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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1303/2019

ECLI:EU:T:2019:628
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TO0703_INF

Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 settembre 2019 – Polonia / Commissione (causa T‑703/18) «Ricorso di annullamento – Fondo sociale europeo – Programma operativo “Conoscenza, istruzione e sviluppo” – Lettera di trasmissione della relazione finale di audit – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Lettera di trasmissione di una relazione finale di audit concernente un programma operativo cofinanziato dal Fondo sociale europeo – Atto che non fissa definitivamente la posizione dell’istituzione competente – Presa in considerazione da parte dello Stato membro destinatario ai fini dell’adozione di misure interne – Irrilevanza – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013) (v. punti 34-38, 62, 63, 68) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione asseritamente contenuta nella sua lettera del 17 settembre 2018 di trasmissione alla Repubblica di Polonia della relazione finale di audit concernente il programma operativo «Conoscenza, istruzione e sviluppo».

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ceca. 3) La Repubblica di Polonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. 4) La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TO0703_INF Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 settembre 2019 – Polonia / Commissione (causa T‑703/18) «Ricorso di annullamento – Fondo sociale europeo – Programma operativo “Conoscenza, istruzione e sviluppo” – Lettera di trasmissione della relazione finale di audit – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Lettera di trasmissione di una relazione finale di audit concernente un programma operativo cofinanziato dal Fondo sociale europeo – Atto che non fissa definitivamente la posizione dell’istituzione competente – Presa in considerazione da parte dello Stato membro destinatario ai fini dell’adozione di misure interne – Irrilevanza – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013) (v. punti 34-38, 62, 63, 68) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione asseritamente contenuta nella sua lettera del 17 settembre 2018 di trasmissione alla Repubblica di Polonia della relazione finale di audit concernente il programma operativo «Conoscenza, istruzione e sviluppo». Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ceca. 3) La Repubblica di Polonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. 4) La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1303/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris