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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21481/2026

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dice dell’Udienza Preliminare delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], conla sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, su richiesta delle parti ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lapena concordata, disponendo altresì la sospensione della patente di guida perentrambi gli imputati per la durata di un anno e la trasmissione della sentenza alPrefetto di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano imputati del delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., perché, in cooperazione colposa tra loro, [OSCURATO:PERSONA], qualeconducente, e [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario dell’autoarticolato Renaulttargato EV204XK e del relativo rimorchio marca Paganini targato AA80725, inviolazione degli artt. 157, comma 3, 158, comma 4, e 162, commi 1 e 3, d.lgs. 30aprile 1992, n. 285, nonché con le condotte imprudenti di seguito specificate,provocavano un sinistro stradale con il motoveicolo Honda il cui conducenteperdeva la vita a seguito dell’impatto.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva parcheggiato il predetto complessoveicolare a luci spente sul margine destro della SS n. 145, nel territorio delComune di [OSCURATO:PERSONA], in direzione [OSCURATO:PERSONA]–Castellammare di Stabia,lasciando che il mezzo invadesse parzialmente la corsia di marcia e intralciasse ilregolare traffico veicolare, allontanandosi inoltre dal luogo senza apporre alcundispositivo luminoso di emergenza né alcun segnale mobile di pericolo; GuidaGiovanni, dal canto suo, aveva omesso di provvedere allo spostamento o allarimozione del mezzo ovvero di segnalarne la presenza mediante dispositiviluminosi di emergenza o segnali mobili di pericolo, così creando una situazione dipericolo per la circolazione stradale.In tal modo, gli imputati avevano concorso a determinare la successivacollisione del motoveicolo, che, procedendo nella medesima direzione di marcialungo la strada statale, all’altezza del centro commerciale “Porte di [OSCURATO:PERSONA]”, avevaimpattato con la parte anteriore contro la parte posteriore sinistra del rimorchio,rovinando a terra, decedendo sul colpo.[OSCURATO:PERSONA] il 24 aprile 2024.2.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione GiovanniGuida, censurandola con un primo motivo per inosservanza o erronea applicazionedegli artt. 222 e 218, comma 2, cod. strada, deducendo che il giudice avrebbeillegittimamente applicato nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida, pur trattandosi di soggetto che non eraalla guida del veicolo al momento del sinistro e che è stato ritenuto responsabileesclusivamente quale legale rappresentante della società proprietariadell’autoarticolato e del semirimorchio.

Secondo il ricorrente, non derivando la suaresponsabilità da una condotta di guida – posta in essere unicamente dal [OSCURATO:PERSONA]– non avrebbe potuto essergli applicata una sanzione amministrativa accessoria,che presuppone la violazione di norme del codice della strada idonee a giustificaremisure dirette a prevenire condotte di guida pericolose.

La condotta a luicontestata, consistita nell’omessa rimozione del veicolo e nella mancatasegnalazione della sua presenza, integrerebbe infatti la violazione dell’art. 162cod. strada, il cui comma 5 prevede esclusivamente una sanzione amministrativapecuniaria, senza contemplare alcuna sanzione accessoria.Il ricorrente aggiunge che l’art. 218, comma 2, cod. strada stabilisce che ilperiodo di sospensione della patente è determinato in relazione all’entità del dannoarrecato, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che essa è idonea acagionare per l’ulteriore circolazione; elementi che presuppongono unavalutazione della pericolosità del soggetto in quanto conducente.

Nel caso dispecie, l’applicazione di tali parametri sarebbe impossibile, dal momento che eglinon era alla guida del veicolo e riveste esclusivamente la posizione di soggettochiamato a rispondere a titolo di cooperazione colposa in ragione della sua qualitàdi legale rappresentante della società proprietaria del mezzo, senza alcuncoinvolgimento diretto nella condotta di guida.Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione nella parte in cuila sentenza ha omesso di fornire qualsiasi giustificazione in ordine all’applicazionedella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidanei confronti di un soggetto che non era alla guida del veicolo.

Il giudice si sarebbelimitato a disporre in modo generico la sospensione della patente per entrambi gliimputati, senza distinguere le rispettive posizioni e senza fornire una motivazionespecifica.

