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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 44435/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n.1967/2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo sono inammissibili.

Le censure con le quali i predetti ricorrenti impugnano la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 96,9 di eroina), le modalità dell'acquisto e trasporto della droga e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che i ricorrenti neppure hanno specificato.

Gli ulteriori motivi di ricorso riferiti alla destinazione all'uso personale introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, si deve rilevare che al di là dei precedenti penali specifici valorizzati solo per alcuni degli imputati, nella motivazione sono indicati anche gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto.

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso 1'8 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] e Ri do [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA]! !

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n.1967/2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo sono inammissibili. Le censure con le quali i predetti ricorrenti impugnano la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 96,9 di eroina), le modalità dell'acquisto e trasporto della droga e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che i ricorrenti neppure hanno specificato. Gli ulteriori motivi di ricorso riferiti alla destinazione all'uso personale introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, si deve rilevare che al di là dei precedenti penali specifici valorizzati solo per alcuni degli imputati, nella motivazione sono indicati anche gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto. 2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso 1'8 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] e Ri do [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA]! !
Sentenza Cassazione n. 44435/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris