroneità della decisione nella parte in cui il giudicanteè indicato quale giudice per le indagini preliminari anziché quale giudice dell udienzapreliminare senza tuttavia allegare quale concreto vantaggio il ricorrente conseguirebbedall annullamento della sentenza sul punto2 1 In via preliminare il Collegio ribadisce che oltre alla legittimazione astratta allaproposizione del ricorso per cassazione deve sempre sussistere un effettivo interesseall impugnazione requisito necessario per tutte le impugnazioni previsto dalle norme dicarattere generale del libro IX e nel * I sulle «disposizioni generali» L interesse richiestodall art 568 comma quarto cod proc pen deve essere attuale e concreto dovendotendere a rimuovere l effettivo pregiudizio che la parte assume di aver patito per effetto delprovvedimento impugnato esso pertanto deve permanere sino al momento della decisionee ricorre soltanto se il gravame sia idoneo a determinare mediante l eliminazione dell attopregiudizievole una situazione immediata più favorevole rispetto a quella esistenteLa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel sistema processuale penale la nozione diinteresse ad impugnare va apprezzata in prospettiva utilitaristica da un lato nella finalitànegativa di rimuovere una condizione di svantaggio processuale derivante dalla decisionedall altro in quella positiva di conseguire un esito più favorevole rispetto a quello oggetto didoglianza purché logicamente coerente con il sistema normativo Sez U n 6624 del27/10/2011 * Rv 251693 Sez 1 n 8763 del 25/11/2016 * Rv 269199 –01 Sez 5 n 2747 del 06/10/2021 * Rv 282542 – 01 da ultimo Sez 4 n 26834 del36/06/2025 * non massimata Ne consegue che non è sufficiente ai finidell ammissibilità del ricorso un mero ed astratto interesse alla correttezza teorica delladecisione censurata quando esso sia privo di incidenza sulla concreta posizioneprocessuale del proponente2 2 Tali caratteristiche difettano nel caso di specie poiché il ricorrente non conseguirebbealcuna utilità dall annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla diversadenominazione del giudice che l ha pronunciata In particolare né l atto di appello né ilricorso per cassazione a prescindere dalle argomentazioni svolte a sostegno delproscioglimento nel merito esplicitano quale specifica e concreta utilità deriverebbedall annullamento della decisione di primo grado in punto di denominazione del giudiceprocedenteNe deriva che in assenza di una puntuale allegazione di un interesse concretoall impugnazione deve ritenersi integrata la causa di inammissibilità del primo motivo delricorso proposto dall imputato per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell art 568comma quarto cod proc pen cfr Sez 6 n 35989 del 01/07/2015 * Rv 26560401 Sez 4 n 18343 del 05/02/2019 * Rv 275760–01 e successivamente in sensoconforme fra le sentenze non massimate Sez 4 n 24763 del 13/01/2022 * Sez2 n 46009 del 17/11/2021 * Sez 7 n 19224 del 14/04/2021 * Sez 6 n15539 del 23/03/2021 * Sez 2 n 11568 del 03/02/2021 Di *3 Il secondo motivo di impugnazione è al contempo manifestamente infondato e nonconsentito in sede di legittimità3 1 I giudici di appello con motivazione ampia e aderente alle risultanze processuali hannopuntualmente indicato gli elementi posti a fondamento della prognosi negativa circal applicabilità dell istituto della messa alla prova richiamando come fisiologico in presenza didoppia conforme le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado e facendoleproprie mediante autonoma valutazioneI rilievi svolti dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza dei presupposti per disporre lamessa alla prova si appalesano corretti in quanto coerenti con la ratio dell istituto e conformialla giurisprudenza di questa Corte * inoltre si sottraggono al sindacato di legittimità sulpiano del merito atteso che l accertamento dei presupposti dell ammissione alla messa allaprova è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito chiamato a verificare laconcreta possibilità di rieducazione e di reinserimento sociale del soggettoIn tale prospettiva la sospensione del processo con messa alla prova presuppone da partedell imputato non già una mera adesione formale al programma bensì una effettivarimeditazione crit ica del passato e una reale disponibil i tà a un percorso diresponsabilizzazione e di costruttivo reinserimento tali da consentire la formulazione di ungiudizio prognostico favorevole sulla capacità di astenersi dal reiterare condotte deviantisulla scorta di una pluralità di indicatori relativi sia alle caratteristiche del reato sia allapersonalità del reo giudizio che resta insindacabile in questa sede ove logicamenteargomentato e congruamente motivato Sez 6 n 37346 del 14/09/2022 * *Rv 283883–01 Sez 3 n 31846 del 01/ 04/2025 * non massimataLa concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla provapresuppone pertanto un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione dell imputato per lacui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso dalle modalità didebba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non invece rivelatore di un sistemadi vita che faccia escludere un giudizio positivo sull evoluzione della personalità delricorrente verso modelli socialmente adeguatiNel caso di specie la Corte territoriale con percorso argomentativo esente da contraddizionie vizi logici ha fondato la prognosi negativa su due profili ritenuti dirimenti da un lato laparticolare gravità delle condotte delittuose valorizzata quale indice di una evidentepericolosità criminale del ricorrente dall altro la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenzao comunque di rimeditazione critica delle condotte poste in essere vedi pag 3 dellasentenza di primo grado e pagg 2 e 3 della sentenza oggetto di ricorso Tali elementi allaluce dell orientamento sopra richiamato che il Collegio condivide e ribadisce risultanoidonei a sorreggere il rigetto dell istanza di messa alla prova con conseguente manifestainfondatezza del secondo motivo di ricorso4 Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte fondato4 1 I giudici di merito con motivazione puntuale coerente sul piano logico e pienamenteaderente alle emergenze istruttorie hanno fatto corretta applicazione del principiocostantemente affermato da questa Corte secondo cui integra gli estremi della c d truffavessatoria la condotta di chi al fine di conseguire un ingiusto profitto prospetti alla personaoffesa un pericolo inesistente asseritamente proveniente da terzi ancorché riferito a unevento in astratto legittimo quale ad esempio l imminente esecuzione di una misuracautelare in realtà insussistente offrendo poi la propria intermediazione per scongiurarloovvero per assicurare l impunità in cambio di denaroLa giurisprudenza di legittimità ravvisa infatti la truffa c d vessatoria allorché il pregiudiziovenga prospettato come possibile ed eventuale e comunque non direttamente oindirettamente riconducibile all agente sicché la persona offesa non risulta coartata nellapropria autodeterminazione ma compie l atto di disposizione patrimoniale per effetto dellostato di errore in cui è stata indotta dalla prospettazione di un pericolo immaginario Sez 2 n46084 del 21/10/2015 Rv 265362 – 01 Sez 2 n 24624 del 17/07/2020 * Rv279492 01* è stata ritenuta sussistente la fattispecie della c d truffa vessatoria nellacondotta di chi per ottenere un ingiusto profitto rappresenti falsamente alla vittima unpericolo immaginario proveniente da terzi quale la possibile revoca della pensione da partedell INPS e si proponga di adoperarsi per evitarne le conseguenze in cambio di denaro Sez 2 n 28390 del 20/03/2013 * Rv 256459 01 Sez 2 n 762 del 21/11/2024* non massimata ovvero prospetti l imminente esecuzione di una misura cautelare inrealtà insussistente offrendo la propria opera per assicurare l impunità dietro corresponsionedi somme Sez 2 n 27363 del 04/04/2012 * Rv 253313 01 Sez 2 n 10858 del14/02/2025 * non massimataNé merita diversa valutazione la censura nella parte in cui la difesa ritiene non applicabilel aggravante in questione in quanto il ricorrente sarebbe coinvolto solo nella fase successivaalla prospettazione del pericolo immaginario i giudici di appello infatti hanno correttamenteconfutato l affermazione difensiva correttamente affermando che la circostanza di cui all art640 cod pen ha natura oggettiva ed è integrata dalla ricorrenza di situazioni idonee aingenerare un pericolo immaginario tale da determinare l induzione in errore della personaoffesa evenienza certamente riscontrabile nel caso in esame vedi pag 3 della sentenzaoggetto di ricorso Ne consegue che non è richiesta la consapevolezza di tale condizione incapo a ciascun concorrente nella commissione del reato con conseguente manifestainfondatezza della doglianza difensiva4 2 La sentenza di appello è invece priva di qualunque valutazione in ordine al motivo diimpugnazione con cui l appellante aveva espressamente evidenziato la sussistenza dielementi favorevoli al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all art 114 cod penLa Corte di merito non ha argomentato in alcun modo in ordine agli elementi che avrebberoconsentito di accogliere o rigettare la richiesta di applicazione dell invocata attenuante né imotivi del rigetto dell istanza difensiva sono desumibili dal complessivo percorsoargomentativo posto a fondamento della decisioneLa carenza assoluta di motivazione sul punto comporta l annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna affinché la Corteterritoriale possa attraverso l analisi delle risultanze processuali valutare se sia riconoscibileo meno la circostanza attenuante di cui all art 114 cod pen5 Il quarto motivo è aspecifico* i giudici di merito con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva diaporie logiche o giuridiche hanno concordemente ritenuto non congrue le somme offertedall imputato a titolo risarcitorio accettata dalla persona offesa * e rifiutata dallapersona offesa * la quale ha manifestato il proprio disinteresse alla vicendareputandole inadeguate rispetto alla consistenza dei danni patrimoniali e non patrimonialisubiti dalle persone offese anziane vittime delle condotte truffaldine È stato in particolarecorrettamente valorizzato il rilevante pregiudizio morale connesso alla sofferenza derivantedall idea che la libertà di un prossimo congiunto fosse posta a rischio perché coinvolto in unavicenda tragica vedi pag 8 della sentenza di primo grado e pag 4 della sentenzaimpugnataOccorre sul punto ribadire che la verifica dell integralità del risarcimento rilevante ai finidell art 62 n 6 cod pen costituisce apprezzamento riservato al giudiceindipendentemente dalle dichiarazioni della persona offesa la quale come nel caso dispecie può anche rinunciare al ristoro e a prescindere da eventuali accordi tra le parti ovenon risultino effettivamente satisfattivi Sez 5 n 7826 del 30/11/2022 * Rv 28422401 * in quanto la concessione o il diniego dell attenuante non è rimessa alla disponibilitàdelle parti ma è subordinata ai presupposti legali volontarietà ed integrale riparazioneanteriormente al giudizio di primo grado la cui sussistenza deve essere accertata dalgiudiceIl Collegio intende pertanto dare continuità al principio secondo cui il giudice conservasempre un margine di discrezionalità nel valutare la congruità delle condotte risarcitorie oriparatorie a prescindere da attestazioni di soddisfazione provenienti dalle parti private o daintese transattive intervenute tra le stesse al fine di garantire tutela alle parti deboli chepotrebbero essere indotte ad accettare il componimento della controversia per effetto diindebite pressioni extra processuali Sez 2 n 53023 del 23/11/2016 * Rv 268714 01Sez 2 n 51192 del 13/11/2019 C Rv 278368 02L attenuante in esame è infatti soggettiva quanto agli effetti ai sensi dell art 70 cod penma non quanto al contenuto che ha natura oggettiva ne consegue che nel conflitto diinteressi tra autore del reato e vittima la prevalenza dell interesse di quest ultimaall integralità della riparazione non consente di attribuire rilievo sostitutivo a pur significativemanifestazioni di ravvedimentoLa ratio dell istituto non si esaurisce infatti nel soddisfacimento dell interesse economicodella persona offesa ma risiede nella valenza del risarcimento antecedente al giudizio qualeindice concreto di ravvedimento e quindi di minore pericolosità sociale pertanto esso deveessere totale ed effettivo non potendo essere surrogato da un ristoro soltanto parzialequale quello ritenuto offerto dall imputato all esito di una valutazione complessiva nonillogica del danno prodotto alle persone offeseÈ d altronde pacifico che quando l art 62 n 6 cod pen richiede la riparazione integraledel danno intende affermare che l attenuante è configurabile solo ove il colpevole abbiarisarcito sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale Sez 2 n 12607 del13/02/2015 * Rv 262771 – 01 Sez 2 n 17346 del 28/03/2024 * Rv286329 01Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata risulta articolata e completanell esplicitare le ragioni per cui il risarcimento effettuato dal prevenuto non possa ritenersicomprensivo dell intera gamma dei danni scaturiti dall azione criminosa la strutturaargomentativa adottata conforme ai canoni della logica e priva di contraddizioni interne nonoffre pertanto spazio a censure in questa sede di legittimità6 Il quinto motivo non è consentito in sede di legittimità6 1 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le circostanze attenuantigeneriche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionaleconcessione del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplatespecificamente non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell art 133 codpen che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piùincisiva particolare considerazione ai fini della quantificazione della penaI giudici di merito si sono correttamente conformati a tale principio di diritto valorizzando aifini del diniego delle invocate attenuanti generiche la gravità delle condotte poste in esseredall * nonché l assenza di univoci profili di meritevolezza vedi pag 8 della sentenza diprimo grado e pag 5 della sentenza impugnataLa Corte distrettuale ha inoltre dato seguito al principio di diritto che esclude ilriconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di un atteggiamento confessoriodell imputato quando la posizione di quest ultimo appaia già ampiamente compromessa e lasua collaborazione non arrechi un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti Sez 1 n42208 del 21/03/2017 * Rv 271224 – 01 da ultimo Sez 1 n 11975 del 06/12/2024* non massimataIl mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato quindi sumotivazione esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in sede di legittimitàTale giudizio costituisce infatti esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalitàdel giudice di merito nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione circal adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo e noncensurabile in sede di legittimità se fondato come nel caso di specie su una motivazioneesente da illogicità manifeste Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01Sez 2 n 23903 del 15/07/2020 * Rv 279549 – 026 2 La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena base per il reato di truffa in danno di* * determinata dal primo giudice in anni tre di reclusione reputandolaproporzionata alla particolare natura dei fatti e alle condotte ascritte al ricorrente vedi pag 8della sentenza di primo grado e pag 5 della sentenza impugnataA sostegno di tale giudizio i giudici di merito hanno valorizzato in primo luogo la gravità delpregiudizio arrecato alle persone offese consistito nella sottrazione di beni di apprezzabilevalore non solo economico ma anche affettivo È stata inoltre richiamata la significativainclinazione a delinquere del ricorrente desumendola dai numerosi precedenti penali e inparticolare dalla condanna riportata per il delitto di rapina aggravata commesso conmodalità sovrapponibili a quelle oggetto del presente procedimento in data 23 febbraio 2024ossia il giorno antecedente i fatti qui in scrutinio* state inoltre evidenziate le modalità esecutive dell azione ritenute indicative di unaprofessionalità delinquenziale in quanto implicanti il coinvolgimento di almeno un complice erichiedenti una preventiva organizzazione dei mezzi nonché la sostanziale assenza dicollaborazione del ricorrente ritenuta ostativa all approfondimento delle indagini esegnatamente all individuazione dei complici* premesso deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale per assolvere al relativoobbligo di motivazione nell osservanza dei criteri stabiliti dagli artt 133 e 133 bis cod penè sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell imputato [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile la censura che come nel caso di specie miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico Sez 5 n 5582 del 30/09/2013 * Rv 259142 01 Sez 2 n43893 del 29/09/2022 * non massimata vizi non ravvisabili nel caso oggetto discrutinio P Q MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all attenuante di cui all art 114 cod pen conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di BolognaDichiara inammissibile il ricorso nel restoCosì è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all attenuante di cui all art 114 cod pen conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di BolognaDichiara inammissibile il ricorso nel restoCosì è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
Sentenza Cassazione n. 09810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris