Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1549/2011
ECLI:EU:C:2011:248
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C‑288/09 e C‑289/09
[OSCURATO:PERSONA] plc
e
[OSCURATO:PERSONA] plc
contro
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Ricevitori e decodificatori di televisione digitale satellitare con funzione di registrazione — Codice doganale comunitario — Art. 12, nn. 5, lett. a), i), e 6 — Validità nel tempo di un’informazione tariffaria vincolante»
Massime della sentenza
1.
Tariffa doganale comune — Voci doganali
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dai regolamenti n. 1549/2006 e n. 1214/2007, allegato I)
2.
Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, artt. 12, n. 5, lett. a), 243 e 247; regolamento
della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, art. 12, nn. 1 e 2, lett. a), terzo trattino]
3.
Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, art. 12, n. 5, lett. a), i); regolamento
della Commissione n. 1549/2006]
4.
Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante
(Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, art. 12, n. 6, e n. 2658/87, come modificato
dal regolamento n. 254/2000, art. 12)
1.
La nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune, come modificato dai regolamenti n. 1549/2006 e n. 1214/2007, deve essere interpretata nel
senso che i «set‑top boxes» con funzione di comunicazione incorporanti unità di memoria a disco rigido, dotati allo stesso
tempo di una funzione di registrazione e di una funzione di ricezione di segnali televisivi, rientrano nella sottovoce 8528 71 13
nonostante le note esplicative della suddetta nomenclatura combinata, dato che tali «set‑top boxes» sono principalmente destinati
alla ricezione di segnali televisivi e che tale funzione è inerente a detti apparecchi.
(v. punti 71, 81, 84, dispositivo 1)
2.
L’art. 12, n. 5, lett. a), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal
regolamento n. 82/97, e l’art. 12, nn. 1 e 2, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni
d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 12/97, devono essere interpretati nel senso
che le autorità doganali sono tenute a fornire informazioni tariffarie vincolanti conformi alle note esplicative della nomenclatura
combinata. Se emerge un disaccordo tra tali autorità e gli operatori economici in merito alla conformità delle suddette note
con la nomenclatura combinata ed alla classificazione delle merci, spetta a questi ultimi esperire un ricorso dinanzi all’autorità
competente in applicazione dell’art. 243 del regolamento n. 2913/92. Il giudice adito statuisce sulla classificazione della
merce, se necessario dopo aver sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale alle condizioni previste dall’art. 267 TFUE.
Peraltro, lo Stato membro da cui dipendono le suddette autorità ha la possibilità di adire il comitato previsto dall’art. 247
del regolamento n. 2913/92, secondo il procedimento di cui all’art. 8 del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 254/2000.
(v. punto 96, dispositivo 2)
3.
L’art. 12, n. 5, lett. a), i), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato
dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che il regolamento n. 1549/2006, recante modifica dell’allegato
I del regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, deve essere
considerato un regolamento ai sensi di tale disposizione. Un’informazione tariffaria vincolante che non era più conforme alla
nomenclatura combinata in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006 ha cessato di essere valida dopo la data
di detta entrata in vigore.
(v. punto 103, dispositivo 3)
4.
L’art. 12, n. 6, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento
n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che, qualora, in applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 2658/87, relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 254/2000, venga
adottato un regolamento recante modifica della nomenclatura combinata il quale non stabilisca un termine entro il quale il
titolare di un’informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida può nondimeno continuare ad utilizzarla, tale
titolare non può più avvalersi di detta informazione tariffaria vincolante.
A tale riguardo, gli operatori economici non possono invocare il principio della tutela del legittimo affidamento perché venga
riconosciuto loro un termine durante il quale essi possano utilizzare un’informazione tariffaria vincolante, dato che l’art. 12
del regolamento n. 2658/87 dispone che la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della
nomenclatura combinata e che, pertanto, l’eventualità di una modifica del testo o del contenuto delle voci e delle sottovoci
della nomenclatura combinata e del conseguente rischio di perdita di validità delle informazioni tariffarie vincolanti è prevedibile
e conosciuta dagli operatori economici diligenti.
(v. punti 108-109, 111-112, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 aprile 2011 (
*
)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Ricevitori e decodificatori di televisione digitale satellitare con funzione di registrazione – Codice doganale comunitario – Art. 12, nn. 5, lett. a), i), e 6 – Validità nel tempo di un’informazione tariffaria vincolante»
Nei procedimenti riuniti C‑288/09 e C‑289/09,
aventi ad oggetto le domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), con decisioni 6 luglio 2009, pervenute in cancelleria il 24 luglio 2009, nelle cause
[OSCURATO:PERSONA] plc
(C‑288/09),
[OSCURATO:PERSONA] plc
(C‑289/09)
contro
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 dicembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] plc, dal sig. D. Anderson, QC, e dall’avv. L. Van den Hende, advocaat;
– per la [OSCURATO:PERSONA] plc, dal sig. J. Grayston, solicitor, e dal sig. J. White, barrister;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. S. Hathaway, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Thomas, barrister;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. F. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di
agenti;
– per la Commissione europea, dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra L. Bouyon, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione delle sottovoci 8521 90 00 e 8528 71 13 della nomenclatura
combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1), e dal regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214 (GU L 286,
pag. 1; in prosieguo: la «NC»), nonché sull’interpretazione dell’art. 12, nn. 5, lett. a), i), e 6, del regolamento (CEE)
del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato
dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1, e rettifica,
GU L 179, pag. 11; in prosieguo: il «codice doganale»).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che contrappongono, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «Sky») e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ai [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «[OSCURATO:PERSONA]») in merito, da una parte, alla classificazione doganale di modelli di «set‑top
boxes» con funzione di comunicazione ed incorporanti un’unità di memoria a disco rigido e, dall’altra, al pagamento dei dazi
doganali relativi a tali merci.
Contesto normativo
La classificazione doganale
La classificazione doganale internazionale
3
La convenzione internazionale che ha istituito il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo:
il «SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ed il relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986 (in prosieguo:
la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con decisione del Consiglio 7 aprile
1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature
tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche,
nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. La medesima disposizione prevede
altresì che ogni parte contraente si impegni ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le
note di sezione, capitolo e sottovoce del SA, e a non modificarne la portata.
