CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 03976/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto associativo di cui all'art.416 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) dalle conversazioni intercettate emerge una stabilità di contatti con il correo Mennillo affinché questi procurasse al prevenuto una serie di veicoli; b) la circostanza che l'imputato commissionasse al Mennillo il furto di specifici veicoli che quest'ultimo si impegnava a rubare e a trasportare presso attività di demolizione dove i mezzi venivano rottamati dimostra come l'odierno ricorrente fosse stabilmente inserito nel sodalizio, con posizione di rilievo; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in merito alla eccepita prescrizione del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della contestata recidiva ex art. 99, co.4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag.3, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]