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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30756/2026

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rte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il mancatoriconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., difetta dellanecessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici esulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanzeprobatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (pag. 7), e,dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni difatto e di diritto a base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il mancatoriconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., difetta dellanecessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici esulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanzeprobatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (pag. 7), e,dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni difatto e di diritto a base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30756/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris