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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 24650/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 318 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro conservativo ex art. 316, c.p.p., emesso in data 8.4.2021 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano nei confronti di una serie di soggetti, tra cui l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indagato dei diversi fatti di bancarotta fraudolenta, oggetto dell'imputazione provvisoria.

Il sequestro era stato disposto su di una serie di beni ritenuti dal giudice per le indagini preliminari fittiziamente attribuiti a titolo gratuito al "[OSCURATO:PERSONA]", ma in realtà riferibili al ricorrente, su istanza della costituita parte civile, "[OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione", che aveva avanzato richiesta di sequestro conservativo dei beni mobili e immobili degli indagati fino all'occorrenza del danno derivante dalle condotte contestate e comunque in misura non inferiore ad euro 3.720.934,90, pari all'entità (a quel momento) accertata del dissesto finanziario (cfr. pp. 1-2 dell'ordinanza oggetto di ricorso).

2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il suddetto Noviello lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 316, co. 2, c.p.p., laddove il tribunale del riesame ha affermato la sussistenza del requisito normativo del periculum in mora nonostante l'antecedente trascrizione di domanda revocatoria ex art. 192, c.p., della parte civile sui medesimi beni per cui è stato disposto il sequestro conservativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 319 e 324, co. 7, c.p.p., laddove il tribunale del riesame, erroneamente interpretando il disposto dell'art. 319, c.p.p., ha ritenuto che i requisiti normativi della proporzionalità e della idoneità della cauzione debbano sussistere simultaneamente.

3. Con requisitoria scritta del 16.2.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato.

4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini.

5. Premesso che in questa sede non possono essere dedotti vizi di motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 318, co. 1, 324 e 325, co. 1, c.p.p., ma solo violazioni di legge, va rilevato che non appare configurabile la violazione di legge dedotta dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.

La tesi del ricorrente, secondo cui nel caso in esame difetterebbe il periculum in mora, rendendo la trascrizione della domanda ex art. 192, c.p., da parte del creditore danneggiato dal reato, ingiustificata l'adozione del sequestro conservativo, posto che a seguito di tale trascrizione non vi è alcuna possibilità per l'attuale proprietario dei beni sottoposti a sequestro di disperderli, non coglie nel segno.

Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sequestro conservativo può avere ad oggetto i beni intestati a terzi che ne hanno la titolarità in forza di un atto di donazione dell'imputato, attesa l'inopponibilità al creditore danneggiato dal reato degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato stesso (cfr. Cass., Sez. 2, n. 2386 del 19/12/2008, Rv. 243033).

Ed invero, come si è opportunamente rilevato, l'art. 192, c.p.p., prevede che "gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.".

L'art. 189, co. 1, n. 5), c.p., prevedeva, tra i vari crediti, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (art. 185 c.p.).

Poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218, disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p., "ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.", si riferisce„ ora, ai crediti indicati dell'art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, - che disciplina il sequestro conservativo - tra i quali rientrano anche quelli relativi alle obbligazioni civili derivanti dal reato (si veda, in proposito, l'art. 218 cpv. disp. att., c.p.p.).

Sul punto questa Suprema Corte ha affermato - confermando implicitamente quanto sopra - che la sostituzione dell'ipoteca legale prevista da disposizioni di legge diverse dal codice penale con il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 218 cpv disp. att., c.p.p., è da ritenere operativa "ex lege" con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Ne consegue che in tal senso va disposta di ufficio la rettifica dell'iscrizione nei registri immobiliari, senza che occorra a tal fine l'iniziativa del pubblico ministero (per i crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., comma 1) o della parte civile (per i crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., comma 2) a norma dell'art. 316 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 105 del 31/01/1991, Rv. 186455).

Quindi in forza dell'art. 192 c.p.p., tutti gli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato a partire dal "tempus commissi delicti" non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato.

Pertanto tali atti possono essere dichiarati inefficaci sulla base di una presunzione "iuris et de iure" di frode a carico dell'autore del reato e del minor coinvolgimento del terzo beneficiario, che nulla dispone del suo patrimonio.

Ne consegue che il sequestro conservativo può essere disposto - anche se il bene formalmente risulta di un terzo - in forza della presunzione di frode di cui all'art. 192 c.p.

Tale soluzione consente di realizzare la finalità dell'art. 316 c.p.p., che consiste nell'immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio, in attesa dell'esito dell'azione revocatoria.

È evidente, invero, che se nel caso di specie si ritenesse non consentito il sequestro conservativo, l'esito positivo dell'azione revocatoria potrebbe essere del tutto inutile a fronte di un bene - che solo formalmente non è dell'imputato - non sottoposto a nessun vincolo.

Ciò in quanto si è in presenza di un atto (non importa ai fini che qui interessano, se simulato o meno) a titolo gratuito, consistente nel conferimento in un trust di una serie di beni, avvenuto cinque mesi dopo dalla dichiarazione di fallimento, dunque dopo la realizzazione delle condotte penalmente rilevanti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 20646 del 05/05/2021, Rv. 281266), inefficace per il creditore danneggiato dal reato, che ha, quindi, il diritto di ottenere la tutela prevista dall'art. 316 c.p.p., posto che, nella prospettiva di quest'ultimo, in forza della presunzione stabilita dall'art. 192 c.p., i beni in questione è come se fossero ancora di proprietà del ricorrente.Tale interpretazione appare ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 1935 del 18/10/2017, Rv. 271998; Cass., Sez. 5, n. 12804 del 15/01/2019, Rv. 275503; Cass., Sez.

U, n. 38670 del 21/07/2016, Rv. 267593), sicché sul punto il ricorso del Noviello va rigettato.

6. Fondato, invece, appare il secondo motivo di ricorso.

Premesso che il ricorso alla cauzione, ex art. 319, c.p.p., è una scelta volontaria dell'interessato, che, una volta formalizzata, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi giustificativi del sequestro conservativo, compreso il "periculum in mora" di dispersione delle garanzie (cfr. Cass., Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252864), nel rigetto da parte del tribunale del riesame dell'offerta di cauzione proposta dal Sentati si annida un errore di diritto.

Ed invero il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto che l'offerta di cauzione non fosse idonea a garantire i crediti indicati nell'ari:. 316, c.p.p., in quanto il valore della cauzione offerta (pari a circa 15.000,00 euro) era sproporzionato rispetto all'ammontare del credito tutelato con il sequestro conservativo.

Tuttavia tale decisione appare in contrasto con il dettato normativo di cui al secondo comma dell'art. 319, c.p.p., alla luce del quale, nel caso in cui l'offerta di cauzione sia proposta, come nel caso in esame, in sede di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo, quando la cauzione sia proporzionata al valore delle cose sequestrate.

Tale indagine risulta del tutto omessa, a fronte di una specifica richiesta del ricorrente di offrire in cauzione l'importo di euro 15.252,00, in sostituzione del valore delle quote di partecipazione detenute dal Noviello nella società "[OSCURATO:SOCIETA].", oggetto di sequestro.

Al riguardo condivide il Collegio l'orientamento maturato nella migliore dottrina, che opera una distinzione tra le due fattispecie di offerta di cauzione previste dall'art. 319 del codice di rito.

Nell'offerta di cauzione preventiva di cui all'art. 319, co. 1, c.p.p., l'idoneità della cauzione offerta per evitare l'adozione del sequestro conservativo va valutata con riferimento all'ammontare approssimativo del credito e non alla copertura del prezzo corrispondente alla cosa per la quale viene chiesto il sequestro.

Nel caso, invece, della cauzione successiva proposta con la richiesta di riesame, di cui all'art. 319, co. 2, c.p.p., l'idoneità va commisurata al valore delle cose sequestrate, così come indicato espressamente dal Legislatore.

Ne consegue che se il valore dei beni vincolati è notevolmente inferiore a quello dei crediti, la revoca, che rappresenta un dovere per il giudice dell'impugnazione cautelare, come si evince dall'uso dell'indicativo presente "revoca", di cui al citato art. 319, co. 2, c.p.p., può avvenire anche con la prestazione di una cauzione assolutamente inidonea a soddisfare i crediti medesimi.

Né va taciuto che, ai sensi del disposto dell'art. 324, co. 7, c.p.p., applicabile al procedimento di riesame avverso il provvedimento di sequestro conservativo grazie al richiamo operato a tale norma dIall'art. 318, co. 1, c.p.p., la revoca del sequestro conservativo da parte del giudice dell'impugnazione cautelare può essere anche parziale, vale a dire riguardare anche solo alcuni dei beni per cui è stato disposto il vincolo reale di cui si tratta.

Il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari - operante anche con riferimento alle cautele reali - deve, infatti, costituire oggetto di valutazione da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istanza di riesame.

Pertanto, dovendosi valutare la congruità della cauzione offerta rispetto al valore delle cose sequestrate, non vi sono ragioni che impediscano al tribunale del riesame di valutare congrue le offerte di cauzione presentate in ordine ad alcuni soltanto dei beni in sequestro, procedendo di conseguenza a una revoca parziale del sequestro conservativo.

In conclusione la valutazione del tribunale del riesame milanese, incentrata sulla inidoneità della cauzione offerta a garantire i crediti del danneggiato dai reati fallimentari, appare non conforme alla previsione normativa, in quanto fondata sul parametro relativo alla diversa ipotesi di offerta di cauzione preventiva di cui all'art. 319, co. 1, c.p.p.

Sul punto l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al tribunale del riesame di Milano per nuovo giudizio da svolgere conformemente ai principi di diritto innanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 318 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro conservativo ex art. 316, c.p.p., emesso in data 8.4.2021 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano nei confronti di una serie di soggetti, tra cui l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indagato dei diversi fatti di bancarotta fraudolenta, oggetto dell'imputazione provvisoria. Il sequestro era stato disposto su di una serie di beni ritenuti dal giudice per le indagini preliminari fittiziamente attribuiti a titolo gratuito al "[OSCURATO:PERSONA]", ma in realtà riferibili al ricorrente, su istanza della costituita parte civile, "[OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione", che aveva avanzato richiesta di sequestro conservativo dei beni mobili e immobili degli indagati fino all'occorrenza del danno derivante dalle condotte contestate e comunque in misura non inferiore ad euro 3.720.934,90, pari all'entità (a quel momento) accertata del dissesto finanziario (cfr. pp. 1-2 dell'ordinanza oggetto di ricorso). 2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il suddetto Noviello lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 316, co. 2, c.p.p., laddove il tribunale del riesame ha affermato la sussistenza del requisito normativo del periculum in mora nonostante l'antecedente trascrizione di domanda revocatoria ex art. 192, c.p., della parte civile sui medesimi beni per cui è stato disposto il sequestro conservativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 319 e 324, co. 7, c.p.p., laddove il tribunale del riesame, erroneamente interpretando il disposto dell'art. 319, c.p.p., ha ritenuto che i requisiti normativi della proporzionalità e della idoneità della cauzione debbano sussistere simultaneamente. 3. Con requisitoria scritta del 16.2.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini. 5. Premesso che in questa sede non possono essere dedotti vizi di motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 318, co. 1, 324 e 325, co. 1, c.p.p., ma solo violazioni di legge, va rilevato che non appare configurabile la violazione di legge dedotta dal ricorrente con il primo motivo di ricorso. La tesi del ricorrente, secondo cui nel caso in esame difetterebbe il periculum in mora, rendendo la trascrizione della domanda ex art. 192, c.p., da parte del creditore danneggiato dal reato, ingiustificata l'adozione del sequestro conservativo, posto che a seguito di tale trascrizione non vi è alcuna possibilità per l'attuale proprietario dei beni sottoposti a sequestro di disperderli, non coglie nel segno. Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sequestro conservativo può avere ad oggetto i beni intestati a terzi che ne hanno la titolarità in forza di un atto di donazione dell'imputato, attesa l'inopponibilità al creditore danneggiato dal reato degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato stesso (cfr. Cass., Sez. 2, n. 2386 del 19/12/2008, Rv. 243033). Ed invero, come si è opportunamente rilevato, l'art. 192, c.p.p., prevede che "gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.". L'art. 189, co. 1, n. 5), c.p., prevedeva, tra i vari crediti, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (art. 185 c.p.). Poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218, disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p., "ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.", si riferisce„ ora, ai crediti indicati dell'art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, - che disciplina il sequestro conservativo - tra i quali rientrano anche quelli relativi alle obbligazioni civili derivanti dal reato (si veda, in proposito, l'art. 218 cpv. disp. att., c.p.p.). Sul punto questa Suprema Corte ha affermato - confermando implicitamente quanto sopra - che la sostituzione dell'ipoteca legale prevista da disposizioni di legge diverse dal codice penale con il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 218 cpv disp. att., c.p.p., è da ritenere operativa "ex lege" con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Ne consegue che in tal senso va disposta di ufficio la rettifica dell'iscrizione nei registri immobiliari, senza che occorra a tal fine l'iniziativa del pubblico ministero (per i crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., comma 1) o della parte civile (per i crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., comma 2) a norma dell'art. 316 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 105 del 31/01/1991, Rv. 186455). Quindi in forza dell'art. 192 c.p.p., tutti gli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato a partire dal "tempus commissi delicti" non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato. Pertanto tali atti possono essere dichiarati inefficaci sulla base di una presunzione "iuris et de iure" di frode a carico dell'autore del reato e del minor coinvolgimento del terzo beneficiario, che nulla dispone del suo patrimonio. Ne consegue che il sequestro conservativo può essere disposto - anche se il bene formalmente risulta di un terzo - in forza della presunzione di frode di cui all'art. 192 c.p. Tale soluzione consente di realizzare la finalità dell'art. 316 c.p.p., che consiste nell'immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio, in attesa dell'esito dell'azione revocatoria. È evidente, invero, che se nel caso di specie si ritenesse non consentito il sequestro conservativo, l'esito positivo dell'azione revocatoria potrebbe essere del tutto inutile a fronte di un bene - che solo formalmente non è dell'imputato - non sottoposto a nessun vincolo. Ciò in quanto si è in presenza di un atto (non importa ai fini che qui interessano, se simulato o meno) a titolo gratuito, consistente nel conferimento in un trust di una serie di beni, avvenuto cinque mesi dopo dalla dichiarazione di fallimento, dunque dopo la realizzazione delle condotte penalmente rilevanti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 20646 del 05/05/2021, Rv. 281266), inefficace per il creditore danneggiato dal reato, che ha, quindi, il diritto di ottenere la tutela prevista dall'art. 316 c.p.p., posto che, nella prospettiva di quest'ultimo, in forza della presunzione stabilita dall'art. 192 c.p., i beni in questione è come se fossero ancora di proprietà del ricorrente.Tale interpretazione appare ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 1935 del 18/10/2017, Rv. 271998; Cass., Sez. 5, n. 12804 del 15/01/2019, Rv. 275503; Cass., Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Rv. 267593), sicché sul punto il ricorso del Noviello va rigettato. 6. Fondato, invece, appare il secondo motivo di ricorso. Premesso che il ricorso alla cauzione, ex art. 319, c.p.p., è una scelta volontaria dell'interessato, che, una volta formalizzata, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi giustificativi del sequestro conservativo, compreso il "periculum in mora" di dispersione delle garanzie (cfr. Cass., Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252864), nel rigetto da parte del tribunale del riesame dell'offerta di cauzione proposta dal Sentati si annida un errore di diritto. Ed invero il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto che l'offerta di cauzione non fosse idonea a garantire i crediti indicati nell'ari:. 316, c.p.p., in quanto il valore della cauzione offerta (pari a circa 15.000,00 euro) era sproporzionato rispetto all'ammontare del credito tutelato con il sequestro conservativo. Tuttavia tale decisione appare in contrasto con il dettato normativo di cui al secondo comma dell'art. 319, c.p.p., alla luce del quale, nel caso in cui l'offerta di cauzione sia proposta, come nel caso in esame, in sede di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo, quando la cauzione sia proporzionata al valore delle cose sequestrate. Tale indagine risulta del tutto omessa, a fronte di una specifica richiesta del ricorrente di offrire in cauzione l'importo di euro 15.252,00, in sostituzione del valore delle quote di partecipazione detenute dal Noviello nella società "[OSCURATO:SOCIETA].", oggetto di sequestro. Al riguardo condivide il Collegio l'orientamento maturato nella migliore dottrina, che opera una distinzione tra le due fattispecie di offerta di cauzione previste dall'art. 319 del codice di rito. Nell'offerta di cauzione preventiva di cui all'art. 319, co. 1, c.p.p., l'idoneità della cauzione offerta per evitare l'adozione del sequestro conservativo va valutata con riferimento all'ammontare approssimativo del credito e non alla copertura del prezzo corrispondente alla cosa per la quale viene chiesto il sequestro. Nel caso, invece, della cauzione successiva proposta con la richiesta di riesame, di cui all'art. 319, co. 2, c.p.p., l'idoneità va commisurata al valore delle cose sequestrate, così come indicato espressamente dal Legislatore. Ne consegue che se il valore dei beni vincolati è notevolmente inferiore a quello dei crediti, la revoca, che rappresenta un dovere per il giudice dell'impugnazione cautelare, come si evince dall'uso dell'indicativo presente "revoca", di cui al citato art. 319, co. 2, c.p.p., può avvenire anche con la prestazione di una cauzione assolutamente inidonea a soddisfare i crediti medesimi. Né va taciuto che, ai sensi del disposto dell'art. 324, co. 7, c.p.p., applicabile al procedimento di riesame avverso il provvedimento di sequestro conservativo grazie al richiamo operato a tale norma dIall'art. 318, co. 1, c.p.p., la revoca del sequestro conservativo da parte del giudice dell'impugnazione cautelare può essere anche parziale, vale a dire riguardare anche solo alcuni dei beni per cui è stato disposto il vincolo reale di cui si tratta. Il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari - operante anche con riferimento alle cautele reali - deve, infatti, costituire oggetto di valutazione da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istanza di riesame. Pertanto, dovendosi valutare la congruità della cauzione offerta rispetto al valore delle cose sequestrate, non vi sono ragioni che impediscano al tribunale del riesame di valutare congrue le offerte di cauzione presentate in ordine ad alcuni soltanto dei beni in sequestro, procedendo di conseguenza a una revoca parziale del sequestro conservativo. In conclusione la valutazione del tribunale del riesame milanese, incentrata sulla inidoneità della cauzione offerta a garantire i crediti del danneggiato dai reati fallimentari, appare non conforme alla previsione normativa, in quanto fondata sul parametro relativo alla diversa ipotesi di offerta di cauzione preventiva di cui all'art. 319, co. 1, c.p.p. Sul punto l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al tribunale del riesame di Milano per nuovo giudizio da svolgere conformemente ai principi di diritto innanz
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