CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, che ha confermato la pronunzia di primo grado per il reato di lesioni personali, commesso in data 11.10.2014; Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione al reato di rissa di cui al capo a), non è consentito per carenza di interesse, dal momento che tutti gli imputati sono stati assolti dalla relativa imputazione; Considerato che il secondo motivo, di denuncia dei medesimi vizi con riferimento al reato di lesioni personali, propone censure in fatto e meramente reiterative di quelle dedotte in appello e in tale sede adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito;Vista la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, peraltro, che la suddetta memoria è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente