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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41528/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] f2 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 02/12/2020, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale Tribunale di Alessandria, in data 13/02/2020, con la quale SOFFIANTINI ! era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

Propone ricorso per cassazione il SOFFIANTINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità della recidiva.

Il ricorso è inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato.

È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado ritenendo la motivazione apparente, lamentando il mancato apprezzamento dell'indole "non violenta" del ricorrente desumibile dai precedenti per reati contro il patrimonio.

Si tratta di argomentazioni prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che - lungi dal risultare apparente - ha valorizzato il passaggio da reati contro il solo patrimonio (o in tema di stupefacenti) a reati contro la persona, ritenuti dimostrativi di una "escalation criminale".

Tale iter argomentativo - contestato dalla difesa con il già citato generico riferimento alla "indole non violenta" del ricorrente - sfugge a censure deducibili in questa sede, ove si abbia riguardo ai reati oggetto dell'odierno giudizio (rapina ad una tabaccheria avvalendosi di un cacciavite, violenta resistenza posta in essere contro due diversi operanti intervenuti, tra l'altro strappando ad uno di essi, durante la colluttazione, il manganello con cui il militare veniva successivamente colpito).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso4 12/10/2021 Il ConsilieI7e Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] f2 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 02/12/2020, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale Tribunale di Alessandria, in data 13/02/2020, con la quale SOFFIANTINI ! era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Propone ricorso per cassazione il SOFFIANTINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità della recidiva. Il ricorso è inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado ritenendo la motivazione apparente, lamentando il mancato apprezzamento dell'indole "non violenta" del ricorrente desumibile dai precedenti per reati contro il patrimonio. Si tratta di argomentazioni prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che - lungi dal risultare apparente - ha valorizzato il passaggio da reati contro il solo patrimonio (o in tema di stupefacenti) a reati contro la persona, ritenuti dimostrativi di una "escalation criminale". Tale iter argomentativo - contestato dalla difesa con il già citato generico riferimento alla "indole non violenta" del ricorrente - sfugge a censure deducibili in questa sede, ove si abbia riguardo ai reati oggetto dell'odierno giudizio (rapina ad una tabaccheria avvalendosi di un cacciavite, violenta resistenza posta in essere contro due diversi operanti intervenuti, tra l'altro strappando ad uno di essi, durante la colluttazione, il manganello con cui il militare veniva successivamente colpito). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso4 12/10/2021 Il ConsilieI7e Estensore
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