Tale carenza motivazionale risulterebbe ancor più rilevante inconsiderazione del fatto che l’applicazione della sospensione della patente per ladurata di un anno nei confronti di un soggetto non conducente rappresenta unamisura eccentrica rispetto ai principi ordinari che regolano l’irrogazione dellesanzioni amministrative accessorie, richiedendo pertanto una motivazionepuntuale e rafforzata.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso sono infondati.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la contestazione inrelazione alla quale è stata emessa la sentenza di patteggiamento concerne lacooperazione colposa di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen.,consistita in una condotta omissiva con riguardo allo spostamento o alla rimozionedel mezzo, ovvero alla segnalazione della sua presenza mediante dispositiviluminosi di emergenza o segnali mobili di pericolo, in occasione del parcheggio delcomplesso veicolare sul margine destro della SS n. 145, effettuato dal conducenteBattaglia [OSCURATO:PERSONA].La qualità di proprietario dell’autoarticolato non risulta, pertanto, avulsa dauna condotta omissiva sanzionata ai sensi dell’art. 589-bis cod. pen., in relazioneal quale trova applicazione l’art. 222 cod. strada, che prevede l’applicazione dellasanzione amministrativa accessoria «qualora da una violazione delle norme di cuial presente codice derivino danni alle persone»; il ricorso difetta peraltro, sulpunto, di specificità.L’illecito contestato a [OSCURATO:PERSONA] non si riduce, infatti, alla violazionedell’art. 162 cod. strada, per la quale sarebbe individuabile nell’art. 218 cod. stradaun diverso trattamento sanzionatorio.

A conferma di ciò depone, del resto, l’entitàdella pena concordata per il ricorrente, pari a due anni di reclusione, anchesuperiore a quella concordata per [OSCURATO:PERSONA].Sotto il profilo motivazionale, a pag.5 della sentenza il giudice haespressamente valutato la possibilità di disporre la sola sospensione della patentedi guida, pur essendo astrattamente prevista anche la revoca, in coerenza con lavalutazione complessiva degli elementi indicati dall’art. 218 cod. strada.

Né èprevisto un obbligo di motivazione ulteriore nel caso in cui la sanzioneamministrativa accessoria si collochi entro la media edittale e non ricorranospecifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez. 4, n. 50240 del27/11/2019, Mancinelli, non mass.).2.

Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dice dell’Udienza Preliminare delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], conla sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, su richiesta delle parti ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lapena concordata, disponendo altresì la sospensione della patente di guida perentrambi gli imputati per la durata di un anno e la trasmissione della sentenza alPrefetto di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano imputati del delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., perché, in cooperazione colposa tra loro, [OSCURATO:PERSONA], qualeconducente, e [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario dell’autoarticolato Renaulttargato EV204XK e del relativo rimorchio marca Paganini targato AA80725, inviolazione degli artt. 157, comma 3, 158, comma 4, e 162, commi 1 e 3, d.lgs. 30aprile 1992, n. 285, nonché con le condotte imprudenti di seguito specificate,provocavano un sinistro stradale con il motoveicolo Honda il cui conducenteperdeva la vita a seguito dell’impatto.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva parcheggiato il predetto complessoveicolare a luci spente sul margine destro della SS n. 145, nel territorio delComune di [OSCURATO:PERSONA], in direzione [OSCURATO:PERSONA]–Castellammare di Stabia,lasciando che il mezzo invadesse parzialmente la corsia di marcia e intralciasse ilregolare traffico veicolare, allontanandosi inoltre dal luogo senza apporre alcundispositivo luminoso di emergenza né alcun segnale mobile di pericolo; GuidaGiovanni, dal canto suo, aveva omesso di provvedere allo spostamento o allarimozione del mezzo ovvero di segnalarne la presenza mediante dispositiviluminosi di emergenza o segnali mobili di pericolo, così creando una situazione dipericolo per la circolazione stradale.In tal modo, gli imputati avevano concorso a determinare la successivacollisione del motoveicolo, che, procedendo nella medesima direzione di marcialungo la strada statale, all’altezza del centro commerciale “Porte di [OSCURATO:PERSONA]”, avevaimpattato con la parte anteriore contro la parte posteriore sinistra del rimorchio,rovinando a terra, decedendo sul colpo.[OSCURATO:PERSONA] il 24 aprile 2024.2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione GiovanniGuida, censurandola con un primo motivo per inosservanza o erronea applicazionedegli artt. 222 e 218, comma 2, cod. strada, deducendo che il giudice avrebbeillegittimamente applicato nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida, pur trattandosi di soggetto che non eraalla guida del veicolo al momento del sinistro e che è stato ritenuto responsabileesclusivamente quale legale rappresentante della società proprietariadell’autoarticolato e del semirimorchio. Secondo il ricorrente, non derivando la suaresponsabilità da una condotta di guida – posta in essere unicamente dal [OSCURATO:PERSONA]– non avrebbe potuto essergli applicata una sanzione amministrativa accessoria,che presuppone la violazione di norme del codice della strada idonee a giustificaremisure dirette a prevenire condotte di guida pericolose. La condotta a luicontestata, consistita nell’omessa rimozione del veicolo e nella mancatasegnalazione della sua presenza, integrerebbe infatti la violazione dell’art. 162cod. strada, il cui comma 5 prevede esclusivamente una sanzione amministrativapecuniaria, senza contemplare alcuna sanzione accessoria.Il ricorrente aggiunge che l’art. 218, comma 2, cod. strada stabilisce che ilperiodo di sospensione della patente è determinato in relazione all’entità del dannoarrecato, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che essa è idonea acagionare per l’ulteriore circolazione; elementi che presuppongono unavalutazione della pericolosità del soggetto in quanto conducente. Nel caso dispecie, l’applicazione di tali parametri sarebbe impossibile, dal momento che eglinon era alla guida del veicolo e riveste esclusivamente la posizione di soggettochiamato a rispondere a titolo di cooperazione colposa in ragione della sua qualitàdi legale rappresentante della società proprietaria del mezzo, senza alcuncoinvolgimento diretto nella condotta di guida.Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione nella parte in cuila sentenza ha omesso di fornire qualsiasi giustificazione in ordine all’applicazionedella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidanei confronti di un soggetto che non era alla guida del veicolo. Il giudice si sarebbelimitato a disporre in modo generico la sospensione della patente per entrambi gliimputati, senza distinguere le rispettive posizioni e senza fornire una motivazionespecifica. Tale carenza motivazionale risulterebbe ancor più rilevante inconsiderazione del fatto che l’applicazione della sospensione della patente per ladurata di un anno nei confronti di un soggetto non conducente rappresenta unamisura eccentrica rispetto ai principi ordinari che regolano l’irrogazione dellesanzioni amministrative accessorie, richiedendo pertanto una motivazionepuntuale e rafforzata.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso sono infondati.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la contestazione inrelazione alla quale è stata emessa la sentenza di patteggiamento concerne lacooperazione colposa di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen.,consistita in una condotta omissiva con riguardo allo spostamento o alla rimozionedel mezzo, ovvero alla segnalazione della sua presenza mediante dispositiviluminosi di emergenza o segnali mobili di pericolo, in occasione del parcheggio delcomplesso veicolare sul margine destro della SS n. 145, effettuato dal conducenteBattaglia [OSCURATO:PERSONA].La qualità di proprietario dell’autoarticolato non risulta, pertanto, avulsa dauna condotta omissiva sanzionata ai sensi dell’art. 589-bis cod. pen., in relazioneal quale trova applicazione l’art. 222 cod. strada, che prevede l’applicazione dellasanzione amministrativa accessoria «qualora da una violazione delle norme di cuial presente codice derivino danni alle persone»; il ricorso difetta peraltro, sulpunto, di specificità.L’illecito contestato a [OSCURATO:PERSONA] non si riduce, infatti, alla violazionedell’art. 162 cod. strada, per la quale sarebbe individuabile nell’art. 218 cod. stradaun diverso trattamento sanzionatorio. A conferma di ciò depone, del resto, l’entitàdella pena concordata per il ricorrente, pari a due anni di reclusione, anchesuperiore a quella concordata per [OSCURATO:PERSONA].Sotto il profilo motivazionale, a pag.5 della sentenza il giudice haespressamente valutato la possibilità di disporre la sola sospensione della patentedi guida, pur essendo astrattamente prevista anche la revoca, in coerenza con lavalutazione complessiva degli elementi indicati dall’art. 218 cod. strada. Né èprevisto un obbligo di motivazione ulteriore nel caso in cui la sanzioneamministrativa accessoria si collochi entro la media edittale e non ricorranospecifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez. 4, n. 50240 del27/11/2019, Mancinelli, non mass.).2. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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