5
Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione recante
istituzione di detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’art. 8 della
convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, organo la cui struttura
è disciplinata dall’art. 6 della medesima. Conformemente all’art. 7, n. 1, della convenzione sul SA, il compito di tale comitato
consiste, in particolare, nel proporre modifiche alla suddetta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione
nonché altri pareri per l’interpretazione del SA.
6
Le note esplicative relative alla voce 8521 del SA prevedono, in particolare, quanto segue:
«(...)
A.- Apparecchi di registrazione e apparecchi combinati di registrazione e di riproduzione videofonica
Questi apparecchi, quando sono connessi ad una telecamera o ad un ricevitore televisivo, registrano impulsi elettrici su un
supporto (segnali analogici) o segnali analogici trasformati in codice digitale (o ancora una combinazione di tali segnali)
(...). La registrazione può effettuarsi secondo dei procedimenti magnetici o ottici e sono in generale dei dischi o delle
cassette a costituire il supporto di registrazione.
(...)
Sono esclusi da questa voce:
(...)
c) Gli apparecchi riceventi per la televisione (anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio
di registrazione del suono o delle immagini), i videomonitor e i videoproiettori (n. 8528)».
7
Per quanto riguarda la voce 8528 del SA, le note esplicative prevedono segnatamente quanto segue:
«(...)
D.- Apparecchi riceventi per la televisione
Questa categoria comprende gli apparecchi anche concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione video o uno schermo,
quali:
1) I ricevitori di trasmissioni televisive (per via terrestre, cavo o satellite) che non prevedono dispositivi di visualizzazione
(p. es., schermo a tubo catodico o a cristalli liquidi). Questi apparecchi servono a ricevere segnali e a convertirli in un
segnale che può essere visualizzato. Questi ricevitori possono anche contenere un modem che permette di collegarli ad Internet.
Questi ricevitori sono destinati ad essere utilizzati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, dei
monitor, dei proiettori o dei televisori. Tuttavia, i dispositivi che non fanno altro che isolare i segnali di televisione
ad alta frequenza sono classificati come parti nella voce 8529.
(...)
3) I ricevitori di televisione di qualsiasi tipo [a cristalli liquidi (LCD), plasma, tubo catodico (CRT), ecc.] utilizzati in
ambito domestico (televisori), anche provvisti di un ricevitore per la radiodiffusione, un magnetoscopio, un lettore di DVD,
un lettore-registratore di DVD, un ricevitore di trasmissioni ritrasmesse via satellite, ecc.
(...)
Sono esclusi da questa voce:
a) Gli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofoniche (n. 8521).
(...)».
La NC
8
La NC è basata sul SA, di cui riprende le voci e sottovoci a sei cifre; solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni
ad essa peculiari.
9
Ai sensi dell’art. 12, n. 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000,
n. 254 (GU L 28, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento
che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio
dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
10
L’art. 8 del regolamento n. 2658/87 precisa che il comitato previsto dall’art. 247 del codice doganale può esaminare qualsiasi
questione sottopostagli dal suo presidente, su iniziativa del rappresentante di uno Stato membro, relativa, fra l’altro, alla
NC.
11
La versione della NC applicabile alla causa C‑289/09 è quella risultante dal regolamento n. 1549/2006, entrato in vigore il
1° gennaio 2007.
12
La versione della NC applicabile alla causa C‑288/09 è quella risultante dal regolamento n. 1214/2007, entrato in vigore il
1° gennaio 2008.
13
Le regole generali per l’interpretazione della NC si trovano nella prima parte, titolo I, A, della medesima. Tali regole sono
identiche nelle versioni della NC risultanti dai regolamenti nn. 1549/2006 e 1214/2007. Esse dispongono quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione
delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo,
dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(...)
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o
più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
(...)
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci
presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione
della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che
conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
(...)
(...)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e
dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate
soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni
contrarie, parimenti applicabili».
14
La seconda parte della NC include una sezione XVI. Detta sezione comprende il capitolo 85, dedicato alle macchine, agli apparecchi
e al materiale elettrico e loro parti, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, agli apparecchi per
la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione nonché alle parti ed agli accessori di questi
apparecchi.
15
La nota n. 3 della sezione XVI della NC è così formulata:
«Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti
un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare
tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».
16
La formulazione delle voci 8521 e 8528 è identica per le versioni della NC risultanti dai regolamenti nn. 1549/2006 e 1214/2007.
Peraltro, tali regolamenti non prevedono un termine successivo alla data di pubblicazione o di notifica durante il quale il
titolare di un’informazione vincolante che cessi di essere valida può continuare ad utilizzarla.
17
La voce 8521 della NC è formulata come segue:
«8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:
8521 10 – a nastri magnetici:
(...)
8521 90 00 – altri».
18
La voce 8528 della NC è così formulata:
«8528 Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione,
anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:
(...)
– Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione
o la riproduzione del suono o di immagini:
8528 71 − − non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video:
(...)
8528 71 13 − − − − Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso
a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (“set‑top
boxes con funzione di comunicazione”)».
Les note esplicative della NC
19
In conformità dell’art. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, la Commissione redige le note esplicative
della NC, che pubblica regolarmente nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Quelle pubblicate il 7 maggio 2008 (GU C 112, pag. 8) precisano, riguardo alle voci 8521 e 8528:
«8521 90 00 [OSCURATO:PERSONA] in questa sottovoce gli apparecchi senza schermo in grado di ricevere segnali televisivi, detti “set-top boxes”,
incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido
o di DVD).
(...)
8528 71 13 Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi
la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (“set-top boxes con funzione
di comunicazione”)
Questa sottovoce comprende gli apparecchi privi di schermo (i cosiddetti “set‑top box con funzione di comunicazione”) composti
dai seguenti componenti principali:
– un microprocessore,
– un sintonizzatore video,
la presenza di un connettore RF indica la possibile presenza di un sintonizzatore video,
– un modem.
(...)
Non rientrano in questa sottovoce i “set‑top boxes” incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o
di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido o di DVD) (sottovoce [8521 90 00]).
(...)».
20
All’epoca dei fatti della causa principale, l’aliquota dei dazi all’importazione applicabile agli apparecchi della sottovoce
8521 90 00 era pari al 13,9%, mentre gli apparecchi rientranti nella sottovoce 8528 71 13 erano esenti da dazio.
L’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e l’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie
dell’informazione
21
L’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (in prosieguo: il «GATT del 1994») e, in particolare,
l’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT fanno parte dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 ed approvato dalla decisione del Consiglio
22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli
accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1).
22
L’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, costituito dalla dichiarazione ministeriale sul commercio
dei prodotti delle tecnologie dell’informazione approvata il 13 dicembre 1996 alla prima conferenza dell’OMC a Singapore,
dagli allegati e dalle aggiunte di quest’ultima (in prosieguo: l’«ITA»), nonché la comunicazione sulla sua attuazione sono
stati approvati, a nome della Comunità, con decisione del Consiglio 24 marzo 1997, 97/359/CE, relativa all’abolizione dei
dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (GU L 155, pag. 1). L’ITA precisa, al suo n. 1, che il regime
commerciale di ciascuna parte contraente deve evolvere in modo tale da favorire le opportunità di accesso al mercato dei prodotti
delle industrie dell’informazione.
23
Ai sensi del n. 2 dell’ITA, le parti contraenti si impegnano ad eliminare i dazi doganali e tutti i diritti e imposizioni
di qualsiasi genere, a norma dell’art. II, n. 1, lett. b), del GATT del 1994, nei confronti di taluni prodotti, fra cui i
«set‑top boxes con funzione di comunicazione: dispositivi articolati attorno a un microprocessore incorporanti un modem per
l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni».
24
Il 16 novembre 2000 è stato adottato il regolamento (CE) del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2559, che modifica l’allegato
I del regolamento n. 2658/87 (GU L 293, pag. 1), al fine di applicare l’ITA, come emerge dal secondo ‘considerando’ di detto
regolamento.
La normativa doganale
25
La normativa doganale comprende il codice doganale ed il regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa
talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97 (GU 1997, L 9, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).
Il codice doganale
26
L’art. 4 del codice doganale è formulato nel seguente modo:
«Ai fini del presente codice, s’intende per:
(...)
5) Decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti
giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l’altro, un’informazione vincolante
a norma dell’articolo 12;
(...)».
27
Ai sensi dell’art. 12, nn. 1‑6, del codice doganale:
«1. L’autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, informazioni
tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.
2. L’informazione tariffaria vincolante o l’informazione vincolante in materia di origine obbliga l’autorità doganale nei confronti
del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine
di una merce.
(...)
5. Un’informazione vincolante cessa di essere valida:
a) in materia tariffaria:
i) quando, in seguito all’adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;
ii) quando non sia più compatibile con l’interpretazione di una delle nomenclature di cui all’articolo 20, paragrafo 6:
– sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a
una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
(...)
6. Un’informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti ii) o iii), o lettera b),
punti ii) o iii) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica (...).
Nell’ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), il regolamento o l’accordo possono
stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma.
(...)».
28
L’art. 243 del codice doganale enuncia quanto segue:
«1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della
normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.
(...)
Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.
2. Il ricorso può essere esperito:
a) in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;
b) in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato
equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».
29
Dagli artt. 247 e 247 bis del codice doganale emerge che, per l’attuazione di detto codice, la Commissione è assistita dal
comitato del codice doganale.
Il regolamento di applicazione
30
L’art. 11 del regolamento di applicazione recita quanto segue:
«L’informazione tariffaria vincolante fornita dall’autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna
le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni».
31
L’art. 12 del citato regolamento precisa che:
«1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all’articolo 12, paragrafo 5, del codice [doganale],
l’autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente
all’atto o alla misura in questione.
2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione
è la seguente:
(...)
– per le misure di cui all’articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice [doganale], concernenti modifiche delle
note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
, serie C;
(...)».
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑288/09
32
[OSCURATO:PERSONA] è un fornitore di servizi di televisione digitale satellitare. Essa importa nel [OSCURATO:PERSONA] un tipo di «set‑top box»
con funzione di comunicazione ed incorporante un’unità di memoria a disco rigido. Tale «set‑top box» è denominato «Sky+ box,
modello DRX 280» (in prosieguo: lo «Sky+ box»).
33
[OSCURATO:PERSONA]+ box è un ricevitore di televisione satellitare. Un ricevitore di questo tipo riceve e decodifica segnali televisivi
digitali trasmessi attraverso la piattaforma televisiva satellitare di un operatore di radiodiffusione quale la Sky. Il segnale
viene decodificato solo nel momento in cui viene inviato allo schermo di un televisore per la visualizzazione.
34
L’operatore trasmette, via satellite, segnali televisivi digitali, che vengono ricevuti da un convertitore a basso rumore
collocato nell’antenna parabolica installata presso l’abitazione del consumatore finale. Il segnale digitale è quindi inviato
tramite cavo al ricevitore.
35
[OSCURATO:PERSONA]+ box è specificamente progettato e programmato per ricevere e decodificare unicamente segnali televisivi digitali provenienti
dalla piattaforma satellitare della Sky.
36
[OSCURATO:PERSONA]+ box non comprende uno schermo video. Esso contiene un modem per l’accesso ad Internet e garantisce, in tal modo, uno
scambio interattivo di informazioni.
37
[OSCURATO:PERSONA]+ box incorpora un disco rigido. La metà della capacità di memorizzazione di quest’ultimo è utilizzata dai servizi della
Sky per consentire di fruire del servizio di video su richiesta. L’altra metà può essere impiegata dal consumatore finale
per registrare i contenuti dei programmi televisivi provenienti dalla piattaforma satellitare della Sky. Tale «set‑top box»
non offre la possibilità di registrare contenuti video proveniente da altre sorgenti esterne, fra cui un ricevitore televisivo,
una videocamera o un apparecchio per la videoregistrazione. Il suddetto «set‑top box» non può neppure riprodurre i contenuti
video di supporti esterni quali DVD o videocassette. Esso non consente nemmeno di registrare contenuti video su simili supporti
esterni.
38
Il consumatore finale non ha bisogno del disco rigido dello Sky+ box quando si limita a guardare la televisione in diretta.
In tal caso, il «set‑top box» funge da semplice apparecchio ricevente per la televisione. Per contro, il «set‑top box» in
parola non potrebbe funzionare con il solo disco rigido di cui è munito, senza ricevere un segnale televisivo digitale, dal
momento che, anche quando riproduce i contenuti di tale disco rigido, esso può funzionare solamente se riceve un simile segnale
dalla piattaforma satellitare della Sky.
39
In data 12 giugno 2008, la Sky ha chiesto un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: un’«ITV») ai [OSCURATO:PERSONA]
relativa allo Sky+ box. Il 9 luglio 2008 questi ultimi hanno fornito un’ITV con la quale hanno classificato lo Sky+ box nella
sottovoce 8521 90 00 della NC.
40
[OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale ITV affermando che il prodotto di cui trattasi doveva essere classificato nella sottovoce 8528 71 13
della NC come «set‑top box» con funzione di comunicazione, vale a dire come «[apparecchio ricevente] per la televisione» rientrante
nella voce 8528.
41
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale contestazione con decisione 29 settembre 2008.
42
Il 28 ottobre 2008 la Sky ha proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], divenuto
dal 1° aprile 2009 il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).
43
In queste circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un “set‑top box” con le caratteristiche [dello Sky+ box] debba essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 [della NC],
come disposto dal regolamento (...) n. 1214/2007, recante modifica dell’allegato I del regolamento (...) n. 2658/87, nonostante
le note esplicative della NC adottate dalla Commissione il 7 maggio 2008 (...) relative alle sottovoci 8521 90 00 e 8528 71 13.
2) Se l’art. 12, n. 5, lett. a), del [codice doganale] (...) obblighi un’autorità doganale nazionale a fornire informazioni tariffarie
vincolanti conformi alle note esplicative della NC, a meno che o fintanto che tali note esplicative non vengano dichiarate
in contrasto con il tenore letterale delle relative disposizioni della NC, comprese le regole generali per l’interpretazione
della NC, ovvero se le autorità doganali nazionali possano effettuare le proprie valutazioni in materia e non tenere conto
delle note esplicative, qualora ritengano che sussista un simile contrasto.
3) Se, nell’ipotesi in cui un “set‑top box” con le caratteristiche [dello Sky+ box] dovesse essere classificato nella sottovoce
della NC 8521 90 00, l’applicazione di un’aliquota positiva di dazi doganali risulti illegittima dal punto di vista del diritto
[dell’Unione], poiché in violazione degli obblighi [dell’Unione europea] di cui all’[ITA] e dell’art. II, n. 1, lett. b),
del [GATT del 1994], ovvero se la classificazione all’interno della voce 8521 comporti la conclusione che il prodotto in questione
non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti dell’ITA».
Causa C‑289/09
44
[OSCURATO:PERSONA] fabbrica ed importa “set‑top boxes” con funzione di comunicazione ed incorporanti un’unità di memoria a disco rigido
(in prosieguo: i «set‑top boxes STB‑HDD»), destinati a fornitori di servizi di televisione a pagamento. [OSCURATO:PERSONA] importa i
suddetti «set‑top boxes» nel [OSCURATO:PERSONA], in particolare il modello TDS 470NB [OSCURATO:PERSONA] (altresì noto come «Sky+ box»), fabbricato
per la Sky e da questa denominato «modello DRX 280».
45
I «set‑top boxes» STB-HDD possiedono le caratteristiche descritte ai punti 33‑38 della presente sentenza.
46
[OSCURATO:PERSONA] fabbrica inoltre numerosi modelli di «set‑top boxes» con funzione di comunicazione, ma non muniti di dischi rigidi.
Si tratta, segnatamente, dei modelli [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA]. Tali «set‑top boxes» sono classificati nella sottovoce 8528 71 13.
47
In data 8 aprile 2005, i [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] un’ITV che classificava lo Sky+ box nella sottovoce 8528 12 91
della NC, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, che modifica l’allegato
I del regolamento n. 2658/87 (GU L 327, pag. 1). A seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006, il 1° gennaio
2007, tale sottovoce è divenuta la sottovoce 8528 71 13. Le lievi differenze tra i vari «set‑top boxes» STB‑HDD relative alle
specifiche tecniche o alla descrizione dei prodotti non incidono sulla loro classificazione.
48
Con lettere del 4 dicembre 2006 e del 29 gennaio 2007, i [OSCURATO:PERSONA] hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che «con effetto
dal 1° gennaio 2007 la NC sarebbe stata soggetta a significativi cambiamenti nei codici» e che «[i]n conseguenza delle modifiche
dei codici, l’ITV [dell’8 aprile 2005] sarebbe stata revocata con effetto dal 31 dicembre 2006». Secondo il giudice del rinvio,
tali lettere non sarebbero mai state portate a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA].
49
Con lettera dell’8 agosto 2008, i [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato che il modello di «set‑top box» STB-[OSCURATO:PERSONA] 460, di cui esistono
due tipi, vale a dire TDS 460NV e TDS 460NS, ricadeva anch’esso nell’ambito dell’ITV dell’8 aprile 2005 per il suo periodo
di validità.
50
Con distinta lettera dell’8 agosto 2008, i [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato che, ai sensi dell’art. 12, n. 5, lett. a), i),
del codice doganale, l’ITV dell’8 aprile 2005 aveva cessato di essere valida il 1° gennaio 2007, a causa dei cambiamenti nei
codici introdotti dalle modifiche al SA e dall’aggiornamento annuale delle tariffe doganali.
51
Il 17 novembre 2008 i [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento a posteriori dei dazi doganali relativi a tutti i
«set‑top boxes» STB‑HDD, compreso lo Sky+ box, importati dal gennaio 2007 all’agosto 2008. Tale domanda è stata formulata
a causa di una classificazione dei «set‑top boxes» STB‑HDD in una voce non corretta della NC, ossia la sottovoce 8528 71 13,
mentre, secondo i [OSCURATO:PERSONA], tali prodotti dovevano essere classificati nella sottovoce 8521 90 00.
52
Il 4 dicembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha domandato il riesame della decisione dei [OSCURATO:PERSONA]. Il 16 gennaio 2009 il [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di classificare i «set‑top boxes» STB-HDD in questione nella sottovoce
8521 90 00.
53
Il 10 febbraio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la decisione del [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
dinanzi al VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il 27 marzo 2009 tale ricorso è stato rinviato al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).
54
Nel proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in dubbio la compatibilità delle note esplicative della NC con la NC. [OSCURATO:PERSONA] sostiene
che l’ITV relativa ai «set‑top boxes» di cui trattasi rimaneva valida per un periodo di sei mesi successivi all’entrata in
vigore del regolamento n. 1549/2006 e che l’art. 12, n. 5, lett. a), i), del codice doganale va interpretato nel senso che il regolamento n. 1549/2006 non è un «regolamento» ai fini dell’applicazione
di tale disposizione.
55
In queste circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un “set‑top box” con funzione di comunicazione (un «STB») incorporante un’unità di memoria a disco rigido (un «HDD») debba
essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 [della NC] come disposto dai regolamenti [nn. 1549/2006 e 1214/2007], nonostante
le note esplicative della NC (...) adottate dalla Commissione il 7 maggio 2008 relative alle sottovoci [della NC] 8521 90 00
e 8528 71 13.
2) Se, nell’ipotesi in cui un STB munito di un HDD con le caratteristiche del “set‑top box” STB-HDD dovesse essere classificato
nella sottovoce della NC 8521 90 00, l’applicazione di un’aliquota positiva di dazi doganali risulti illegittima dal punto
di vista del diritto [dell’Unione], perché viola gli obblighi [dell’Unione] di cui all’[ITA] e all’art. II, n. 1, lett. b),
[del GATT del 1994], ovvero se la classificazione all’interno della voce 8521 comporti la conclusione che il prodotto in questione
non rientra nell’ambito d’applicazione della parte pertinente dell’ITA.
3) Se le disposizioni di cui all’art. 12, n. 5, lett. a), i), [del codice doganale] debbano essere intese nel senso che l’ITV
dell’8 aprile 2005 cui [la [OSCURATO:PERSONA]] fa riferimento è cessata automaticamente di vigore dopo il 31 dicembre 2006, per il fatto
che non risultava più conforme alla disciplina esposta nel regolamento (...) n. 1549/2006. In particolare, se l’art. 12, n. 5,
lett. a), i), del codice doganaledebba essere interpretato nel senso che il regolamento (...) n. 1549/2006 non ricade nel
concetto di «regolamento» ai fini di detto articolo, perché costituisce un aggiornamento annuale della NC oppure perché non
costituisce uno specifico regolamento di classificazione.
4) Se le disposizioni di cui all’art. 12, n. 6, del codice doganale debbano essere intese nel senso che, qualora venga adottato
un aggiornamento annuale alla NC che non contenga una disposizione che confermi la durata del periodo disponibile di mantenimento
in vigore a vantaggio dei titolari di un’ITV, tali titolari non godano di un periodo di conservazione in vigore, oppure nel
senso che essi, in base al principio del legittimo affidamento, possano beneficiare del periodo di conservazione in vigore
di sei mesi, consueto per i regolamenti di classificazione della Commissione».
56
Con ordinanza 22 settembre 2009 il presidente della Corte ha ordinato la riunione delle cause C‑288/09 e C‑289/09 ai fini
della fase scritta e orale del procedimento.
57
In considerazione della connessione tra le suddette cause, a norma dell’art. 43 del regolamento di procedura della Corte,
in combinato disposto con l’art. 103 del regolamento medesimo, i procedimenti in esame vanno riuniti ai fini della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione nella causa C‑288/09 e sulla prima questione nella causa C‑289/09
58
Con le suddette questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la NC debba essere interpretata nel senso che i «set‑top
boxes» con funzione di comunicazione incorporanti unità di memoria a disco rigido, quali lo Sky+ box, rientrano nella sottovoce
8528 71 13 nonostante le note esplicative della NC pubblicate il 7 maggio 2008, dalle quali emerge che detti «set‑top boxes»
ricadono nella sottovoce 8521 90 00.
59
Le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci è determinata anzitutto dal
testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, mentre i titoli delle sezioni o dei capitoli
sono da considerare come puramente indicativi.
60
A tale riguardo, occorre ricordare la costante giurisprudenza secondo cui, per garantire la certezza del diritto e facilitare
i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro
caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli
(v., in particolare, sentenze 19 ottobre 2000, causa C‑339/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8947, punto 9; 15 settembre 2005, causa
C‑495/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8151, punto 47; 18 luglio 2007, causa C‑142/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6675, punto 16,
e 19 febbraio 2009, causa C‑376/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1167, punto 31).
61
Le note esplicative della NC pubblicate il 7 maggio 2008 enunciano che i «set‑top boxes» incorporanti un dispositivo che esegue
una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido) non rientrano nella sottovoce 8528 71 13
e devono essere classificati nella sottovoce 8521 90 00.
62
Tuttavia, le note esplicative del SA vigenti all’epoca dei fatti della causa principale precisavano che gli apparecchi riceventi
per la televisione, anche incorporanti un apparecchio di registrazione, dovevano essere esclusi dalla voce 8521 ed essere
classificati nella voce 8528.
63
Si deve inoltre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda
la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane forniscono un rilevante contributo
all’interpretazione della portata delle varie voci, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenze 16 giugno 1994,
causa C‑35/93, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2655, punto 21; 11 gennaio 2007, causa C‑400/05, B.A.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑311,
punto 28, e 27 novembre 2008, causa C‑403/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8921, punto 48).
64
Il tenore letterale delle note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, ma devono essere considerate
complementari a queste ultime (v., in questo senso, sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑486/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10661,
punto 36) e consultate congiuntamente ad esse, dev’essere pertanto conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne
la portata (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48).
65
Ne consegue che qualora risulti che esse sono contrarie al testo delle voci della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli,
le note esplicative della NC devono essere disattese (v., in tal senso, sentenze 19 aprile 2007, causa C‑229/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3251, punto 31; 5 giugno 2008, causa C‑312/07, JVC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4165,
punto 34, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 49 e 50).
66
La sottovoce 8521 90 00 riguarda, come emerge dalla sua formulazione, gli apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione,
anche qualora detti apparecchi incorporino un ricevitore di segnali videofonici e la registrazione avvenga su un supporto
diverso da un nastro magnetico. Gli apparecchi che registrano su nastro magnetico rientrano nella sottovoce 8521 10.
67
La voce 8528 comprende, fra l’altro, gli apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio per la
registrazione del suono o di immagini. La sottovoce 8528 71 13 riguarda gli apparecchi riceventi per la televisione, anche
incorporanti un apparecchio per la registrazione del suono o di immagini, non concepiti per incorporare un dispositivo di
visualizzazione o uno schermo video, dotati di microprocessore, incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la
funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi.
68
Si deve precisare, come riconosciuto dalla Commissione in udienza, che le espressioni «ricezione di segnali videofonici» e
«ricezione di segnali televisivi» si riferiscono a due nozioni identiche.
69
Dalle sopraindicate definizioni emerge che le merci che rientrano nelle due sottovoci in esame possono contemporaneamente
ricevere segnali televisivi e registrarli. La differenza tra le due sottovoci attiene al carattere principale o accessorio
di tali funzioni. La sottovoce 8521 90 00 riguarda apparecchi di registrazione aventi funzione accessoria di ricezione televisiva,
mentre la sottovoce 8528 71 13 si riferisce agli apparecchi riceventi per la televisione aventi funzione accessoria di registrazione.
70
La nota n. 3 della sezione XVI della NC, alla quale appartengono le sottovoci in esame, precisa che «le combinazioni di macchine
di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni
diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».
71
[OSCURATO:PERSONA]+ box discusso nella causa principale, il cui funzionamento è descritto ai punti 33‑38 della presente sentenza, dispone
innegabilmente delle due funzioni di registrazione e di ricezione di segnali televisivi. Esso costituisce quindi una macchina
che compie due o più funzioni diverse, alternative o complementari, ai sensi della nota n. 3 della sezione XVI della NC.
72
Occorre quindi determinare quale delle due funzioni di registrazione o di ricezione di segnali televisivi sia la principale
e quale sia l’accessoria.
73
Anzitutto, occorre respingere il suggerimento avanzato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte secondo cui la classificazione
nell’una o nell’altra sottovoce potrebbe effettuarsi in base alla quantità di ore di programmi che possono essere memorizzate
sul disco rigido degli Sky+ boxes. Infatti, poiché tale durata non è chiaramente definita nella NC o nelle sue note esplicative,
questo criterio non è conforme al principio della certezza del diritto.
74
Parimenti, il fatto che lo Sky+ box non possa funzionare con il solo disco rigido di cui è dotato e che quest’ultimo non sia
necessario durante la visione di programmi televisivi, e che quindi la ricezione dei segnali televisivi sia indispensabile
per il funzionamento del suddetto «set‑top box», non consente di determinare quale sia la funzione principale dell’apparecchio.
Infatti, come la Commissione ha correttamente fatto notare, la circostanza che una funzione di un apparecchio sia indispensabile
non le conferisce, di per sé, il carattere di funzione principale, dato che una funzione può risultare indispensabile pur
essendo secondaria o accessoria.
75
Dalla decisione di rinvio emerge che lo Sky+ box non permette di registrare contenuti video proveniente da un’altra sorgente
esterna, fra cui un ricevitore televisivo, una videocamera o un apparecchio per la videoregistrazione, che esso non può neppure
riprodurre contenuti video da supporti esterni quali DVD o videocassette, e che non consente di registrare contenuti video
su simili supporti esterni. Anche se tali elementi non costituiscono le caratteristiche e proprietà oggettive del suddetto
«set‑top box», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, ma piuttosto l’interazione tra le
funzioni di registrazione e di ricezione di segnali televisivi, essi forniscono un chiarimento utile quanto alla destinazione
degli Sky+ boxes.
76
A tale proposito, va ricordato che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempre
che sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà
oggettive dello stesso (v., in particolare, sentenze 28 marzo 2000, causa C‑309/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1975, punto 15;
5 aprile 2001, causa C‑201/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2701, punto 20, e 15 febbraio 2007, causa C‑183/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1559,
punto 36).
77
A tale riguardo, e come riconosciuto dalla Commissione in udienza, è necessario considerare che cosa appare principale o accessorio
agli occhi del consumatore.
78
Orbene, sia dalle decisioni di rinvio che dalle osservazioni presentate alla Corte emerge che i «set‑top boxes» del tipo degli
Sky+ boxes sono venduti a fornitori di servizi televisivi come la Sky, che li mettono a disposizione dei clienti affinché
questi possano accedere ai programmi proposti.
79
Risulta pertanto che il consumatore, quando si abbona presso un fornitore quale la Sky, è motivato soprattutto dalla possibilità
di accedere ai programmi televisivi proposti e che, per fare ciò, ha bisogno di procurarsi un «set‑top box» come lo Sky+ box.
La possibilità di registrare i programmi televisivi ricevuti, di cui questo modello è inoltre dotato, è solamente un servizio
supplementare offerto dal medesimo.
80
L’interazione tra le funzionalità dello Sky+ box descritte al punto 75 della presente sentenza, che evidenzia la dipendenza
della funzione di registrazione rispetto a quella di ricezione dei segnali televisivi, dimostra che il consumatore, quando
sceglie questo prodotto, non cerca prima di tutto una funzione di registrazione, ma piuttosto una funzione di decodifica dei
segnali televisivi, anche se la possibilità di registrare o la quantità di ore di programmi che può essere registrata può
influire sulla sua scelta.
81
Dall’insieme di tali elementi emerge che lo Sky+ box è principalmente destinato alla ricezione dei segnali televisivi e che
questa funzione è inerente a detto apparecchio. Essa costituisce quindi la sua funzione principale, mentre la funzione di
registrazione è solamente secondaria.
82
Ne deriva che poiché le note esplicative della NC sono contrarie, su tale punto, alla NC, occorre disattenderle in applicazione
della giurisprudenza richiamata ai punti 63‑65 della presente sentenza.
83
Peraltro, è necessario ricordare che, secondo costante giurisprudenza, anche se le disposizioni di un accordo quale l’ITA
non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del
diritto dell’Unione, dato che nel settore di cui trattasi esiste una normativa dell’Unione, la prevalenza degli accordi internazionali
conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile
conforme a detti accordi (v., in tal senso, sentenze 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3989,
punto 52, e 6 luglio 2010, causa C‑428/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6765, punto 72).
84
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la NC deve essere interpretata nel senso che i «set‑top boxes» con
funzione di comunicazione incorporanti unità di memoria a disco rigido, quali lo Sky+ box, rientrano nella sottovoce 8528 71 13
nonostante le note esplicative della NC.
Sulla terza questione nella causa C‑288/09 e sulla seconda questione nella causa C‑289/09
85
Alla luce della soluzione fornita alle prime questioni nelle due cause, non occorre risolvere la terza questione nella causa
C‑288/09 e la seconda questione nella causa C‑289/09.
Sulla seconda questione nella causa C‑288/09
86
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’art. 12, n. 5, lett. a), del codice doganale
debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali sono tenute a fornire ITV conformi alle note esplicative della
NC, almeno fintanto che tali note esplicative non siano state dichiarate in contrasto con la NC, oppure, al contrario, nel
senso che tali autorità non devono conformarsi alle suddette note qualora le ritengano in contrasto con la NC.
87
L’art. 12, n. 5, lett. a), ii), primo trattino, del codice doganale enuncia che un’ITV cessa di essere valida quando, in seguito
ad una modifica delle note esplicative della NC, essa non è più compatibile con l’interpretazione di quest’ultima.
88
Tale disposizione non riguarda propriamente gli obblighi delle autorità doganale in materia di emissione delle ITV, ma la
cessazione della validità di questi documenti.
89
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, benché il giudice del rinvio abbia formalmente limitato
la sua questione all’interpretazione dell’art. 12, n. 5, lett. a), ii), primo trattino, del codice doganale per quanto attiene
al comportamento delle autorità doganali in caso di cambiamento delle note esplicative della NC, una tale circostanza non
osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possono consentirgli di dirimere
la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che il suddetto giudice vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare
la sua questione (v., in particolare, sentenze 25 gennaio 2007, causa C‑321/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑687, punto 24; 26 aprile
2007, causa C‑392/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3505, punto 64 e giurisprudenza ivi citata, nonché 12 gennaio 2010, causa C‑229/08,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1, punto 32). A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice
nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono
un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32).
90
La questione va dunque intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede se dal fatto che le ITV cessano di essere valide
in seguito ad una modifica delle note esplicative della NC possa dedursi un obbligo, per le autorità doganali, di fornire
ITV conformi a queste ultime.
91
Orbene, l’art. 12, nn. 1 e 2, lett. a), terzo trattino, del regolamento di applicazione precisa che quando le note esplicative
della NC vengono modificate, l’autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le ITV vengano fornite conformemente
alle suddette note a partire dalla pubblicazione delle medesime nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
92
Tuttavia, come ricordato al punto 63 della presente sentenza, le note esplicative della NC, benché costituiscano strumenti
importanti per assicurare un’interpretazione uniforme della NC da parte delle autorità doganali degli Stati membri, non sono
giuridicamente vincolanti (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21, e 3 dicembre 1998, causa C‑259/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8127,
punto 12).
93
Da tali considerazioni risulta che qualora alle autorità doganali venga rivolta una domanda di emissione di ITV, esse devono
conformarsi alle note esplicative della NC affinché sia garantita l’applicazione uniforme del diritto doganale nell’Unione.
Se emerge un disaccordo tra tali autorità e gli operatori economici in merito alla conformità delle suddette note con la NC
ed alla classificazione delle merci, spetta a questi ultimi esperire un ricorso dinanzi all’autorità competente.
94
Il giudice chiamato a dirimere una contestazione in materia di classificazione doganale di una merce, in applicazione dell’art. 243
del codice doganale, è tenuto a procedere alla sua classificazione conformemente alle disposizioni della NC, se necessario
dopo aver sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte alle condizioni previste all’art. 267 TFUE.
95
Inoltre, come fatto notare dalla Commissione, quando le autorità doganali di uno Stato membro devono affrontare un caso nel
quale l’applicazione delle note esplicative sembri determinare un risultato incompatibile con la NC, tale Stato membro ha
la possibilità di adire il comitato previsto dall’art. 247 del codice doganale, secondo il procedimento di cui all’art. 8
del regolamento n. 2658/87.
96
Occorre pertanto risolvere la seconda questione nella causa C‑288/09 dichiarando che l’art. 12, n. 5, lett. a), del codice
doganale e l’art. 12, nn. 1 e 2, lett. a), terzo trattino, del regolamento di applicazione devono essere interpretati nel
senso che le autorità doganali sono tenute a fornire ITV conformi alle note esplicative della NC. Se emerge un disaccordo
tra tali autorità e gli operatori economici in merito alla conformità delle suddette note con la NC ed alla classificazione
delle merci, spetta a questi ultimi esperire un ricorso dinanzi all’autorità competente in applicazione dell’art. 243 del
codice doganale. Il giudice adito statuisce sulla classificazione della merce, se necessario dopo aver sottoposto alla Corte
una questione pregiudiziale alle condizioni previste dall’art. 267 TFUE. Peraltro, lo Stato membro da cui dipendono le suddette
autorità ha la possibilità di adire il comitato previsto dall’art. 247 del codice doganale, secondo il procedimento di cui
all’art. 8 del regolamento n. 2658/87.
Sulla terza questione nella causa C‑289/09
97
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’art. 12, n. 5, lett. a), i), del codice doganale
debba essere interpretato nel senso che il regolamento n. 1549/2006 deve essere considerato un regolamento ai sensi di tale
disposizione. Il suddetto giudice, più precisamente, chiede se un’ITV che non era più conforme alla NC a causa dell’entrata
in vigore del regolamento n. 1549/2006 abbia cessato o meno di essere valida dopo la data di detta entrata in vigore.
98
Secondo l’art. 12, n. 5, lett. a), i), del codice doganale, un’ITV cessa di essere valida quando, in seguito all’adozione
di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva.
99
Come correttamente fatto notare dalla Commissione, l’art. 12, n. 5, lett. a), i), del codice doganale riguarda non solo i
regolamenti che, come il regolamento n. 1549/2006, sono adottati in applicazione dell’art. 12, n. 1, del regolamento n. 2658/87,
ma anche ogni regolamento che incide su o determina la classificazione delle merci nella NC.
100
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’allegato I del regolamento n. 2658/87, nel quale figura la NC, è stato sostituito dal testo
riportato nell’allegato del regolamento n. 1549/2006, come risulta dall’art. 1 di quest’ultimo regolamento.
101
Il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 1549/2006 precisa che l’allegato I del regolamento n. 2658/87 deve essere sostituito,
in applicazione dell’articolo 12 di quest’ultimo regolamento e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, dalla versione
completa della NC.
102
Il testo della NC contenuto nell’allegato del regolamento n. 1549/2006 non menziona più la sottovoce 8528 12 91. Pertanto,
un’ITV che classificava una merce in questa sottovoce non era più conforme alla NC ed aveva quindi automaticamente cessato
di essere valida a decorrere dal 1° gennaio 2007, conformemente alle disposizioni dell’art. 12, n. 5, lett. a), i), del codice
doganale.
103
Da tali elementi risulta che occorre risolvere la terza questione nella causa C‑289/09 dichiarando che l’art. 12, n. 5, lett. a),
i), del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il regolamento n. 1549/2006 deve essere considerato un regolamento
ai sensi di tale disposizione. Un’ITV che non era più conforme alla NC in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006
ha cessato di essere valida dopo la data di detta entrata in vigore.
Sulla quarta questione nella causa C‑289/09
104
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 12, n. 6, del codice doganale possa essere interpretato
nel senso che qualora, in applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 2658/87, venga adottato un regolamento recante modifica
della NC il quale non stabilisca un termine durante il quale il titolare di un’ITV che cessa di essere valida può nondimeno
continuare ad utilizzarla, tale titolare non può più avvalersi di detta ITV o se, al contrario, può avvalersene, in forza
del principio della tutela del legittimo affidamento, per un periodo di sei mesi, che è consueto in materia di classificazione
doganale.
105
L’art. 12, n. 6, secondo comma, del codice doganale prevede che qualora un’ITV cessi di essere valida in applicazione dell’art. 12,
n. 5, lett. a), i), di detto codice, il regolamento menzionato in tale disposizione può fissare un termine entro il quale
il titolare di tale ITV può continuare ad utilizzarla alle condizioni stabilite dall’art. 12, n. 6, primo comma, del codice
doganale.
106
Occorre rilevare che l’ITV fornita alla [OSCURATO:PERSONA] l’8 aprile 2005 non ha cessato di essere valida a seguito del verificarsi di
una delle cause previste dall’art. 12, n. 5, lett. a), ii) o iii), del codice doganale.
107
Il regolamento n. 1549/2006 non ha fissato un termine durante il quale i titolari di ITV che avevano cessato di essere valide
in seguito alla sua entrata in vigore avrebbero potuto utilizzare tali ITV.
108
Quanto al principio della tutela del legittimo affidamento che gli operatori potrebbero invocare e che giustificherebbe la
concessione a questi di un termine per utilizzare un’ITV che abbia cessato di essere valida ai sensi dell’art. 12, n. 5, lett. a),
i), del codice doganale, occorre ricordare che l’art. 12 del regolamento n. 2658/87 dispone che la Commissione adotta ogni
anno un regolamento che riprende la versione completa della NC. Detto regolamento è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
109
L’eventualità di una modifica del testo o del contenuto delle voci e delle sottovoci della NC, e del conseguente rischio di
perdita di validità delle ITV, è quindi prevedibile e conosciuta dagli operatori economici diligenti.
110
Il regolamento n. 1549/2006, che rientra nella categoria dei regolamenti previsti dall’art. 12 del regolamento n. 2658/87,
è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il 31 ottobre 2006 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, conformemente alle disposizioni del citato art. 12.
111
Ne consegue che gli operatori economici non possono invocare il principio della tutela del legittimo affidamento perché venga
riconosciuto loro un termine durante il quale essi possano utilizzare un’ITV che abbia cessato di essere valida in applicazione
dell’art. 12, n. 5, lett. a), i), del codice doganale, nel caso in cui il regolamento menzionato da tale disposizione non
abbia previsto un simile termine.
112
Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la quarta questione nella causa C‑289/09 dichiarando che l’art. 12, n. 6,
del codice doganale deve essere interpretato nel senso che, qualora, in applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 2658/87,
venga adottato un regolamento recante modifica della NC il quale non stabilisca un termine durante il quale il titolare di
un’ITV che cessa di essere valida può nondimeno continuare ad utilizzarla, tale titolare non può più avvalersi di detta ITV.
Sulle spese
113
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
La nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
17 ottobre 2006, n. 1549, e dal regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214, deve essere interpretata nel
senso che i «set‑top boxes» con funzione di comunicazione incorporanti unità di memoria a disco rigido, quali lo Sky+ box,
modello DRX 280, rientrano nella sottovoce 8528 71 13 nonostante le note esplicative della suddetta nomenclatura combinata.
2)
L’art. 12, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale
comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, e l’art. 12,
nn. 1 e 2, lett. a), terzo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni
d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97,
devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali sono tenute a fornire informazioni tariffarie vincolanti conformi
alle note esplicative della nomenclatura combinata. Se emerge un disaccordo tra tali autorità e gli operatori economici in
merito alla conformità delle suddette note con la nomenclatura combinata ed alla classificazione delle merci, spetta a questi
ultimi esperire un ricorso dinanzi all’autorità competente in applicazione dell’art. 243 del regolamento n. 2913/92, come
modificato. Il giudice adito statuisce sulla classificazione della merce, se necessario dopo aver sottoposto alla Corte una
questione pregiudiziale alle condizioni previste dall’art. 267 TFUE. Peraltro, lo Stato membro da cui dipendono le suddette
autorità ha la possibilità di adire il comitato previsto dall’art. 247 del regolamento n. 2913/92, come modificato, secondo
il procedimento di cui all’art. 8 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio
2000, n. 254.
3)
L’art. 12, n. 5, lett. a), i), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato
nel senso che il regolamento n. 1549/2006 deve essere considerato un regolamento ai sensi di tale disposizione. Un’informazione
tariffaria vincolante che non era più conforme alla nomenclatura combinata in seguito all’entrata in vigore del regolamento
n. 1549/2006 ha cessato di essere valida dopo la data di detta entrata in vigore.
4)
L’art. 12, n. 6, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso
che, qualora, in applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, venga
adottato un regolamento recante modifica della nomenclatura combinata il quale non stabilisca un termine entro il quale il
titolare di un’informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida può nondimeno continuare ad utilizzarla, tale
titolare non può più avvalersi di detta informazione tariffaria vincolante.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.